Congedo straordinario e chiusura aziendale: cosa succede?

Lorenzo Rubini

31 Dicembre 2021 - 19:40

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Il dipendente che fruisce del congedo straordinario può continuare a fruirne se l’azienda chiude per fallimento?

Congedo straordinario e chiusura aziendale: cosa succede?

La legge prevede che il dipendente che fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con grave handicap abbia diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Ma questo non significa che non può essere licenziato.

Il divieto di licenziamento c’è ma solo se basato sulla fruizione del congedo stesso: un datore di lavoro non può licenziare un dipendente solo perché fruisce dell’aspettativa retribuita. Ma per motivi disciplinari (ad esempio per abuso del congedo stesso) o per giustificato motivo oggettivo (per motivi economici, ad esempio, o per riduzione del personale) il lavoratore può essere licenziato.

Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci chiede:

“Salve ho in atto un congedo straordinario,ad aprile sono 4 mesi di congedo avuti però l’azienda a fine aprile chiude. La mia domanda è posso continuare ad avere il congedo fino ai 2 anni e poi chiedete la naspi grazie”.

Congedo straordinario e chiusura aziendale

Se l’azienda decide di chiudere i dipendenti vengono licenziati. Ed in questo caso il licenziamento del dipendente che fruisce del congedo straordinario retribuito è più che legittimo.

In ogni caso, se viene licenziato non può continuare a fruire del congedo straordinario retribuito. Si tratta di una aspettativa che si richiede dal lavoro e venendo meno il rapporto di lavoro viene meno anche il bisogno di sospendere il rapporto lavorativo per assistere il familiare con grave handicap.

Inoltre è da sottolineare che per chi fruisce della Naspi non c’è diritto al congedo per lo stesso motivo: non svolgendo attività lavorativa la richiesta di un congedo dal lavoro non sussiste.

Di fatto, nel suo caso, al termine del rapporto di lavoro potrà beneficiare della Naspi maturata e, qualora trovasse una nuova occupazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, potrebbe fruire del periodo di congedo residuo (al raggiungimento dei due anni) presentando nuova domanda.

«Se hai dubbi e domande contattaci all’indirizzo email chiediloamoney@money.it»

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