Multa da 200 a 1.000 euro ai genitori se il figlio commette nuovi illeciti sui social dopo l’ammonimento del questore. Ecco quando scatta.
In attesa delle novità che potrebbero arrivare con l’EU Kids Act, la proposta europea che punta a vietare gli account social agli under 13, con sanzioni per le piattaforme che non rispettano gli obblighi, in Italia esistono già regole che possono avere conseguenze economiche anche per le famiglie.
Oggi, infatti, i genitori rischiano una multa fino a 1.000 euro quando il figlio minorenne, dopo un ammonimento del questore, torna a commettere determinati illeciti, anche attraverso i social network.
I rischi della vita online, d’altronde, riguardano tanto chi subisce comportamenti offensivi quanto chi li mette in atto. Un commento o un video condiviso possono avere conseguenze che un adolescente non sempre è in grado di valutare: ciò che viene liquidato come uno scherzo può trasformarsi in un’umiliazione per un coetaneo e, nei casi più gravi, integrare un reato.
È anche per questo che ai genitori spetta il compito di educare i figli a un utilizzo consapevole delle tecnologie e di vigilare sul loro comportamento, un obbligo espressamente richiamato dalla normativa contro il bullismo e il cyberbullismo.
Utilizzare “male” i social, in questo contesto, significa adottare condotte lesive nei confronti di altre persone: dalla diffamazione alle minacce, fino alla diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite.
La legge prevede un percorso che punta innanzitutto a richiamare il minore alle proprie responsabilità, coinvolgendo direttamente i genitori. Ma, quando ricorrono determinate condizioni, per la famiglia può scattare anche una sanzione fino a 1.000 euro. Vediamo quindi quali comportamenti possono avere conseguenze e quando i genitori rischiano di dover pagare.
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Cosa rischia un minore che utilizza male i social (e i suoi genitori)
Cosa può accadere quando un minorenne utilizza i social per minacciare, diffamare o danneggiare un coetaneo? Il riferimento è la legge n. 71 del 29 maggio 2017, approvata per prevenire e contrastare il cyberbullismo, tutelando le vittime e promuovendo interventi educativi nei confronti dei responsabili. La normativa è stata successivamente rafforzata, anche con la legge n. 70 del 2024, che ne ha esteso l’ambito al bullismo.
Tra gli strumenti previsti c’è l’ammonimento del questore, disciplinato dall’articolo 7: un provvedimento amministrativo con finalità preventiva, attraverso il quale il ragazzo viene formalmente richiamato a interrompere le condotte illecite e a rispettare la legge.
Nel dettaglio, questa procedura riguarda i minorenni ultraquattordicenni che commettono, nei confronti di un altro minorenne, determinati illeciti, anche attraverso Internet. Tra le condotte richiamate dalla norma rientrano la diffamazione, le minacce, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e il trattamento illecito di dati personali.
La possibilità di ricorrere all’ammonimento è prevista fino a quando non sia stata presentata una querela o una denuncia per i fatti interessati.
La persona offesa può quindi rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza per chiedere l’intervento del questore. Sarà quest’ultimo a valutare la richiesta, acquisendo, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e ascoltando le persone informate sui fatti.
A quel punto il minore viene convocato insieme ad almeno un genitore o a un’altra persona che esercita la responsabilità genitoriale. Il questore lo ammonisce oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, e redige un verbale. La famiglia viene così coinvolta direttamente in un intervento che punta a fermare il comportamento e a prevenirne la ripetizione.
La multa (per i genitori) in caso di recidiva
Attenzione: l’ammonimento del questore assume rilievo anche per le conseguenze economiche a carico dei genitori, qualora il figlio torni a commettere uno degli illeciti individuati dalla legge.
Nel dettaglio, l’articolo 7, comma 3-bis, della legge n. 71/2017, introdotto dal decreto Sicurezza del 2026, prevede una multa da 200 a 1.000 euro nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore che, dopo essere stato ammonito, commette uno dei reati richiamati dalla disposizione.
Deve esserci, quindi, un nuovo illecito successivo all’ammonimento per far scattare la sanzione, come una nuova minaccia o una diffamazione nei confronti di un altro minorenne. Non è invece necessario che venga ripetuto esattamente lo stesso tipo di condotta che aveva determinato il primo intervento del questore.
Ad applicare la sanzione è il prefetto, secondo le disposizioni della legge n. 689/1981, per quanto compatibili. I 1.000 euro rappresentano il limite massimo, mentre l’importo effettivo viene determinato nell’ambito del procedimento sanzionatorio.
A questa conseguenza può aggiungersi, su un piano distinto, l’eventuale obbligo di risarcire i danni provocati alla vittima, secondo le regole sulla responsabilità civile dei genitori.