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Comunicazione Dati IVA: nuove regole con la Legge di Stabilità 2015

lunedì 12 gennaio 2015, di Simone Casavecchia

Tra le semplificazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 vi sono anche novità riguardanti la Comunicazione Dati IVA che dal periodo d’imposta 2015 (Comunicazione che si sarebbe dovuta effettuare a Febbraio 2016) non sarà più obbligatoria.

La Comunicazione Dati IVA, prevista dal D.P.R. n. 322/1998, al fine di soddisfare l’indicazione comunitaria che richiedeva a ogni stato membro dell’Unione Europea, di calcolare preventivamente le "risorse proprie", da versare al bilancio comunitario, non dovrà più essere presentata in via obbligatoria, per via telematica, dal prossimo 2016. Per effetto della Legge di Stabilità (art. 1 c. 641), a partire dall’anno d’imposta 2015 (comunicazione Dati IVA 2016) i contribuenti potranno utilizzare la Dichiarazione IVA, in sostituzione della Comunicazione Dati IVA, al fine di riepilogare tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate da soggetti passivi, nel periodo d’imposta 2015.

A cosa serve la comunicazione Dati IVA
Tale documento, da presentare anche il prossimo Febbraio 2015, esclusivamente in via telematica, deve essere presentato obbligatoriamente dai titolari di Partita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo d’imposta a cui il documento si riferisce e serve a sostituire le dichiarazioni periodi (mensili o trimestrali). Tale documento, che non tiene conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio di fine anno, deve indicare:

  • l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA;
  • l’ammontare delle operazioni intracomunitarie;
  • l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili;
  • l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell’IVA;
  • l’imposta esigibile e l’imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche.

La Comunicazione Dati IVA è un documento privo di natura dichiarativa e la sua omissione, quindi, può dar luogo solo a una sanzione amministrativa, variabile tra i 258,00 e i 2065,00 euro.

Beneficiari
Dal periodo d’imposta 2015 (Febbraio 2016) saranno, quindi esentati dalla Comunicazione Dati IVA:

  • i contribuenti che presentano generalmente la dichiarazione IVA entro febbraio;
  • gli imprenditori e i professionisti (persone fisiche) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai 25.822,84 euro, considerando il complesso di tutte le attività esercitate;
  • I contribuenti che operano in regime dei minimi;

Obblighi presenti e futuri

  • Per periodo d’imposta 2014 (scadenza di Febbraio 2015) i contribuenti sono comunque tenuti a presentare: Comunicazione Dati IVA, Dichiarazione IVA unificata; dichiarazione annuale IVA;
  • Per il periodo d’imposta 2015 (scadenza di Febbraio 2016), invece, i contribuenti dovranno obbligatoriamente presentare solo la dichiarazione annuale IVA mentre la comunicazione dati IVA e la dichiarazione unificata non saranno più soggette a obbligo.

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