Flat tax pensionati esteri anche per l’erede che si trasferisce in Italia

Patrizia Del Pidio

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Tassazione agevolata 7% sui redditi esteri anche per gli eredi. Guida ai requisiti dell’Agenzia delle Entrate per il trasferimento della residenza in Italia.

Flat tax pensionati esteri anche per l'erede che si trasferisce in Italia

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Flat tax al 7% anche per l’erede che si trasferisce in Italia. Con la risposta a Interpello numero 184 del 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime fiscale agevolato per i pensionati esteri si applica alla natura intrinseca della prestazione; per tale ragione, il beneficio si estende anche all’erede che decide di trasferire la propria residenza in Italia.

L’Amministrazione tributaria ha chiarito che anche le prestazioni ereditate conservano la propria natura pensionistica e di conseguenza la successione non interrompe la qualificazione del reddito e proprio per questo non esclude dalla flat tax per i pensionati esteri.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il quesito era stato posto all’Agenzia delle Entrate da una cittadina italiana residente all’estero che percepisce un trattamento pensionistico statunitense ereditato dal padre residente negli Stati Uniti. Il piano di previdenza era stato attivato dal padre e dopo la morte del genitore la posizione si è trasferita all’erede: la figlia ha iniziato, così, a ricevere i pagamenti derivanti dal piano.

Volendosi trasferire in Italia la contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se le somme potevano essere considerate come redditi da pensione estera per accedere al regime agevolato.

Per la contribuente, infatti, il subentro nella posizione del padre non muta la natura pensionistica delle somme che continuerebbero ad avere carattere previdenziale. L’Agenzia delle Entrate si è trovata d’accordo con la contribuente riconoscendo la possibilità di accedere alla flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia.

Flat tax al 7% anche agli eredi dei pensionati esteri

Per avere diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri, l’erede deve, però, soddisfare tutte le condizioni previste per l’agevolazione, ovvero:

  • non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  • il trasferimento deve avvenire da un Paese in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia;
  • è necessario che la residenza sia stabilita in uno dei comuni ammessi dalla norma (comuni del Mezzogiorno o del Centro-Nord colpiti da eventi sismici) che rispettino la soglia di popolazione prevista dalla legge al momento del trasferimento;
  • il regime agevolativo va richiesto esplicitamente all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si perfeziona il trasferimento in Italia (l’opzione per l’applicazione dell’art. 24-ter del TUIR si esercita compilando la Sezione II-B del Quadro RM, intitolata espressamente «Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR»).

Requisiti e chiarimenti per la flat tax

Il beneficio non si applica per il solo fatto di essere l’erede di un soggetto che percepiva una pensione estera. L’erede deve subentrare specificamente nella titolarità di una posizione previdenziale o di un piano di accumulo pensionistico individuale (come l’IRA o il 401k statunitensi) costituito dal defunto.

L’agevolazione è concessa perché le somme erogate periodicamente all’erede mantengono la natura di trattamento pensionistico (reddito assimilato a quello di lavoro dipendente). Di conseguenza, se l’erede eredita semplicemente liquidità, immobili o altri asset non previdenziali, non potrà applicare la flat tax del 7% su tali beni.

L’elenco completo e costantemente aggiornato degli accordi in vigore (oltre 100 Paesi) è consultabile direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione dedicata agli Accordi sulle doppie imposizioni- Agenzia delle Entrate.

Inoltre la residenza deve essere trasferita in uno dei Comuni previsti dall’agevolazione. Il pensionato o l’erede deve trasferirsi in un comune con una popolazione non superiore a 30.000 abitanti (l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è disciplinata dall’articolo 24-ter del TUIR, l’articolo 26, comma 1 della Legge 34/2026 ha innalzato la soglia demografica dei Comuni interessati da 20.000 a 30.000 abitanti dal 7 aprile 2026).

La flat tax si applica se si trasferisce la propria residenza:

  • Comuni del Mezzogiorno: trasferimento in comuni fino a 30.000 abitanti situati esclusivamente in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • Comuni del cratere sismico: trasferimento in comuni fino a 30.000 abitanti del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 (situati in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) o interessati dal sisma dell’Aquila del 2009.

Come funziona la flat tax?

L’imposta sostitutiva al 7% è applicata su tutti i redditi di fonte estera (non solo la pensione, ma anche eventuali dividendi, interessi o affitti esteri) per un massimo di 10 periodi d’imposta a partire dal periodo d’imposta in cui si perfeziona il trasferimento della residenza fiscale in Italia, dopodiché i redditi esteri tornano a essere tassati con l’aliquota ordinaria dell’Irpef. La flat tax del 7% si applica sull’intero ammontare di ciascun reddito di fonte estera, senza alcuna soglia minima o limite massimo di reddito.
Eventuali redditi prodotti in Italia sono esclusi dalla tassazione agevolata.

Per capire quanto si risparmia con la flat tax facciamo un esempio pratico puramente indicativo. Supponiamo che un pensionato estero (o un suo erede) abbia una pensione lorda di 50.000 euro e si trasferisca in un comune del Mezzogiorno con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Con la flat tax sui redditi prodotti all’estero pagherebbe il 7%.

Imposta dovuta = 50.000 euro x 7% = 3.500 euro.

Se a questi stessi redditi applicasse l’Irpef ordinaria dovrebbe versare il 23% sui primi 28.000 euro (6.440 euro) e il 33% sui successivi 22.000 euro (7.260 euro). In questo caso l’imposta dovuta sui 50.000 euro sarebbe 13.700 euro. Con l’imposta sostitutiva il pensionato estero risparmia 10.200 euro.

Come si dimostra il subentro nella posizione previdenziale del genitore? Per dimostrare il subentro l’erede deve conservare la seguente documentazione:

  • il documento ufficiale che attesta la titolarità della posizione previdenziale in capo al defunto e il trasferimento all’erede in qualità di beneficiario;
  • il piano dei flussi finanziari che certifica che le somme erogate sono prestazioni previdenziali periodiche;
  • atto di notorietà o dichiarazione di successione estera che certifichino la qualità di erede legittimo.

Il regime si applica anche se il trasferimento avviene da un Paese senza accordo fiscale con l’Italia? No, il regime della flat tax al 7% non si applica se il trasferimento avviene da un Paese privo di accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia.

Cosa succede se il beneficio non viene richiesto nella dichiarazione dei redditi? Se l’erede non richiede il beneficio all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si perfeziona il trasferimento della residenza in Italia, perde la possibilità di accedere al regime fiscale del 7% per quell’anno e per tutti i periodi d’imposta successivi [art. 24-ter del TUIR].
L’esercizio dell’opzione nel Quadro RM (Sezione II-B) del Modello Redditi PF ha natura costitutiva e vincolante: non è possibile saltare il primo anno e attivare il regime del 7% a partire dall’anno successivo. L’unica possibilità di recuperare il beneficio è presentare una dichiarazione dei redditi integrativa entro i termini di scadenza ordinari previsti per la rettifica (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

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