Donazione: si può modificare o cancellare?

Caterina Gastaldi

5 Luglio 2022 - 17:04

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Quando è possibile modificare o anche cancellare una donazione e in che modo si può fare?

Donazione: si può modificare o cancellare?

Una donazione, nel momento in cui avviene, diventa irrevocabile. Questo significa che non può essere ritirata o modificata. Tuttavia, in alcune circostanze molto specifiche, è possibile procedere con la revoca della donazione in questione.

Vediamo quindi come funzionano le donazioni e quando si possono modificare o revocare, mentre in quali occasioni questo non può accadere.

Come funziona la donazione

La donazione è un contratto normalmente irrevocabile, stipulato tra due soggetti:

  • il donante, ovvero colui che desidera donare il bene in questione;
  • il donatario, ossia colui che riceve il bene.

In generale, la donazione ha effetto immediato, comportando quindi il trasferimento di proprietà del bene dal donante al donatario. Tuttavia, quando il bene in questione viene considerato di “non modico valore” è necessario che la donazione avvenga attraverso il rogito notarile.

La legge non offre una spiegazione ufficiale della terminologia “modico valore”, ogni caso andrebbe valutato a sé, tenendo anche sempre conto della situazione di partenza delle parti coinvolte.

In generale, comunque, per donazioni di una certa entità, che possano comportare anche un impoverimento non indifferente del donatario, è buona norma rivolgersi sempre a un notaio e utilizzare la modalità dell’atto pubblico, per evitare eventuali problematiche o contestazioni, come nel caso della donazione di un immobile.

In alcuni casi, di donazioni di una certa importanza, infatti è necessario l’atto notarile e la presenza di testimoni perché questa venga considerata valida. Invece per donazioni di piccola entità possono avvenire formalmente solo con la consegna del bene.

Quando si può modificare la donazione

Data la natura della donazione, ovvero il passaggio di proprietà di un oggetto donato dal donante al donatario, una volta che l’atto è stato fatto non è più possibile modificarlo.

Infatti il bene in questo caso cessa di essere di proprietà di chi l’ha donato, che quindi non può più scegliere di apportare modifiche o avere rivendicazioni al riguardo, tranne che in quelle specifiche situazioni in cui si può procedere con una revoca della donazione stessa.

Si può modificare o revocare la donazione in caso di errore del donante. L’errore, per aprire la strada a questa possibilità, deve:

  • essere determinante per il consenso, ovvero senza questo errore non sarebbe avvenuta la donazione;
  • essere scusabile, non deve quindi essere un errore avvenuto per negligenza o leggerezza;
  • risultare nel contratto.

Quando si può revocare

È possibile che la donazione venga revocata solo in tre specifiche situazioni, ovvero:

  • la sopravvenienza dei figli;
  • l’ingratitudine del donatario;
  • risoluzione per mutuo dissenso o consenso.

In altri casi invece, nel momento in cui avviene l’atto, non è più possibile tornare indietro.
Ci possono anche essere situazioni in cui non si può procedere con la revoca, ovvero, in caso di donazioni rimuneratorie, oppure quando si tratta di quelle fatte in occasione di un matrimonio.

Revoca per sopravvenienza dei figli

La prima situazione che può portare una revoca della donazione è la sopravvenienza di figli del donante.

In questo caso particolare, se dopo l’atto di donazione dovessero sopravvenire dei figli che il donante non aveva - o di cui non era a conoscenza - prima di effettuare la donazione, si può revocare la donazione in questione.

Revoca per ingratitudine

Il secondo caso è la revoca per ingratitudine. In questa situazione il donatario deve rendersi colpevole, nei confronti del donante, di condotte particolarmente gravi. Queste si possono suddividere in alcune categorie.

Il primo dei motivi riconosciuto è quello di indegnità a succedere. Questo avviene nel caso in cui il donatario abbia commesso dei reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti. Tra le ipotesi prese in considerazione: il tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio, l’omicidio volontario, la denuncia o la testimonianza per reato punibile con o l’ergastolo, o una reclusione non inferiore a tre anni, nel caso in cui la denuncia sia calunniosa o la testimonianza sia risultata falsa.

La seconda possibilità è quella dell’ingiuria grave. Per risultare colpevole di questo comportamento il donatario deve aver mostrato e rivelato un’avversione nei confronti del donante che sia durevole, profonda, e radicata. È inoltre necessario che questo comportamento e questo odio radicato vengano esternati nel tempo a terzi.

Un’altra possibilità è anche quella che avviene nel momento in cui il donatario ha rifiutato indebitamente gli alimenti, oppure abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio.

Risoluzione o modifica della donazione per mutuo dissenso

Infine, si può modificare o annullare la donazione quando entrambe le parti si trovano d’accordo su come agire al riguardo. Infatti la donazione non può venire modificata o cancellata solo per volontà del donante una volta che questa è avvenuta.

Il donante e il donatario possono quindi risolvere in modalità retroattiva il contratto di donazione, a patto che entrambi siano d’accordo. Questa revoca deve avvenire con la stessa forma della donazione iniziale.

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