Nuova sentenza della Corte di Cassazione: ecco come si calcola correttamente il limite di reddito per beneficiare della pensione di invalidità.
Un nuovo chiarimento sul calcolo del limite di reddito che dà accesso alle prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili arriva dalla Corte di Cassazione.
Come noto, lo Stato riconosce alle persone con un’invalidità almeno pari al 74%, in presenza degli altri requisiti previsti, una prestazione mensile il cui importo base quest’anno è di circa 340 euro per tredici mensilità. Il riconoscimento dell’invalidità, però, non basta: oltre al requisito sanitario, occorre dimostrare una condizione di bisogno economico, rispettando le soglie reddituali aggiornate ogni anno per effetto della rivalutazione.
Nel dettaglio, sono previste due diverse soglie reddituali, a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta. L’importo base dell’assegno mensile destinato agli invalidi parziali, con una percentuale compresa tra il 74% e il 99%, è infatti uguale a quello della pensione di inabilità riconosciuta agli invalidi totali. Questi ultimi, però, beneficiano di un limite di reddito più alto, ferma restando la possibilità di ottenere, già dal compimento dei 18 anni e nel rispetto degli specifici requisiti economici, il cosiddetto incremento al milione.
Proprio sul reddito da considerare per verificare il diritto alla prestazione è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24903, pubblicata il 31 agosto 2026. Questa, relativa all’assegno mensile di invalidità civile, conferma un orientamento già consolidato: per stabilire se la persona si trova al di sotto della soglia prevista, bisogna considerare il reddito imponibile Irpef, al netto dei soli oneri deducibili, senza sottrarre anche le ritenute fiscali.
Una distinzione che, come vedremo di seguito, può fare la differenza tra il riconoscimento della prestazione e il mancato accesso.
Pensioni di invalidità, i limiti di reddito aggiornati al 2026
Iniziamo dal fissare le soglie economiche che nel 2026 danno accesso alle prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti:
- Percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%: per avere diritto all’assegno mensile di assistenza, il reddito personale annuo non deve superare 5.852,21 euro.
- Percentuale di invalidità pari al 100%: per ottenere la pensione di inabilità civile, il limite di reddito personale annuo sale a 20.029,55 euro.
Ci sono poi prestazioni, come l’indennità di accompagnamento, che spettano indipendentemente dal reddito. È sufficiente che sul piano sanitario all’invalidità totale si aggiunga l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Come si calcola il limite di reddito
Come prima cosa va chiarito se il limite di reddito è individuale o familiare, dal momento che questa distinzione può fare una differenza decisiva nel riconoscimento della prestazione.
Nel dettaglio, per l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e per la pensione di inabilità civile agli invalidi totali si considera il reddito personale dell’interessato. Non si sommano, quindi, i redditi del coniuge o degli altri componenti della famiglia, né tantomeno il parametro da confrontare con le soglie indicate nel capitolo precedente è l’Isee del nucleo familiare.
La stessa regola vale per l’indennità di frequenza riconosciuta ai minori. Anche in questo caso conta esclusivamente il reddito personale del beneficiario, ossia del minore, senza considerare quello dei genitori. Il fatto che la domanda venga presentata dal genitore o dal rappresentante legale non modifica il criterio di valutazione del requisito economico.
Un discorso diverso vale per alcune maggiorazioni, come l’incremento al milione, per le quali può rilevare anche il reddito del coniuge.
Dopodiché bisogna rispondere a un’altra domanda: il reddito va considerato al netto o al lordo delle imposte? È proprio su questo aspetto che è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026, relativa all’assegno mensile di invalidità civile.
La risposta richiede una precisazione: il riferimento è il reddito imponibile ai fini Irpef, ottenuto sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del Tuir. Rientrano tra questi, alle condizioni previste dalla legge, i contributi previdenziali e assistenziali deducibili e gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato.
Non si possono invece sottrarre le ritenute fiscali, intese come quelle somme che, ad esempio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico trattengono dallo stipendio o dalla pensione e versano al Fisco per conto del beneficiario, a pagamento delle imposte dovute, come l’Irpef. Queste trattenute riducono l’importo netto accreditato sul conto corrente, ma non abbassano il reddito da confrontare con la soglia prevista per ottenere l’assegno mensile di invalidità civile..
Nel caso esaminato, infatti, il Tribunale di Ragusa aveva considerato il reddito dell’interessato al netto anche delle ritenute fiscali, ritenendo così rispettata la soglia economica. La Cassazione ha tuttavia giudicato errato questo criterio e, accogliendo il ricorso dell’Inps, ha disposto un nuovo esame da parte del Tribunale.
La pronuncia conferma quindi un orientamento già consolidato: per verificare il diritto all’assegno mensile di invalidità civile bisogna considerare il reddito rilevante ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili, ma al lordo delle imposte.