Terzo Settore 2026: dal nuovo regime fiscale ai crediti d’imposta, ecco gli strumenti con cui risparmiatori, banche e imprese possono finanziare associazioni e imprese sociali.
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Sostenere il Terzo Settore non significa più soltanto fare una donazione. Con la riforma avviata dalla legge delega n. 106 del 2016 e attuata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal decreto sull’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017), il legislatore ha introdotto strumenti che permettono a risparmiatori, banche e imprese di finanziare le attività di interesse generale ottenendo in cambio un vantaggio fiscale o un rendimento.
Il 2026 segna un passaggio importante. Dopo la lettera della Commissione europea del 7 marzo 2025 e il decreto legge n. 84 del 2025, convertito dalla legge n. 108 del 2025, il regime fiscale del Codice si applica dal periodo d’imposta 2026 agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il settore ha numeri importanti: secondo l’ISTAT, nel 2023 le istituzioni non profit attive in Italia erano 368.367, con 949.200 dipendenti. Vediamo quali strumenti mette a disposizione la riforma, a chi si rivolgono e quali vantaggi offrono.
Titoli di solidarietà, social lending e crowdfunding: come investire nel Terzo Settore
I titoli di solidarietà (art. 77 del Codice) sono obbligazioni e certificati di deposito emessi dalle banche senza commissioni di collocamento. La raccolta ha un vincolo preciso: deve finanziare gli enti del Terzo Settore. Per chi li sottoscrive le regole sono queste:
- durata minima di 36 mesi per le obbligazioni e di 12 mesi per i certificati di deposito;
- interessi tassati al 12,5%, come per i titoli di Stato;
- esclusione dall’imposta di successione e dall’imposta di bollo.
Anche la banca emittente ha un incentivo: se destina agli enti, come erogazione liberale, almeno lo 0,60% del collocato, ottiene un credito d’imposta del 50% sulle somme donate. La legge legava l’efficacia di questa norma all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10, del Codice), arrivata con la comfort letter del 23 settembre 2026.
Il social lending (art. 78) riguarda invece i prestiti concessi tramite piattaforme online: i proventi che le persone fisiche ricevono scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%, a condizione che i prestiti finanzino attività di interesse generale.
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Lending crowdfunding: cos’è e come funziona
Le imprese sociali costituite come società di capitali o cooperative possono poi raccogliere capitale con l’equity crowdfunding, regolato dal Regolamento (UE) 2020/1503, dal decreto legislativo n. 30 del 2023 e dal regolamento Consob del giugno 2023. Le associazioni, che non hanno quote da offrire, restano legate al prestito e al crowdfunding basato sulle donazioni.
Social bonus e incentivi per le imprese sociali: i vantaggi fiscali
Il social bonus (art. 81) è un credito d’imposta per chi sostiene con erogazioni in denaro i progetti degli enti del Terzo Settore che recuperano immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare ad attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali. Funziona così:
- credito del 65% per le persone fisiche e del 50% per enti e società;
- limite del 15% del reddito imponibile per persone fisiche ed enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi per le imprese;
- utilizzo in tre quote annuali, per le imprese in compensazione con il modello F24.
I progetti vanno presentati al Ministero del Lavoro, secondo le regole del decreto interministeriale n. 89 del 2022.
Per le imprese sociali la novità del 2026 riguarda gli utili: dal periodo d’imposta 2026 quelli destinati a riserve indivisibili o ad attività di interesse generale non concorrono al reddito imponibile (art. 18, comma 1, D.Lgs. 112/2017).
Lo stesso articolo prevede incentivi per chi investe nel loro capitale: una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche, fino a 1 milione di euro, e una deduzione del 30% per le società, fino a 1,8 milioni, con l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno cinque anni. La legge ne lega l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea (art. 18, comma 9).
Sul versante pubblico, la misura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale prevede un finanziamento agevolato allo 0,5% fino a quindici anni, abbinato a un finanziamento bancario, che copre fino all’80% delle spese, più un contributo a fondo perduto dal 5 al 20%. È rivolta a imprese e cooperative sociali con programmi di investimento tra 100 mila e 10 milioni di euro.
Gli strumenti in sintesi
| Strumento | Chi ne beneficia | Vantaggio | Norma |
|---|---|---|---|
| Titoli di solidarietà | Risparmiatori e banche emittenti | Interessi al 12,5%, esclusione da successione e bollo; credito del 50% alla banca che dona | Art. 77 D.Lgs. 117/2017 |
| Social lending | Persone fisiche che prestano tramite piattaforme | Ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% | Art. 78 D.Lgs. 117/2017 |
| Equity crowdfunding | Imprese sociali in forma di società o cooperativa | Raccolta di capitale tramite portali online | Reg. (UE) 2020/1503; D.Lgs. 30/2023 |
| Social bonus | Chi dona per il recupero di immobili pubblici o beni confiscati | Credito d’imposta del 65% (persone fisiche) o del 50% (enti e società) | Art. 81 D.Lgs. 117/2017 |
| Utili reinvestiti | Imprese sociali | Utili esclusi dal reddito imponibile dal 2026 | Art. 18, c. 1, D.Lgs. 112/2017 |
| Investimento nel capitale | Chi investe in imprese sociali | Detrazione o deduzione del 30%, con efficacia legata all’autorizzazione UE | Art. 18, c. 3-5 e 9, D.Lgs. 112/2017 |
Economia sociale in Europa e IVA rinviata al 2036
Con il Piano d’azione per l’economia sociale del 2021 e la Raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023, l’Unione europea ha chiesto agli Stati membri di adottare entro due anni, cioè entro novembre 2025, strategie nazionali che facilitino anche l’accesso ai finanziamenti.
Sul fronte fiscale resta il nodo dell’IVA: il passaggio al nuovo regime, che porta molte operazioni degli enti dall’esclusione all’esenzione, è stato rinviato ancora una volta, al 1° gennaio 2036, dal decreto legislativo n. 186 del 2025.
La riforma ha costruito un ponte tra risparmio e solidarietà. Perché venga attraversato servono banche disposte a emettere titoli di solidarietà, piattaforme che selezionino progetti solidi, enti capaci di rendicontare i risultati e amministrazioni che usino la co-programmazione e la co-progettazione, riconosciute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2020.
Tea Luigia Siano è avvocata, dottore di ricerca in «Social, Theory, Digital Innovation and Public Policies» e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, dove studia l’innovazione digitale nelle funzioni sociali della pubblica amministrazione. Giornalista pubblicista, coordina la redazione de «Il Vortice».
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