Bonifico dai genitori ai figli, quando si pagano le tasse e cosa dice la legge

Patrizia Del Pidio

3 Ottobre 2026 - 09:27

Bonifici tra genitori e figli. Come evitare controlli del Fisco con la giusta causale, le regole per la franchigia e quando scatta l’obbligo di tasse.

Bonifico dai genitori ai figli, quando si pagano le tasse e cosa dice la legge

Il trasferimento di denaro tramite bonifico tra genitori e figli rientra nell’ambito delle donazioni ed è regolato da precise norme. La legge italiana prevede un’esenzione fiscale molto elevata per i passaggi in linea retta, ma impone anche regole rigide sulla tracciabilità e sulla causale per prevenire contestazioni fiscali o ereditarie.

Per effettuare bonifici in modo sicuro e senza correre rischi con il Fisco o con gli altri eventuali eredi, bisogna fare una distinzione tra donazioni di modico valore e donazioni che non sono di modico valore.

Anche se bonifico da genitori a figli sembra un’operazione bancaria banale, che non comporta nessun limite e che si può effettuare come una donazione, ci sono delle regole specifiche da seguire. Nella maggior parte dei casi sulle somme bonificate non è necessario pagare le tasse, in alcuni casi, tuttavia, i figli sono tenuti a dichiarare i soldi che ricevono tramite bonifico dai genitori e, quindi, a pagarci le tasse. Vediamo tutto quello che bisogna sapere per effettuare o ricevere un bonifico di donazione tra genitori e figli.

Bonifici genitori figli, le regole generali

Per i bonifici tra genitori e figli valgono le regole generali della donazione, ovvero:

  • franchigia da un milione di euro esente da imposta;
  • aliquota del 4% che si applica soltanto sull’eccedenza;
  • i bonifici di importo non elevato sono considerati donazioni informali e non richiedono il notaio;
  • se il denaro serve per uno scopo preciso (comprare casa o acquistare la macchina, ad esempio) sul bonifico informale non si paga l’imposta di registro in assenza di un atto scritto.

Se la donazione che i genitori fanno ai figli è di modico valore, la stessa deve avere una precisa causale e non è necessario che a regolarla sia presente un notaio. Una donazione di modico valore è quella che non impoverisce il donante (ha quindi un impatto non importante sulle sue finanze) e non arricchisce troppo chi la riceve (per lo stesso motivo).

Se si tratta, invece, di una donazione importante che non può essere considerata di modico valore è necessaria quasi sempre la presenza di un notaio. A meno che non si tratti di una donazione indiretta come quella finalizzata a uno scopo ben preciso. Come ad esempio la donazione per l’acquisto di un immobile o di un veicolo, o quella per saldare un debito.

Il bonifico del genitore, poi, potrebbe essere anche un prestito. O la restituzione di un prestito. Ma va sempre specificato nella causale del versamento. Se si tratta di una donazione, di un prestito o di una restituzione di un prestito il bonifico è irrilevante ai fini fiscali e la somma ricevuta non va considerata come reddito. E di fatto non andranno pagate le tasse

Bonifico dai genitori, le somme vanno dichiarate?

In tutti i casi descritti il figlio non è tenuto a dichiarare le cifre ottenute che, quindi, non concorreranno alla formazione di reddito imponibile e non sono tassate.

In questo articolo, tuttavia, andremo a esaminare due casi giurisprudenziali fondamentali e complementari dai quali emerge l’obbligo di pagare le tasse sul bonifico ricevuto dai genitori da un figlio:

  • CTR Piemonte (773/2021): la rilevanza della causale (es. «restituzione» vs «liberalità/donazione») e l’operatività della presunzione legale di reddito per i movimenti bancari ex art. 32 D.P.R. 600/1973 con onere della prova a carico del contribuente;
  • Cassazione n. 15315/2026 (richiamando il precedente n. 7442/2024): l’applicazione dell’aliquota del 8% per omessa registrazione spontanea delle donazioni informali/indirette emersi in sede di accertamento.

Bonifico dai genitori è reddito e va dichiarato: la sentenza della CTR Piemonte

La sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte numero 773 del 6 ottobre 2021 fa chiarezza sulla vicenda di un padre che ha fatto un bonifico bancario alla figlia, ma quest’ultima non ha fornito la prova che tale movimento fosse “fiscalmente irrilevante”.

La sentenza della CTR piemontese ha respinto sia l’appello principale della contribuente che quello incidentale dell’Ufficio, che in un primo momento aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente. Vediamo i dettagli.

Due gli elementi a sostegno della sentenza 773 della CTR Piemonte: innanzitutto, nella causale del bonifico non compariva la causale donazione, ma veniva indicata la causale “restituzione”. In secondo luogo, la ricostruzione dei fatti prospettata non era chiara a livello fiscale: scendiamo nel dettaglio.

Come sostiene la Commissione Tributaria, nell’ambito dei trasferimenti di denaro tramite bonifici, le somme accreditate dal padre sul conto corrente della figlia si presumono redditi non denunciati, a meno che la contribuente non fornisca la prova che tali movimenti bancari siano fiscalmente irrilevanti.

La contribuente infatti sostiene che il bonifico ricevuto dal padre sarebbe denaro derivato dalla riduzione di capitale della società a seguito e per effetto della sua trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata. Il denaro era stato trasferito al padre e in seguito c’era stata una restituzione parziale tra il 2002 e il 2006, completata con un bonifico di 152.000 euro (oggetto della causa). Ma come chiarisce la sentenza, tale spiegazione non si fonda su alcun elemento di prova:

“Non è dimostrato infatti che la somma fosse stata trasmessa dalla G. L. al padre perché la investisse né che i successivi bonifici dal padre alla figlia, ivi compreso quello oggetto di causa avessero come causale la sua restituzione. Giova ricordare che è onere del contribuente fornire la prova del negozio sottostante le somme accreditate, prova che nel caso di specie non sussiste.”

Bonifico bancario dai genitori: onere della prova da parte dei figli

La CTR Piemonte chiarisce che è essenziale che venga fornito dal contribuente (quindi in questo caso dalla figlia) un adeguato supporto probatorio del negozio sottostante i passaggi di denaro in questione.

Nel rigettare l’appello della contribuente, la CTR Piemonte premette che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi oppure operazioni imponibili, sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato.

Il contribuente deve quindi provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle dichiarazioni non siano fiscalmente rilevanti. Infine, la CTR specifica che non potrebbe trattarsi di una donazione sia perché proprio l’appellante aveva fornito una diversa spiegazione, sia perché la causale del bonifico indicava la dicitura «restituzione», e quindi è incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.

Di conseguenza, la contribuente dovrà pagare le tasse su quanto ricevuto tramite bonifico dal padre.

Lasciamo in allegato la sentenza in commento per maggiori dettagli.

SENTENZA DEL 06/10/2021 N. 773/3 - COMM. TRIB. REG. PER IL PIEMONTE
Trasferimento di denaro da padre a figlia e onere della prova

Quando l’imposta sulla donazione tra genitori e figli arriva all’8%

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che l’imposta di successione o di donazione può arrivare anche per un bonifico tra genitori e figli all’8%. La sentenza in questione è la 15315 del 20 maggio 2026 che ribadisce quanto già contenuto nella sentenza 7442 del 2024: l’imposta si paga in base alla natura economica del trasferimento, anche se non è stato dichiarato come donazione.

L’imposta dell’8% si applica quando il trasferimento di denaro tra familiari stretti emerge durante un accertamento fiscale.

Tra genitori e figli esiste una franchigia di 1 milione di euro e, normalmente, sulla parte eccedente è dovuta un’aliquota del 4%. Tuttavia in determinate dinamiche di accertamento o in caso di donazioni non registrate può essere applicata l’aliquota dell’8%. L’aliquota più alta è prevista a causa di un meccanismo sanzionatorio.

Se la donazione avviene tramite un bonifico informale o indiretto (si pensi al passaggio di denaro per acquisto della casa) solitamente può non essere registrato. Ma se il trasferimento supera la franchigia di legge (tra genitori e figli 1 milione di euro) e il trasferimento emerge e viene dichiarato come donazione dal contribuente durante un accertamento fiscale si applica l’aliquota sanzionatoria dell’8%.

L’originario testo di legge prevedeva l’applicazione dell’aliquota massima esistente allora che era del 7%, la Cassazione ha chiarito che in seguito alle modifiche normative che hanno ridefinito le aliquote, la percentuale massima attuale è dell’8% (ovvero la stessa applicata in caso di donazioni a non familiari). Nei bonifici tra genitori e figli, quindi, l’aliquota dell’8% è applicata come una sorta di tariffa punitiva per non aver registrato l’atto (e pagato le dovute imposte di donazione) fin dall’inizio.

In conclusione, quando si pagano le tasse sui bonifici dei genitori?

Se un genitore effettua un bonifico al figlio attingendo dai propri risparmi e specificando che si tratta di una donazione, la prole non è tenuta a dichiarare questi redditi. Si parte dal presupposto, infatti, che per mettere via queste somme i genitori le abbiano risparmiate dai propri redditi (su cui le imposte erano state precedentemente versate). Anche nel caso di prestiti da genitori ai figli le somme non costituiscono reddito e non sono, quindi, soggette a tassazione poiché un prestito va restituito.

Se nella causale del bonifico il genitore, però, scrive «restituzione» e le somme in questione non risultano da nessuna dichiarazione del figlio o della figlia, si va a presumere che si tratti di introiti che si vogliono nascondere al Fisco, girati al genitore e che vengono poi restituiti. Per essere restituiti si tratta di redditi che inizialmente erano del figlio e, quindi, quest’ultimo deve dimostrare che non sono fiscalmente rilevanti.