Pensione estera e imposta al 7%: il Tfr rientra nel beneficio fiscale

Guida alla flat tax del 7% sul TFR estero. I chiarimenti delle Entrate per ex dirigenti e pensionati che trasferiscono la residenza nei Comuni ammessi.

di Patrizia Del Pidio 0 Commenta

Con la risposta all’Interpello 197/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento molto importante per i neo residenti in Italia. Nel regime dell’imposta sostitutiva del 7% rientra anche il Tfr erogato al soggetto estero che si trasferisce in Italia.
L’agevolazione, applicabile dal periodo d’imposta 2026, include nei redditi esteri soggetti alla flat tax per chi si trasferisce in Italia anche le somme legate alla cessazione del lavoro, ma si devono rispettare precisi requisiti.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate fornisce un elemento in più a tutti coloro che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o nei comuni del cratere sismico. Vediamo i dettagli.

I requisiti di accesso alla flat tax al 7%

L’imposta sostitutiva al 7%, prevista dall’articolo 24-ter del TUIR, è disciplinata dal provvedimento 167878 dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 e dalla successiva circolare numero 21 del 2020.
Per godere della flat tax sui redditi esteri, incluso il Tfr, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
il soggetto deve percepire una pensione erogata da uno stato estero dopo la cessazione dell’attività lavorativa;
il contribuente non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni che precedono il trasferimento;
l’opzione è valida per i nove anni di imposta successivi a quello del trasferimento.

Nella flat tax rientra anche il Tfr

Con la risposta all’Interpello l’Agenzia delle Entrate conferma che anche i redditi legati alla quiescenza, come il Tfr, rientrano nella flat tax al 7% per il principio di attrazione. La liquidazione per la fine del rapporto rientra nel regime agevolato perché, a tutti gli effetti, è un reddito di fonte estera che ha percepito un soggetto che ha attivato l’opzione agevolata. Il Tfr estero, quindi, non subisce la tassazione ordinaria ma è assoggettato all’aliquota al 7%. Questo, come è facilmente intuibile, costituisce un risparmio fiscale molto elevato per il pensionato che sceglie di trasferirsi in uno dei Comuni italiani per i quali è in vigore la flat tax.

Il caso preso in esame

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nasce dall’analisi del caso presentato da un cittadino irlandese, che fino a ottobre 2025 era un dirigente di una società e che è intenzionato a trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Tra i redditi corrisposti dopo la cessazione dell’impiego rientrano un assegno pensionistico da parte dell’ex datore di lavoro e una somma forfettaria corrisposta a titolo di trattamento di fine rapporto. Entrambi i trattamenti sono corrisposti a seguito di un accordo “pay as you go” caratterizzato dalla mancanza di contributi versati in anticipo e dall’assenza di un fondo di investimento.
La flat tax al 7% prevede l’applicazione nel caso il trasferimento sia verso un comune del Mezzogiorno o di aree colpite da eventi sismici che ha una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti.
Il regime agevolato non si limita alle pensioni ordinarie, ma include le pensioni di ogni genere, anche quelle erogate in un’unica soluzione e quelle che derivano da contratti di capitalizzazione e attrae anche tutti gli altri redditi di fonte estera percepiti dal soggetto che esercita l’opzione.
Proprio per questo l’amministrazione finanziaria ribadisce che anche il Tfr di natura forfettaria condivide sia la matrice previdenziale sia la fonte estera della pensione. Proprio per questo se il Tfr è corrisposto a un soggetto che percepisce un trattamento di pensione estero, viene attratto nel regime agevolato al 7%.

Come si esercita la flat tax?

L’opzione per la flat tax al 7% si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza.
Nel modello Redditi si indica nel quadro RM, nella sezione dedicata alle imposte sostitutive (mentre non può essere esercitata nel modello 730 che non prevede il quadro dedicato).

Chi resta escluso dal beneficio fiscale

Restano esclusi dall’agevolazione al 7%:

  • i soggetti che, pur trasferendosi in Italia, continuano l’attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • i soggetti esteri che cessano l’attività di lavoro dipendente, si trasferiscono in Italia, incassano il Tfr ma non sono contestualmente titolari di un trattamento pensionistico;
  • chi sposta la propria residenza in Italia potendo contare esclusivamente su dividendi, capital gain o affitti prodotti all’estero, in assenza di un assegno pensionistico propriamente detto.

Quali sono i Comuni ammessi all’agevolazione?

Il regime della flat tax al 7% non riguarda tutto il territorio nazionale, visto che mira a favorire il ripopolamento e lo sviluppo economico di precise aree. I Comuni che rientrano nell’agevolazione sono:
quelli con abitanti non superiori a 30.000 che sono ubicati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
quelli che hanno fino a 30.000 abitanti e si trovano in Italia Centrale in uno dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) a prescindere dalla latitudine geografica.

Tetto massimo e limiti della Flat Tax

La flat tax per i pensionati esteri, a differenza di altri regimi fiscali per i neo residenti, non prevede un limite massimo al reddito agevolabile. L’imposta sostitutiva al 7% si applica sia che il pensionato percepisca una pensione media, sia che incassi cifre milionarie. L’unico vero limite che la misura impone è quello temporale perché il beneficio cessa dopo nove periodi d’imposta.
Per comprendere l’impatto della risposta dell’Agenzia delle Entrate ipotizziamo che un ex dirigente si trasferisca in uno dei Comuni che rientrano nella flat tax percependo una pensione annua estera di 45.000 euro annui e un Tfr di 80.000 euro.
Nella seguente tabella confrontiamo quando pagherebbe con la flat tax e quanto con il regime ordinario di tassazione.

Regime fiscale Tassazione su pensione Tassazione su Tfr Totale imposte dovute
Flat Tax 7% Circa 3.150 euro Circa 5.600 euro 8.750 euro
IRPEF ordinaria Circa 12.060 euro (aliquote scaglioni 2026) Circa 21.600 euro (tassazione separata stimata al 27%) 33.660 euro

Il risparmio per il primo anno sarebbe di circa 24.910 euro.

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