Chiunque, se capace di agire, può scrivere un testamento. Ma cosa farne, una volta scritto? E’ sempre necessario affidarsi a un notaio in caso di ultime volontà?
Fare testamento senza notaio, ossia senza ricorrere all’ausilio di questo professionista qualificato, sembra una soluzione agile, priva di costi, a portata di chiunque.
La stesura di un testamento è un atto personale contraddistinto da profonda intimità, espressivo di numerosi valori, umani prima che patrimoniali.
Ma davvero conviene prescindere totalmente dal notaio, magari perché spaventati dai risvolti economici del testamento?
Se è consentito fare testamento senza notaio, numerosi dubbi di opportunità riguardano la condotta di chi volesse rivolgersi esclusivamente a persone di fiducia o agli eredi stessi, anche nelle fasi di conservazione del testamento.
Cerchiamo di capire il perché.
Guida al testamento senza notaio
Testamento senza notaio e testamento olografo
Il codice civile italiano prevede una forma tipica di testamento senza notaio. Stiamo parlando del testamento olografo.
Il testamento olografo, come sancito dall’art. 602 del codice civile, è il testamento scritto interamente a mano, con la propria abituale scrittura, datato con certezza (giorno, mese, anno) e sottoscritto alla fine delle disposizioni.
Nessuna norma relativa alla stesura del testamento olografo impone la presenza del notaio, né che questi debba necessariamente essere il depositario delle ultime volontà del testatore.
Detto altrimenti: una volta che una persona abbia redatto con la sua scrittura abituale, in tutte le sue parti, il proprio testamento (non importa se in corsivo o in stampatello); lo abbia datato in maniera completa e lo abbia firmato, intestandosene la paternità di ogni disposizione, il testamento è assolutamente valido.
Il testamento olografo, dunque, è una forma di testamento che non richiede la presenza obbligatoria del notaio nella fase di stesura delle volontà o nella fase della sua conservazione.
Conservare il testamento senza notaio conviene?
Il testatore che ha redatto un testamento a mano, naturalmente, dovrà fare i conti con il problema della sua conservazione, fintanto che non sarà venuto il momento in cui si aprirà la successione testamentaria.
Se il testamento olografo rappresenta una forma «agile» di disposizione dei propri averi, che non richiede particolari incombenze – se non quelle già viste –, d’altra parte si espone a numerosi rischi: smarrimento, danneggiamento, distruzione, manomissione, furto, per citarne solo alcuni.
Al testatore che abbia redatto testamento olografo, generalmente, si offrono alcune possibilità, tra le quali:
- conservazione in luogo solo ad egli noto (del quale darà comunicazione al momento ritenuto opportuno);
- consegna ad una persona di fiducia (un caro amico, ad esempio);
- consegna anticipata di più originali identici di testamento (non fotocopie) agli eredi.
Autoconservazione del testamento senza notaio
La conservazione di un testamento olografo “presso di sé”, ossia nella propria abitazione, in una seconda casa, in una cassetta segreta nascosta in un terreno di campagna, sono tutte ipotesi che possiedono un certo fascino retrò, ma non assicurano quella prudenza e sicurezza che merita un atto con il quale si dispone degli averi e delle volontà maturate in una vita.
Smarrimento, logoramento, distruzione, furto, dimenticanze, come detto, sono tutte insidie reali e sempre dietro l’angolo, e a confidare sulla propria memoria si fa bene, fintanto che non gioca brutti scherzi.
Meglio procedere con altre modalità, allora.
La consegna a persona diversa dal notaio
Le considerazioni fatte per l’«auto-conservazione» valgono ovviamente anche per la conservazione mediante consegna del testamento a persona di fiducia.
Si tratta di una modalità conservativa che non elimina i rischi delineati per l’auto-conservazione, per il semplice fatto che le insidie alle quali, nel quotidiano, può andare incontro il testatore, sono identiche a quelle alle quali può andare incontro qualsiasi altra persona di fiducia.
La consegna ad un amico, che sia integerrimo, preciso ed affidabile, non riduce affatto i rischi legati ad una conservazione “informale”. Volendo fare un esempio, si immagini il seguente caso, estremo ma non irreale.
Ormai in fin di vita, consegno il testamento al mio migliore amico. Questi lo nasconde in un luogo realmente inaccessibile a chiunque, come da me richiesto. Vengo a mancare, ma il caso vuole che, per una sciagurata coincidenza, il giorno stesso in cui sta andando a recuperare il testamento, il mio migliore amico abbia un incidente mortale, portandosi con sé la possibilità di consegnarlo agli eredi.
Testamento senza notaio: la consegna anticipata agli eredi
Si potrebbe pensare di ovviare ai rischi della conservazione magari redigendo più testamenti identici, e consegnarli anticipatamente ai rispettivi eredi. Eppure una simile soluzione è altrettanto rischiosa, perché più sono le scritture testamentarie, più aumenta il rischio di errori su elementi essenziali del testamento, sia dal punto formale che sostanziale, soprattutto nel caso in cui si hanno molti eredi verso quali si intendono effettuare lasciti.
Cosa accadrebbe, ad esempio, se in uno dei testamenti consegnati ad uno dei tre figli che ho, mancasse la firma? Cosa accadrebbe se uno dei figli, improvvidamente, avesse smarrito il testamento consegnatogli?
La Corte di Cassazione, tra l’altro, ritiene che l’irreperibilità del testamento originale equivale a presunzione di distruzione, e dunque di revoca.
E’ noto, poi, che le lungaggini giudiziarie connesse alle successioni, rischiano di minare alla radice il senso profondo da riconoscersi all’atto del fare testamento, spesso protraendosi per anni, con annesso pericolo di logoramento anche dei legami familiari più solidi. Se non si condivide l’aforisma machiavellico secondo cui “li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio”, che almeno si riducano le probabilità di inutili beghe ereditarie, connesse ad atteggiamenti superficiali del testatore.
Meglio fare le cose una volta sola. E per bene.
Testamento senza notaio: cosa fare
Per ovviare ai pericoli insiti nell’autoconservazione e delle altre modalità informali, non resta che rivolgersi a un notaio, secondo quanto previsto dall’articolo 608 del codice civile.
Una volta consegnato al notaio in busta chiusa, il testamento può considerarsi, almeno in teoria, “in cassaforte”.
Nella maggior parte dei casi, tale affidamento avviene sottoforma di consegna a titolo informale da parte del testatore: una consegna, ossia, fondata sulla fiducia reciproca e sulla semplice cortesia. In tali ipotesi, il notaio agisce nelle vesti di semplice professionista, tenuto al rispetto della disciplina di deontologia professionale connessa al suo ruolo.
Allorché, invece, il notaio riceva testamento tramite deposito formale su richiesta del testatore, viene a rivestire le funzioni di pubblico ufficiale rogante, con l’obbligo di rispettare l’articolo 61, lett. b) della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89), in base al quale il notaio deve custodire il testamento con esattezza (“in fascicolo distinto”) ed in luogo sicuro, con i relativi allegati.
In entrambi i casi, comunque, il notaio sarà tenuto a pubblicare il testamento come imposto dal comma 4 dell’art. 620 c.c.: nel caso in cui il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione deve essere eseguita dal notaio depositario non appena abbia avuto conoscenza della morte del testatore.
La pubblicazione consiste nella redazione, nelle forme di un atto pubblico, di un verbale in cui si riproducono, in maniera identica, le disposizioni del testamento (che verrà allegato in originale), alla presenza di due testimoni.
Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore.
Una volta eseguita la pubblicazione, il testamento ha efficacia nei confronti di chiunque e può esserne comunicata l’esistenza agli eredi e legatari di cui il notaio conosce il domicilio o la residenza (vd. art. 623 cod. civ.).
Rispetto alla pubblicazione, dunque, il notaio è una figura irrinunciabile, deputata dalla legge a conferire efficacia al testamento olografo.
In conclusione
Sebbene il nostro ordinamento consenta al testatore olografo di custodire il testamento presso di sé, di consegnarlo a una persona cara o agli eredi in via anticipata, la soluzione più coerente con la «fragilità» dell’atto sembra essere quella di depositare il proprio testamento presso un notaio, sopportando i costi professionali per non rischiare di sopportare costi di altra natura, soprattutto legati ad una incauta conservazione del testamento.
Il notaio, in effetti, finisce per coincidere con una figura professionale eletta dalla legge stessa a custode, “naturale” e legale, della libertà testamentaria altrui, da tutelare da tutte quelle possibili contraffazioni, alterazioni, distruzioni, smarrimenti, contestazioni che vanificherebbero il profondo significato culturale, economico e affettivo che il testamento possiede nella nostra società.
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