Nel messaggio numero 96 dell’INPS pubblicato il 13 gennaio si trovano tutte le istruzioni relative alla compilazione della DSU ai fini ISEE 2020. Durante questa prima fase sperimentale, la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata è accessibile solo ai nuclei familiari che presentano domanda online all’INPS.
DSU 2020, al via la sperimentazione con l’ISEE precompilato per i nuclei familiari che presentano la dichiarazione online tramite il portale INPS.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica online può essere presentata sia in forma precompilata che ordinaria e ha dei moduli aggiuntivi, da scegliere in base alla composizione del proprio nucleo familiare e dalla prestazione agevolata che si vuole richiedere.
La fase iniziale dell’ISEE precompilato 2020 è sperimentale, poiché si tratta di un modello pronto all’uso ma comunque da integrare con dati che vanno autodichiarati.
Le istruzioni sulla compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 e tutte le altre informazioni si trovano all’interno del messaggio numero 96 dell’INPS, pubblicato il 13 gennaio 2020.
DSU per modello ISEE 2020, al via la precompilata in fase sperimentale
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento essenziale ai fini della richiesta modello ISEE.
Con lo scopo di rendere più semplice l’inserimento dei utili al calcolo ISEE, è stata introdotta la DSU precompilata, in cui ci sono sia i dati autodichiarati dal cittadino, sia i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Le istruzioni per l’accesso alla DSU precompilata sono descritte nel decreto del Ministero del Lavoro del 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre.
Il 31 dicembre 2019 il decreto del Ministero del Lavoro numero 497 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In esso sono presenti le informazioni riguardanti le modalità di richiesta dell’ISEE e il nuovo modello della Dichiarazione Unica Sostitutiva.
Dal 1° gennaio 2020 è iniziato il periodo di sperimentazione dell’ISEE precompilato, e durante questa fase la DSU precompilata è accessibile solo ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS usufruendo dei servizi telematici dell’Istituto.
Ovviamente è sempre possibile presentare una DSU non precompilata.
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare e ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.
DSU per modello ISEE 2020, istruzioni per l’accesso alla precompilata
Tutte le istruzioni sulla compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 e le altre informazioni si trovano all’interno del messaggio numero 96 dell’INPS, pubblicato il 13 gennaio 2020.
Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione che ha lo scopo di identificarlo, anche attraverso l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti riguardo i componenti maggiorenni del nucleo familiare.
In particolare, il dichiarante può accedere alla DSU precompilata tramite le seguenti credenziali:
- dell’INPS;
- dell’Agenzia delle Entrate (ma questa modalità sarà disponibile solo finita la fase di sperimentazione);
- identità SPID di livello 2 o superiore;
- CNS (Carta Nazionale dei servizi);
- CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
Il cittadino può accedere alla DSU precompilata tramite:
- servizi telematici offerti dall’INPS;
- un CAF delegato, sempre in modalità telematica.
Nel primo caso, il cittadino autodichiara di aver acquisito la delega degli altri componenti maggiorenni del suo nucleo familiare, e per ognuno di essi deve indicare il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria con la data di relativa scadenza.
Questi dati saranno sottoposti a verifica dall’Istituto presso il Sistema Tessera Sanitaria.
Precompilazione DSU 2020: dati autodichiarati, precaricati e precompilati
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate, come i dati relativi alla composizione del nucleo familiare.
Il cittadino dovrà inserire anche dei dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi, come la casa di abitazione, contenuti nei Moduli MB.
Questi dati possono anche essere precaricati dall’ultima DSU presente nel sistema informativo dell’ISEE.
Per avere accesso alla DSU precompilata, il cittadino dovrà inserire i cosiddetti dati di riscontro, che saranno sottoposti al controllo preliminare dall’Agenzia delle Entrate, e la compilazione dei modelli MB di cui sopra.
I dati di riscontro vengono chiesti come garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti del nucleo familiare, come convalida dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere a dati che li riguardano.
Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell’ente acquisitore ma non l’ISEE calcolato.
Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell’ISEE è necessario che si completino le attività di verifica e controllo dei dati di riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria ha ottenuto un riscontro positivo, trasmette all’INPS i dati in suo possesso (i precompilati).
Il dichiarante ha tre mesi di tempo dalla ricezione dei dati precompilati per accettarli o modificarli.
Oltre i tre mesi, i dati vengono cancellati dall’INPS e non è possibile completare il rilascio dell’ISEE precompilato (ovvero, bisognerà effettuare di nuovo la procedura di acquisizione dei dati sul nucleo familiare e degli elementi di riscontro).
In caso di accettazione o modifica dei dati precompilati entro i tre mesi previsti, il dichiarante deve indicare anche i dati del “Foglio Componente” che continuano a essere autodichiarati.
Solo con questo ultimo passaggio l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.
Gli elementi di riscontro nella DSU ai fini ISEE 2020
Come anticipato, gli elementi di riscontro sono dati fondamentali perché solo in seguito al controllo con esito positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate il dichiarante può accedere alla precompilazione.
Per ogni componente maggiorenne del suo nucleo familiare, il dichiarante deve fornire i seguenti dati, riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (cioè per il 2020 l’anno di riferimento è il 2018):
- un elemento di riscontro sul reddito: l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati;
- un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare: in questo caso la dichiarazione varia in base al valore del patrimonio mobiliare.
Se il valore del patrimonio mobiliare è inferiore a 10.000 euro, il dichiarante deve indicare l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia, oppure l’assenza di rapporti.
Se invece il patrimonio mobiliare è pari o superiore al valore di 10.000 euro, il dichiarante deve indicare a sua scelta tra:
- il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;
- il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.
Dati precompilati nella DSU 2020
I dati per la precompilazione della DSU sono quelli disponibili negli archivi di:
- INPS;
- Anagrafe Tributaria;
- Catasto;
- Agenzia delle Entrate.
Tutte le informazioni che riguardano saldi e giacenze medie dei rapporti economici dei componenti del nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari fanno parte anch’essi dei dati precompilati nella DSU 2020.
La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali come:
- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
- i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2);
- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
Tutte le informazioni precompilate della DSU possono essere modificate, a eccezione delle seguenti voci, inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8:
- i trattamenti erogati dall’INPS;
- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.
Nel caso in cui il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili, può compilare il Modulo integrativo per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.
ISEE precompilata 2020, pronti i nuovi moduli DSU
In base al tipo di prestazione agevolata che si vuole richiedere, e tenendo conto della composizione del nucleo familiare, il contribuente dovrà compilare obbligatoriamente due moduli, e scegliere tra altri sei moduli aggiuntivi della DSU.
Tutte le informazioni si trovano nel Decreto Ministero del Lavoro n.497/2019.
I due moduli da compilare per tutti i tipi di prestazione, sono il Modulo MB.1 e il Modulo FC.1.
I sei moduli aggiuntivi da compilare in base alle proprie esigenze sono:
- Modulo MB.2: va compilato solo per calcolare l’ISEE Università e l’ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- Modulo MB.3: da compilare per ottenere le prestazioni socio-sanitarie residenziali, come per il ricovero presso una residenza protetta;
- Modulo MB.1rid: si compila in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni e per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca;
- Modulo FC.2: da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- Modulo FC.3: si compila solo in caso di presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e prive della Certificazione Unica, o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
Infine, il Modulo FC.4 si compila solo per il calcolo della “componente aggiuntiva” in caso di:
- prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario);
- prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).
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