Smart&Start Italia 2026: cosa cambia per le startup innovative con il nuovo decreto MIMIT

Un decreto del MIMIT datato 13 luglio 2026 riforma l'incentivo Invitalia Smart&Start Italia: polizza assicurativa obbligatoria, tutoraggio ridisegnato, più spazio agli investitori privati. La circolare attuativa non è ancora arrivata: ecco cosa sapere oggi.

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di Redazione Imprese 0 Commenta

Per chi guida una startup innovativa italiana, Smart&Start Italia resta da oltre dieci anni il principale canale di finanziamento agevolato gestito da Invitalia. Un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), datato 13 luglio 2026 e pubblicato sul sito del ministero il 2 settembre 2026, ne riscrive diversi punti: tutoraggio alle imprese finanziate, regole per convertire il prestito in fondo perduto, punteggi premiali, obblighi assicurativi. Il provvedimento, però, non è ancora pienamente operativo: manca la circolare attuativa del MIMIT che deve tradurlo in istruzioni concrete e, al 3 novembre 2026, non risulta ancora pubblicata. Fino a quel momento, chi presenta domanda lo fa secondo le regole di oggi.

Cosa finanzia oggi la misura, e che resta uguale anche dopo la riforma: progetti tra 100.000 e 1.500.000 euro, con un finanziamento a tasso zero che copre l’80% delle spese ammissibili. La quota sale al 90% se la compagine societaria è interamente femminile oppure interamente under 36, o se nel progetto lavora un ricercatore con dottorato impiegato all’estero. Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il 30% del finanziamento ottenuto non va restituito: l’impresa, in pratica, rimborsa solo il restante 70%.

Possono accedere le startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, i team di persone fisiche che si costituiranno in startup dopo l’ammissione, i cittadini stranieri titolari di una «startup Visa» e le società estere che aprono una sede operativa in Italia. Questi requisiti non cambiano con la riforma 2026: i dettagli operativi restano sulla pagina dedicata di Invitalia.

La procedura resta a sportello: niente graduatorie né scadenze, domande valutate in ordine di arrivo entro 60 giorni. La misura è attiva. Lo schema di oggi è più generoso di quello del 2014: allora il finanziamento a tasso zero copriva il 70-80% delle spese, le startup ammissibili erano quelle fino a 48 mesi di vita, e il fondo perduto al Sud si fermava al 20%.

Che cos’è, in sintesi, il decreto del 13 luglio 2026

È una novella, cioè una modifica, al decreto istitutivo del 24 settembre 2014. Non sostituisce la misura: ne aggiorna alcuni meccanismi, in parte per adeguarla a norme nel frattempo entrate in vigore, in parte per allargare la platea di chi può convertire il prestito in fondo perduto. Al 3 novembre 2026 il decreto non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale né dotato di un numero identificativo ufficiale. Il riferimento istituzionale resta la pagina del MIMIT dedicata a Smart&Start Italia.

La novità più concreta: la polizza assicurativa obbligatoria

Tra le modifiche con l’impatto più immediato c’è l’introduzione di una polizza assicurativa obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali, che diventa un requisito sia per l’accesso sia per l’erogazione del finanziamento. Non nasce da Smart&Start in sé: recepisce obblighi più generali introdotti dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal decreto-legge 39/2025, che hanno esteso alle imprese italiane l’obbligo di coprirsi contro i rischi catastrofali. Per i founder, in pratica, è un costo aggiuntivo da mettere in conto nel piano finanziario del progetto.

Tutoraggio tecnico-gestionale: cambiano soglia e importo

Cambia anche il tutoraggio tecnico-gestionale riservato alle startup finanziate. Oggi può richiederlo solo chi è costituito da non più di 12 mesi al momento della domanda; con la riforma la soglia sale a 36 mesi, aprendo il servizio a più imprese. L’importo si uniforma a 10.000 euro per tutte, al posto del vecchio schema differenziato per area: 7.500 euro al Centro-Nord, 15.000 euro nelle stesse otto regioni del Sud che beneficiano del fondo perduto. Il risultato ha due facce: al Centro-Nord l’importo sale di 2.500 euro, al Sud scende di 5.000 euro per chi è costituito da meno di 12 mesi. Più startup, in generale, potranno comunque accedere al servizio.

Più margine per convertire il prestito in fondo perduto

Il meccanismo che converte parte del finanziamento in contributo a fondo perduto, quando un investitore terzo apporta capitale privato, risale al decreto del 24 febbraio 2022 ed è operativo dal luglio di quell’anno. Possono attivarlo acceleratori, incubatori, business angel, family office e gestori autorizzati di fondi di investimento, a condizione di non avere già una quota della startup. Il decreto 2026 allarga questa platea, aggiungendo:

- i cosiddetti «partner tecnologici qualificati», i cui criteri di qualifica restano da fissare con la circolare;
- gli investitori extra-UE titolari di una «Investor Visa for Italy».

Si rafforzano, in parallelo, i paletti di terzietà - le condizioni che tengono l’investitore fuori dalla compagine sociale: non deve essere già socio al momento dell’apporto, non devono esserci accordi di quasi-equity (prestiti convertibili o altri strumenti ibridi tra debito e capitale) firmati prima della domanda, niente partecipazioni incrociate tra startup e investitore, e le partecipazioni indirette nella startup non possono superare il 50%.

Punteggio premiale e domande più semplici

La riforma introduce punti aggiuntivi in fase di valutazione per due casi: le startup con la certificazione di parità di genere prevista dalla legge 162/2021 alla data della domanda, e quelle che coprono almeno il 30% del finanziamento richiesto con capitale in denaro messo a disposizione da un partner tecnologico qualificato. Questo punteggio non crea una classifica tra i richiedenti - la procedura resta a sportello - ma si somma al punteggio tecnico che ogni piano deve comunque raggiungere per essere approvato. Sul fronte procedurale, il decreto prevede criteri di valutazione semplificati per i piani d’impresa fino a 250.000 euro e un percorso agevolato per chi è già stato beneficiario in passato, purché privo di cause di revoca in corso: anche qui, i dettagli pratici arriveranno con la circolare.

Cessione della startup e crescita: cosa succede alle agevolazioni

Il decreto chiarisce anche cosa succede se una startup finanziata viene ceduta interamente a una società terza. Le agevolazioni possono proseguire in capo alla società subentrante, se questa rispetta gli obblighi residui del piano, oppure il finanziamento va restituito senza interessi. Precisa inoltre un punto che riguarda i casi di successo: superare le soglie dimensionali delle startup innovative grazie al piano finanziato non comporta di per sé la revoca dell’agevolazione.

Fino alla pubblicazione della circolare attuativa, le domande seguono le regole di oggi. Chi ha un progetto pronto può comunque presentarlo da subito - mettendo in conto il costo della polizza catastrofale per quando la riforma diventerà pienamente operativa - e verificare sulla pagina Invitalia quando scatteranno in pratica le nuove regole.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza aziendale, legale o fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente d’impresa, un commercialista o all’ente gestore del bando o dell’incentivo (Camera di Commercio, Invitalia, Simest). Requisiti, scadenze e importi possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e le fonti ufficiali più recenti.
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