Bonus assunzioni, dal 1° dicembre niente sgravi senza annuncio sul SIISL: cosa prevede il decreto 134
Dal 1° dicembre 2026 l'offerta di lavoro va pubblicata sul SIISL prima dell'assunzione (o al più tardi contestualmente) per ottenere gli sgravi contributivi. Cosa prevede il decreto del Ministero del Lavoro n. 134: UniEmens, comunicazioni obbligatorie, agenzie per il lavoro e verifica dei curriculum.
Dal 1° dicembre 2026 le aziende che vogliono uno sgravio contributivo per un nuovo assunto dovranno aver pubblicato l’offerta di lavoro sul SIISL, la piattaforma pubblica del Ministero del Lavoro realizzata dall’INPS, prima dell’assunzione o al più tardi contestualmente. Fino al 30 novembre l’annuncio si può caricare anche ad assunzione già fatta. Poi questa scorciatoia sparisce, e chi se ne accorge tardi rischia di perdere l’incentivo su cui aveva costruito il costo dell’assunzione.
La regola non nasce adesso. L’ha introdotta l’articolo 14 del decreto-legge 159 del 2025, il cosiddetto decreto sicurezza sul lavoro, ma per diventare operativa aspettava un decreto attuativo. È il decreto del Ministro del Lavoro n. 134 del 5 ottobre 2026, registrato dalla Corte dei conti il 26 ottobre e pubblicato sul sito del Ministero il 29. Ne abbiamo già parlato a proposito delle conferme dei bonus assunzioni nella manovra 2027; qui entriamo nel dettaglio di cosa prevede, perché oltre all’obbligo per gli sgravi contiene novità per agenzie per il lavoro, consulenti e anche per chi cerca un impiego.
Cosa cambia per le aziende che usano gli sgravi
L’obbligo sta nell’articolo 3: per i datori di lavoro privati il riconoscimento dei benefici contributivi è subordinato alla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL. La definizione di beneficio è larga. Rientrano gli sgravi «comunque denominati» finanziati con risorse pubbliche, europee o nazionali, che riducono o azzerano i contributi previdenziali, compresi quelli del nuovo Codice degli incentivi (d.lgs. 184/2025). Sulla carta possono rientrarvi anche gli esoneri per giovani, donne e ZES Unica, ma il decreto non li elenca.
Formalmente la regola vale dal 1° aprile 2026, con una clausola di salvaguardia per gli incentivi già richiesti, autorizzati o in corso di fruizione a quella data per assunzioni precedenti. Il decreto, però, è stato firmato solo a ottobre e prevede una fase sperimentale, partita il 1° aprile, che si chiude il 30 novembre, durante la quale la posizione può essere pubblicata anche dopo l’assunzione. In quel caso il sistema la archivia subito e non la mostra ai candidati: serve a generare l’identificativo da usare per l’incentivo e al monitoraggio statistico.
Dal 1° dicembre questa possibilità non c’è più. Per le assunzioni da quella data, come ha precisato il Ministero del Lavoro, la pubblicazione dovrà essere preventiva o contestuale all’assunzione e l’identificativo della posizione andrà indicato in UniEmens. La comunicazione obbligatoria di assunzione, poi, deve essere coerente con quanto pubblicato: stesso datore, stesso tipo di contratto, stesso profilo professionale, come l’INPS chiede già nella fase sperimentale.
L’identificativo da riportare in UniEmens
Il collegamento tra annuncio e sgravio passa dal flusso UniEmens, la denuncia mensile con cui le aziende comunicano all’INPS retribuzioni e contributi. Con il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026 l’Istituto aveva già previsto un campo per l’identificativo della vacancy (l’id_vacancy) nella sezione «InfoAggCausaliContrib», specificando che durante la sperimentazione era facoltativo e che sarebbe diventato obbligatorio solo dopo il decreto ministeriale.
Il decreto ora c’è. Mancano invece, al 6 novembre, le istruzioni operative dell’INPS per la fase a regime: come andranno trattate le assunzioni a cavallo del 1° dicembre, quali controlli farà l’Istituto sulla corrispondenza tra annuncio, comunicazione obbligatoria e denuncia contributiva, e soprattutto quali incentivi rientrano davvero nell’obbligo. Il decreto non contiene un elenco: si limita alla definizione generale. Chi gestisce i casi meno lineari, come le trasformazioni di contratti già in corso o gli incentivi che non sono esoneri in senso stretto, farà bene ad aspettare il messaggio INPS prima di dare tutto per scontato.
Cosa offre la piattaforma: simulazioni e candidati
Sulla piattaforma SIISL l’azienda può anche simulare quali incentivi sono potenzialmente applicabili partendo dal proprio profilo, da quello di un candidato e dalle caratteristiche del contratto, con un elenco ordinato per compatibilità. L’esito ha però «carattere indicativo»: non è un’autorizzazione e non sostituisce la verifica dei requisiti della singola misura.
Dalla piattaforma il datore può anche vedere i curriculum dei candidati che hanno i requisiti per far scattare lo sgravio. L’allegato fissava poi al 31 ottobre 2026 il termine per mostrare anche lo stato delle domande di sgravio presentate sui portali competenti: è una data del calendario tecnico, e conviene controllare sulla piattaforma se la funzione è già attiva per la propria posizione. Per chi cerca lavoro il risvolto è semplice: un profilo completo e aggiornato sul SIISL rende più visibile chi rientra nelle categorie agevolate. Per orientarsi tra le misure resta utile anche il Repertorio degli incentivi del Ministero, con i limiti che abbiamo già raccontato.
Comunicazioni obbligatorie anche dal SIISL
L’articolo 4 apre un secondo canale per le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione. Non sostituisce i portali regionali: è una facoltà, concessa a datori di lavoro pubblici e privati, agenzie per il lavoro, consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati dalla legge 12 del 1979. Si accede con SPID o CIE e i moduli arrivano precompilati con i dati già presenti nel sistema, compresi quelli dell’annuncio e del candidato scelto.
Rettifiche e annullamenti si fanno solo dallo stesso canale usato per l’invio. Una comunicazione partita dal SIISL non si corregge dal portale regionale, e viceversa. La consultazione, invece, è unificata, a prescindere da dove sia stata spedita la comunicazione.
Agenzie per il lavoro e verifica dei dati
Per le agenzie per il lavoro la regola è più netta. L’articolo 6 le obbliga a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono, non solo quelle agevolate, e lega a questa pubblicazione l’accesso ai curriculum degli utenti che hanno reso visibile il proprio profilo. Nei filtri di ricerca le agenzie non vedono nomi e recapiti dei candidati.
L’ultima novità riguarda chi si iscrive per cercare lavoro. Il sistema verifica alcuni dati autocertificati nel curriculum (identità, dati anagrafici e cittadinanza tramite l’anagrafe nazionale ANPR, titoli di studio tramite i ministeri dell’Istruzione e dell’Università) e ne espone l’esito, che per il decreto equivale a una certificazione dell’autorità che detiene il dato. Il datore di lavoro può vederlo con il consenso del candidato, dato una volta per tutte oppure su singola richiesta, notificata via SMS, e-mail e sulla piattaforma, oppure dopo averne comunicato l’assunzione. Resta ferma la possibilità di rettificare e aggiornare i propri dati.
Cosa conviene fare adesso
Sulle assunzioni fatte tra aprile e novembre le fonti vanno lette insieme. Il decreto, alla lettera, lega lo sgravio alla pubblicazione già da aprile, ma fino al 30 novembre ammette l’annuncio caricato dopo l’assunzione. Il Ministero, nella notizia pubblicata l’8 ottobre sul suo sito, è più netto: per le assunzioni del periodo sperimentale la pubblicazione «resta facoltativa e le agevolazioni non si perdono». E l’INPS, nel messaggio 1153, parlava di sperimentazione non obbligatoria e di id_vacancy facoltativo in UniEmens. Chi ha assunto in quei mesi con uno sgravio e vuole stare tranquillo può comunque caricare la posizione sulla piattaforma entro il 30 novembre, come la sperimentazione consente. Il problema vero riguarda i contratti che partono da dicembre. Il calendario è stretto, poco più di tre settimane.
Le istruzioni INPS chiariranno i dettagli tecnici, ma su un punto decreto e Ministero sono già chiari: per le assunzioni da dicembre l’annuncio pubblicato dopo l’assunzione non basta più. Chi ha in programma assunzioni agevolate a dicembre, magari a ridosso delle festività, può quindi inserire la vacancy già adesso senza aspettare, conservando l’identificativo che il sistema rilascia. Pubblicarla prima non ha controindicazioni; dimenticarsene può costare lo sgravio.
| DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro, a un patronato o agli uffici INPS/INAIL competenti. Normative, importi e requisiti possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia. |
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