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Comunicazione dati Iva, scadenza 28 febbraio: modalità di presentazione, soggetti esclusi, sanzioni

martedì 3 febbraio 2015, di Simone Casavecchia

Fissato al 28 Febbraio 2015 il termine per la presentazione della Comunicazione Dati IVA, il documento con cui il contribuente, titolare di Partita IVA, è tenuto a indicare le risultanze delle liquidazioni periodiche IVA, per determinare l’IVA dovuta o a credito. La comunicazione Dati IVA non ha natura dichiarativa e, pertanto, non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta, per questo non prevede però che vengano segnalate le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio che, riguardando la liquidazione definitiva dell’imposta sul valore aggiunto, devono essere indicati nella Dichiarazione IVA (che si presenta annualmente entro il termine del 30 Settembre).

Come presentare la Comunicazione Dati IVA
La Comunicazione Dati IVA può essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per mezzo di un professionista (commercialista) abilitato. Se la Comunicazione viene trasmessa entro la scadenza ma viene rifiutata dal sistema, vengono trasmessi ulteriori 5 giorni lavorativi di tempo per ritrasmettere il documento.

Il professionista abilitato è tenuto a rilasciare al contribuente, per il quale presenta la dichiarazione:

  • un documento in cui attesta il suo impegno a presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella Comunicazione. In tale documento deve essere anche specificato se la comunicazione viene consegnata già compilata dal contribuente o se è il professionista a redigerla;
  • entro 30 giorni dai termini previsti per la scadenza della presentazione, l’originale del modello di Comunicazione Dati IVA, trasmesso per via telematica, insieme a una comunicazione in cui l’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta ricezione;

Il professionista abilitato deve anche conservare copia delle comunicazioni trasmesse sia in forma cartacea che in formato digitale, per gli eventuali controlli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Soggetti interessati e soggetti esonerati
Devono presentare la Comunicazione Dati IVA tutti i titolari di Partita IVA (compresi quelli che hanno fatto acquisti, in ambito comunitario, per i quali l’IVA è dovuta all’acquirente) sebbene, siano esclusi da questo adempimento:

  • Contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti da IVA (ai sensi del DPR 633/1972);
  • Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) con reddito annuo inferiore ai 7000 euro;
  • Esercenti di attività di intrattenimento e organizzatori di giochi;
  • Imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda di cui sono in possesso e che, comunque, non hanno esercitato attività rilevante ai fini iVA;
  • Soggetti passivi di IVA che hanno effettuato solo operazioni esenti da IVA o che non hanno l’obbligo di pagamento dell’IVA;
  • Soggetti titolari di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ex L.. 398/1991);
  • Soggetti residenti al di fuori della Comunità europea che hanno reso servizi (tramite mezzi elettronici) a soggetti passivi di IVA residenti (o domiciliati) in Italia o in un altro stato comunitario;
  • Amministrazioni e Enti Pubblici dello Stato (Comuni; Consorzi tra enti locali; Associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; Comunità montane; Province; Regioni; Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali);
  • Enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • Soggetti interessati da procedure concorsuali;
  • Contribuenti, titolari di Partita IVA in regime ordinario, che hanno avuto un volume di affari annuale inferiore ai 25000 euro;
  • Contribuenti, titolari di Partita IVA con il vecchio regime dei minimi (ex D. L. 98/2011) che hanno avuto un volume di affari inferiori ai 25.822,84 euro;

Omissioni e Sanzioni
Nel caso in cui la Comunicazione Dati IVA non viene trasmessa o viene trasmessa con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa varia da un minimo di 258 euro a un massimo di 2065 euro.
La Comunicazione Dati IVA non può essere rettificata o integrata poiché è un documento che non ha natura dichiarativa, l’unico modo di correggerla è l’inserimento dei dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

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