I rimborsi Iva sino a 15.000 € potranno essere erogati in maniera semplificata, esclusivamente dopo aver presentato la relativa dichiarazione annuale o trimestrale.
Per tutti i soggetti passivi Iva il rimborso del credito Iva sotto i 15.000 € avverrà in maniera automatica con la presentazione della dichiarazione, senza alcun adempimento aggiuntivo. L’articolo 13 del D.Lgs. n. 175/2014 ha sostituito l’articolo 38-bis del decreto del DPR n.633/72, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA. Le modifiche contenute nella nuova formulazione dell’articolo 38-bis hanno la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea.
La nuova normativa presenta un cambio di impostazione radicale nel rapporto tra fisco e contribuente, che risulta maggiormente avvantaggiato dalla significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali nonché con la contrazione della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie.
I rimborsi Iva sino a 15.000 €
Ai sensi del nuovo articolo 38-bis, comma 3, i rimborsi Iva sino alla soglia di 15.000 € sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali o dell’istanza di rimborso, per quelli relativi a periodi inferiori all’anno. E’ stata, quindi, estesa da 5.164,57 a 15.000 € la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dell’istanza.
Per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000). Ciò si desume anche dalla relazione illustrativa che, limitandosi a rilevare l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento da 5.164,57 a 15.000 €, non evidenzia alcuna ulteriore modifica rispetto alla previgente normativa che possa condurre ad una diversa interpretazione.
I termini per l’ottenimento del rimborso e interessi
Altra importante novità riguarda la decorrenza del termine di tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi, che è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.
Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta (correttive nei termini, integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.
Per quanto riguarda gli interessi sulla somma da rimborsare che, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 38-bis, decorrono “dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”.
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