Si possono depositare opere non originali alla Siae?

Caterina Gastaldi

4 Agosto 2022 - 12:06

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Scopriamo i casi in cui si possono depositare opere non originali alla Siae e quali moduli presentare.

Si possono depositare opere non originali alla Siae?

La Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori è un ente pubblico che permette agli artisti o agli editori di depositare le loro opere.

Il compito della società è di proteggere il diritto d’autore grazie alla possibilità di denunciare l’infrazione da parte di terzi ed esercitare l’intermediazione degli stessi per gli aventi diritto. Se però è chiaro che si possono registrare opere originali, per gli interessati a usufruire dei servizi della Siae è importante sapere che questo può essere fatto anche per quelle non originali, come nel caso di opere straniere in sub-edizione o elaborazioni di opere già esistenti.

Le opere non originali che si possono registrare

Oltre alle opere interamente originali come romanzi, raccolte di racconti, sceneggiature, o canzoni è possibile, sia da parte di un editore che di un singolo, procedere con la registrazione di un’opera non originale.

Non si possono proporre per la registrazione romanzi scritti da terzi, poiché protetti da copyright, ma sono invece concesse le rielaborazioni di opere di terzi o gli adattamenti.

Nello specifico, le casistiche considerate valide in questi casi sono le seguenti:

  • gli adattamenti in lingua italiana del testo di opere straniere, quando in sub-edizione;
  • le elaborazioni di opere già esistenti e di pubblico dominio;
  • le elaborazioni di opere già esistenti che non siano ancora di pubblico dominio;
  • le opere straniere dichiarate dagli editori italiani in qualità di sub editori.

Opere straniere in sub-edizione

Gli editori iscritti alla Siae possono dichiarare le opere straniere in qualità di sub-editore.

In questo caso, differentemente da quanto succede normalmente, non è necessario il deposito di un esemplare dell’opera completa nel momento della dichiarazione, ed è possibile procedere con questa operazione online, utilizzando il portale apposito Autori ed Editori.

Elaborazione di opere già esistenti e di pubblico dominio

Le elaborazioni di opere già esistenti e di pubblico dominio possono essere depositate alla Siae. Per elaborazione di un’opera si intendono quei cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, vanno a cambiarne la forma e la struttura, dando così vita a un’opera che viene definita “derivata”.

Tranne che nei casi in cui si ricade in situazioni specificatamente fuori dalla norma, per rielaborare un’opera è necessario il permesso dell’autore del lavoro originale.

Nei casi particolari ricadono le opere di pubblico dominio, ma prima di procedere con la rielaborazione del lavoro di altri è sempre bene effettuare delle verifiche per evitare l’infrazione di diritti altrui.

Nel momento in cui si registra la propria opera derivata da una di pubblico dominio alla Siae, sarà necessario presentare:

  • il bollettino di dichiarazione compilato (modulo 112 H04);
  • una copia dell’opera derivata;
  • un esemplare dell’opera da cui è stata tratta l’elaborazione;
  • una relazione sintetica tecnico-musicale sull’intervento elaborativo effettuato, utilizzando il modello 150.

La documentazione sarà sottoposta a esame da parte di un apposito comitato, prima che venga permessa la registrazione, per analizzare gli interventi apportati. Per ogni elaborazione sarà anche necessario procedere al pagamento di € 12,40 + Iva per diritti amministrativi di procedura.

Elaborazioni di opere non di pubblico dominio

Si possono anche registrare le elaborazioni di opere già esistenti, ma non di dominio pubblico. In questo caso sarà necessario prima di tutto provvedere a ricevere il permesso scritto da parte dell’autore del lavoro che si va a elaborare e presentare alla Siae.

Senza questo permesso, la Siae non procederà con la registrazione dell’opera derivata. In questo caso all’interno del bollettino di dichiarazione bisognerà indicare tutti gli aventi diritto dell’opera originale, e questi dovranno anche sottoscriverlo, assumendosi così piena responsabilità in relazione all’utilizzo dell’opera.

Adattamenti di opere straniere

Utilizzando il bollettino di dichiarazione Modello 112 H04 si possono depositare adattamenti di opere straniere in lingua italiana, a patto che questo venga fatto con opere in sub-edizione.

Se invece si vogliono registrare adattamenti di opere straniere in lingua italiana, non in sub-edizione, bisognerà procedere in maniera differente. Bisognerà infatti seguire la procedura riservata alle opere originali, aggiungendo alla documentazione anche l’autorizzazione all’adattamento, che dovrà essere stata rilasciata dagli aventi diritto.

Diritto d’autore in Italia

Il deposito e la registrazione di un’opera alla Siae non è un processo obbligatorio, indipendentemente dal fatto che il lavoro in questione sia originale oppure derivato o adattato in lingua italiana.

In Italia infatti il diritto d’autore è automatico nel momento in cui si dà vita a un prodotto d’ingegno. La Siae, e gli altri enti simili, non esistono con lo scopo di “attivare” il diritto d’autore, oppure proteggerlo in modo attivo. Tuttavia permettono a terzidi denunciare direttamente all’ente l’infrazione di tale diritto verso le opere registrate, e, soprattutto, si occupano di fare da tramite tra le persone terze e gli autori per lo sfruttamento delle opere ed il relativo pagamento dei compensi per il loro utilizzo.

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