Guida alla proroga del reverse charge. La proposta europea COM 515, i settori interessati e l’impatto della riforma ViDA dal 1° luglio 2030.
La Commissione Europea si muove per prorogare il reverse charge transitorio e mettere in sicurezza uno degli strumenti che si sono rivelati più efficaci nel contrastare l’evasione fiscale. Con la proposta di direttiva COM 515, presentata il 1° ottobre 2026, l’UE ha formalizzato la richiesta di prorogare fino al 30 giugno 2030 il meccanismo di reverse charge facoltativo e il correlato meccanismo di reazione rapida.
La misura, che regola l’inversione contabile dell’IVA nei settori in cui il rischio di evasione è più alto, è in scadenza il 31 dicembre 2026. Il testo con la proposta di proroga ora deve essere valutato dal Consiglio dell’UE, che dovrà approvarlo entro la fine dell’anno per evitare un vuoto normativo.
Proroga reverse charge in attesa
La richiesta di proroga risponde alla necessità di non lasciare scoperti i mercati più sensibili, come quello della telefonia, dell’elettronica al consumo, dei metalli preziosi e dell’energia. Sono proprio questi i mercati in cui l’inversione contabile sposta l’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente al cessionario, azzerando la possibilità che le società incassino l’imposta per poi sparire e non riversare il dovuto all’Erario.
L’estensione della durata del meccanismo attualmente richiede ancora il via libero definitivo dal Consiglio UE, ma il semaforo verde alla proroga viene considerato come altamente probabile perché nessun Paese membro ha intenzione di privarsi di uno scudo come quello del reverse charge, che negli ultimi anni ha messo al sicuro miliardi di euro di gettito.
Verso la digitalizzazione del pacchetto VIDA
La scelta di estendere la durata del reverse charge fino al 30 giugno 2030 non è casuale perché dal 1° luglio 2030 debutterà il nuovo pacchetto VIDA che renderà la fatturazione elettronica obbligatoria anche per le transazioni B2B transfrontaliere. In questo modo la trasmissione dei dati fiscali avverrà quasi in tempo reale. L’obiettivo dell’estensione è quindi fare da ponte fino all’entrata in vigore del pacchetto VIDA per mettere in sicurezza il gettito IVA.
Reverse charge strutturale e a termine
La normativa comunitaria prevede una netta distinzione per l’applicazione dell’inversione contabile:
- reverse charge strutturale: non soggetto a scadenze in quanto intrinseco al funzionamento ordinario del sistema IVA europeo;
- reverse charge transitorio (o antifrode): autorizzato dall’UE con una scadenza determinata, ossia quello oggetto della proroga al 30 giugno 2030.
Le operazioni regolate dagli articoli 199-bis e 199-ter della direttiva IVA, per le quali l’Italia rischia di perdere l’applicazione del reverse charge al 31 dicembre 2026 sono:
- cessioni di telefonini;
- cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Non sono, invece, interessate dalla scadenza, perché fanno parte della struttura ordinaria del sistema fiscale:
- operazioni estere e intracomunitarie: spesa effettuata in Italia da non residenti verso soggetti italiani o acquisti intracomunitari ed estrazioni da depositi IVA;
- oro e rottami: cessioni di oro da investimento/industriale e cessioni di rottami (art. 74);
- edilizia e servizi sui fabbricati: prestazioni di subappalto edile, compravendita di fabbricati con opzione IVA e servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici;
- agricoltura: acquisti da produttori agricoli esonerati.