Quando si riceve un avviso di pagamento Tari ecco tutti i punti da controllare per comprendere se è impugnabile oppure no. La prima cosa da controllare è la proporzionalità della tassa.
L’avviso di pagamento Tari è una comunicazione bonaria che invia il Comune o la Società che gestisce la raccolta dei rifiuti e serve per informare il cittadino della somma che si deve pagare per la tassa sui rifiuti con le relative scadenze per il versamento.
Non si tratta di un atto esecutivo, ma è un semplice invito a pagare il dovuto per l’anno in corso spontaneamente. Solitamente contiene nel dettaglio il calcolo della quota fissa e di quella variabile, i metri dell’immobile, il numero dei componenti del nucleo familiare e i modelli per effettuare il pagamento.
L’avviso di pagamento non deve essere confuso con l’avviso di accertamento: per l’avviso di pagamento non sono previste sanzioni, per l’avviso di accertamento, che è un atto formale di contestazione, sono previste sanzioni e interessi per omesso pagamento.
L’avviso di pagamento Tari può essere impugnato?
Non sempre il pagamento della Tari è dovuto, ma bisogna sapere cosa controllare. A pagare la tassa per i rifiuti sono tenuti tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono un immobile atto a produrre rifiuti; non sempre la Tari grava sul proprietario, la tassa, in caso di locazione, è dovuta dall’inquilino per contratti che superano i 6 mesi.
Se un soggetto, però, detiene più di una casa, deve pagare due volte la Tari oppure ha diritto a uno sconto perché non può utilizzare tutti gli immobili contemporaneamente (e di fatto nel periodo che produce rifiuti in un immobile non può produrli anche nell’altro)?
Non tutti lo sanno, ma sulla seconda casa la Tari va commisurata alla produzione di rifiuti, anche se non sempre i Comuni applicano questa regola costringendo i non residenti a essere penalizzati nel pagamento della Tari. Pur producendo meno spazzatura, infatti, gli viene richiesta una Tari pari a quella dei residenti, che sicuramente sfruttano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in maniera più massiccia.
A tal proposito i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione seconda, sono intervenuti con la sentenza 26/2022 che chiarisce in modo abbastanza netto questo punto.
Tari seconda casa: la sentenza della Commissione Tributaria della Toscana
Il regolamento comunale che non preveda un calcolo proporzionale della tassa è illegittimo. Perché tende a sfavorire chi non abita l’immobile per tutto l’anno equiparandolo ai residenti abituali.
La ratio della pronuncia è che la tassa copra i costi del servizio svolto dall’amministrazione comunale senza gravare in misura eccessiva e irrazionale sui contribuenti che producono meno rifiuti in virtù di un soggiorno per periodi limitati di tempo. Come ad esempio coloro che hanno una casa solo per le vacanze. Secondo i giudici d’appello, infatti, è corretto che «i residenti, abitando con continuità nel territorio comunale, producano più rifiuti di coloro che a parità di condizioni abitative vi soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari».
Una tale situazione è facilmente verificabile in località turistiche prettamente stagionali, «dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell’anno», specificano i giudici.
Purtroppo per le seconde case utilizzate solo per un periodo limitato di tempo la legge nazionale sulla Tari (art. 1, comma 659, L. n. 147/2013) lascia alla discrezionalità dei Comuni se prevedere esenzioni o riduzioni per le case ritenute stagionali.
A sostegno, però, della proporzionalità della tassa va ricordata anche la sentenza 182 della CTP Massa Carrara del 2017 che stabilisce l’applicazione intera della Tari sulle seconde case non occupate come illegittima per il principio che chi inquina paga. In questo caso specifico la Commissione Tributaria aveva stabilito una riduzione della Tari pari al 30%.
Tari seconda casa: quando impugnare l’avviso di pagamento
Se il regolamento comunale non rispetta il principio di proporzionalità, previsto peraltro dalla Costituzione, il contribuente può presentare un’istanza di riesame o rettifica in autotutela, ossia rivolgendosi direttamente all’ufficio tributi del Comune. Per chiedere, appunto, che quanto richiesto per il pagamento della Tari venga ricalcolato.
Qualora l’ente locale risponda negativamente o non dia riscontro, per avviare un ricorso giudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria occorrerà attendere la notifica dell’atto impositivo formale (l’avviso di accertamento).
L’istanza in autotutela può essere presentata anche a fronte di avvisi bonari che contengano errori palesi su metrature, numero di occupanti o tariffe applicate.
Tari seconda casa: la normativa
La normativa sulla Tari per la seconda casa prevede delle agevolazioni e delle esenzioni.
In particolare le case considerate disabitate hanno diritto all’esenzione per la tassa sui rifiuti, dal momento che - se la casa è disabitata o si trova in aree inutilizzabili - non produce rifiuti.
La condizione di «inutilizzabilità dell’immobile» deve essere oggettiva e verificabile: per esempio mancano i collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure l’immobile è inagibile o inabitabile.
Non è prevista invece alcuna esenzione se l’abitazione è allacciata alle utenze, anche se di fatto è inutilizzata per tutto l’anno o anche solo per pochi mesi. In questi casi la Tari è dovuta.
Tuttavia, molti Comuni prevedono riduzioni delle aliquote quando le «abitazioni sono tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo» (articolo 1, comma 659, legge 147/2013): si tratta tuttavia di riduzioni marginali che non tengono conto del numero effettivo degli occupanti e del periodo di soggiorno medio presso l’immobile.
Tari seconda casa: la posizione della Cassazione
L’annosa questione della Tari sulla seconda casa ha mosso anche i giudici di legittimità. Con la sentenza n. 8383/2013 la Cassazione ha ritenuto legittimo il calcolo della Tari per le seconde case in base al numero degli occupanti, desunto dalla superficie dell’immobile.
Questa presunzione viene fatta nei casi in cui non si conosce il numero dei soggetti che di fatto utilizzano l’immobile: il contribuente potrà però fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l’infondatezza della presunzione.