Mance, per la Cassazione sono reddito da lavoro: chi paga il 5% e chi l’IRPEF piena

Con l'ordinanza 28419/2026 la Cassazione conferma che le mance sono reddito di lavoro dipendente. In hotel, bar e ristoranti resta l'imposta del 5%: limiti, esclusi e cosa fare.

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di Redazione Fisco 0 Commenta

Le mance lasciate dai clienti sono reddito di lavoro dipendente e, in linea generale, si tassano come lo stipendio. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 28419 del 4 novembre 2026. È l’ultimo capitolo di una lite cominciata con quattro avvisi di accertamento notificati al capo portiere di un albergo della Costa Smeralda, uno per ciascun anno dal 2005 al 2008.

La difesa del lavoratore era semplice: quei soldi glieli davano i clienti, direttamente, e l’albergo non li decideva, non li incassava, non ci metteva bocca. Nessun legame con il datore di lavoro, quindi niente reddito da lavoro. I giudici tributari della Sardegna, prima a Sassari e poi in appello, non gli avevano dato ragione, e la Cassazione è andata nella stessa direzione. Stando alle sintesi pubblicate dalla stampa specializzata, il punto è la nozione onnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente dell’articolo 51 del TUIR: ci rientra tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro, anche se a pagare è un terzo, purché si tratti di somme su cui può ragionevolmente contare.

Niente di nuovo, a ben vedere. Già nel 2021, con l’ordinanza n. 26510 del 30 settembre, la Corte aveva deciso in questo senso sul caso del capo ricevimento di un altro hotel sardo. In quell’occasione aveva spiegato che rientrano nel reddito anche le somme non pagate dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare un «ragionevole, se non certo affidamento», richiamando la linea già seguita dall’amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 326 del 1997. La stessa formula torna nella pronuncia di quest’anno. La Corte aveva anche escluso che la regola speciale prevista dal TUIR per i croupier dei casinò, le cui mance sono tassate solo per il 75% del loro importo, potesse estendersi per analogia ad altre categorie.

Chi oggi lavora in sala o alla reception non deve però leggerci l’arrivo di una nuova tassa. Il caso riguarda anni in cui le mance pagavano l’IRPEF ordinaria senza eccezioni. Dal 2023 chi lavora come dipendente in alberghi, bar e ristoranti ha invece un regime tutto suo, e il conto finale cambia parecchio.

Il regime del 5% per alberghi, bar e ristoranti

A introdurlo è stata la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), all’articolo 1, commi da 58 a 62: un’imposta sostitutiva per le mance dei dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tradotto, alberghi e altre strutture turistiche, ristoranti, bar e locali simili.

Le somme che i clienti destinano ai lavoratori restano reddito di lavoro dipendente, che arrivino in contanti o con un pagamento elettronico. Al posto dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, però, scontano un’imposta del 5%. Dal 2025 la legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha allargato i limiti. L’aliquota agevolata vale per le mance fino al 30% del reddito percepito nell’anno per il lavoro nel settore (prima era il 25%). E spetta a chi, nell’anno precedente, non ha superato 75.000 euro di reddito di lavoro dipendente, contro i 50.000 euro di partenza.

Quel 30% funziona come un tetto. Se le mance lo superano, solo l’eccedenza torna alla tassazione ordinaria. C’è poi un effetto di cui si parla poco: le mance agevolate restano fuori dalla base di calcolo dei contributi previdenziali e dei premi INAIL, e non contano per il TFR. Il vantaggio in busta paga è immediato, ma quelle somme non fanno crescere né la pensione futura né la liquidazione.

Nessuna domanda da presentare: il regime scatta da solo, salvo rinuncia scritta del lavoratore, e l’imposta la trattiene il datore di lavoro come sostituto d’imposta. Se però a rilasciare la Certificazione Unica dell’anno precedente è stato un altro datore, il dipendente deve attestare per iscritto il proprio reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente, così che la soglia possa essere verificata. Per il calcolo con esempi numerici c’è la nostra guida sulla tassazione delle mance.

Somministrati e lavoratori esterni

E chi in albergo ci lavora senza esserne dipendente? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto con la consulenza giuridica n. 7 del 2025: il 5% vale allo stesso modo per il personale della struttura e per quello dei fornitori esterni che lavorano al suo interno, somministrati compresi. L’imposta, in questo caso, la applica l’agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro; il passaggio delle mance dall’albergo o dal ristorante all’agenzia è una semplice movimentazione di denaro. Si tratta di un chiarimento interpretativo, la legge non è cambiata.

Chi resta escluso

Fuori da questo perimetro torna a valere, senza attenuanti, il principio ribadito dalla Cassazione: le mance legate al lavoro sono reddito pieno, soggetto all’IRPEF con le aliquote ordinarie. Il 5% non spetta quindi:

  • ai dipendenti di settori diversi da strutture ricettive e somministrazione di cibi e bevande;
  • ai dipendenti pubblici, perché la norma riguarda solo il settore privato;
  • a chi nell’anno precedente ha superato i 75.000 euro di reddito di lavoro dipendente;
  • alla parte di mance oltre il 30% del reddito del settore;
  • a chi ha rinunciato per iscritto;
  • a titolari e lavoratori autonomi, che non hanno reddito di lavoro dipendente.

Per gli anni prima del 2023, come quelli del capo portiere, la tassazione agevolata semplicemente non esisteva.

Cosa fare in pratica

Si parte dalla Certificazione Unica, dove le mance tassate al 5% e quelle tassate in modo ordinario hanno spazi separati: conviene controllare che gli importi corrispondano a quanto si è davvero ricevuto. Se il datore non ha gestito le mance, o se parte delle somme non è mai passata dalla busta paga, tocca al lavoratore indicarle in dichiarazione, nella sezione dedicata del quadro C del 730. Abbiamo spiegato passo per passo come indicare le mance nella dichiarazione dei redditi.

Meglio anche tenere un promemoria delle somme incassate, soprattutto in contanti, e conservare le CU degli anni precedenti: servono a dimostrare di essere sotto la soglia.

Per ora il quadro normativo è stabile. A quanto risulta, la legge di Bilancio 2026 non ha toccato il regime, e nemmeno il disegno di legge di Bilancio 2027, almeno nel testo presentato alla Camera, se ne occupa. Il cambiamento in arrivo è soprattutto formale: dal 2027 la disciplina è destinata a confluire nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 117/2026), che riordina in un solo corpo le regole oggi divise tra TUIR e leggi speciali. Per un cameriere di Rimini o un portiere di Porto Cervo, insomma, il 5% resta dov’è. Per il dipendente di un autolavaggio o di un salone di parrucchiere, invece, la mancia resta reddito da IRPEF piena: la Cassazione lo ha appena ricordato.

DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) o agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Normative e interpretazioni possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.
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