Come votano i ciechi alle elezioni

Claudia Mustillo

27 Settembre 2021 - 15:26

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La legge prevede una modalità per l’esercizio del diritto di voto anche per i non vedenti. Ecco come votano i ciechi alle elezioni, quando si ricorre al voto assistito e come funziona.

Come votano i ciechi alle elezioni

Non tutti gli elettori possono recarsi al seggio e indicare la propria preferenza in autonomia, alcuni devono essere accompagnati. È il caso dei non vedenti, per esempio: se vi state chiedendo come votano i ciechi alle elezioni la risposta è nel voto assistito.

Gli elettori non vedenti o affetti da altro grave impedimento fisico, infatti, possono votare grazie all’assistenza di un accompagnatore che può entrare con loro nella cabina elettorale. Solitamente si tratta di un membro della famiglia o, in mancanza, di un altro accompagnatore prescelto, purché iscritto nelle liste elettorali.

Oltre ai ciechi, la disciplina sul voto assistito si estende anche agli elettori con altre disabilità, come amputati delle mani, affetti da paralisi e con gravi impedimenti.

Per votare con l’assistenza di un’altra persona, gli elettori ciechi devono mostrare la documentazione sanitaria che certifica l’impossibilità di votare autonomamente. Ecco qui le cose utili da sapere.

Come votano i ciechi alle elezioni?

I non vedenti e tutti coloro che sono affetti da impedimenti fisici, acquisiscono il diritto di voto al compimento del 18° anno di età, con l’iscrizione nelle liste elettorali. Per queste persone la legge prevede delle misure ad hoc per rendere possibile l’espressione del voto consapevolmente e liberamente, attraverso il voto assistito.

Con il voto assistito chi è impossibilitato a causa di una disabilità fisica può votare grazie all’assistenza di una persona di fiducia. Solitamente l’accompagnatore viene scelto tra i membri della famiglia, ma nulla toglie che si possa scegliere anche una persona che non appartiene al nucleo familiare. L’importante è che l’accompagnatore sia un cittadino italiano regolarmente iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

L’accompagnatore entra nella cabina elettorale insieme alla persona assistita che lo aiuta a mettere la X sulla persona/lista prescelta, oppure scrive di suo pugno rispettando la volontà della persona disabile.

Il voto assistito è previsto per:

  • i ciechi;
  • gli amputati delle mani;
  • gli affetti da paralisi;
  • chi ha gravi impedimenti fisici;
  • Invece chi è ricoverato in ospedale, casa di riposo o altri istituti può votare;
  • direttamente nei seggi ospedalieri.

Al momento del voto, la persona disabile deve mostrare un documento di identità valido, la tessera elettorale e la documentazione sanitaria, rilasciata dalla ASL, dove si attesta l’impossibilità di esercitare in voto in autonomia.

Per evitare di doversi rivolgere alla ASL in occasione di ogni elezione, l’elettore disabile può chiedere al Comune di residenza di mettere il timbro AVD sulla propria tessera elettorale; in questo modo verrà apposta l’annotazione permanente del diritto al voto assistito.

Per ottenere l’annotazione del timbro, l’interessato deve recarsi presso l’ufficio elettorale del Comune dove risiede con la documentazione seguente:

  • il modulo di richiesta con data e firma;
  • un documento di identità;
  • la tessera elettorale;
  • il certificato medico dell’ASL che attesta l’impossibilità a esprimere il diritto di voto;

Invece, per gli elettori non vedenti bisogna mostrare il «libretto di pensione» dal quale si evince la cecità accertata.

Voto assistito: quali sono gli obblighi per l’accompagnatore?

La legge prevede degli obblighi, da rispettare tassativamente, anche per l’accompagnatore.

Il primo requisito necessario per essere accompagnatore è l’iscrizione nelle liste elettorali. Inizialmente la legge imponeva che l’accompagnatore dovesse essere iscritto nella stessa lista elettorale della persona assistita; con la legge n. 17 del 2003 questa limitazione è venuta meno, dunque basta che sia iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi Comune italiano. Resta invece il limite che nessun accompagnatore può assistere più di una persona disabile nella votazione.

Al momento del voto, l’accompagnatore deve mostrare la propria tessera elettorale e sarà cura del Presidente del seggio annotare sulla scheda la dicitura di “accompagnatore”, senza apporre il bollo della sezione.

Il Presidente deve accertarsi che la persona disabile abbia scelto liberamente e consapevolmente il proprio accompagnatore e che ne conosca nome e cognome.

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