Posso rifiutare una perquisizione?

Ilena D’Errico

22 Settembre 2024 - 00:37

Ecco quando è legittima una perquisizione e in quali i casi i cittadini possono rifiutarsi.

Posso rifiutare una perquisizione?

La perquisizione è un’azione fondamentale per la repressione dei reati, che deve essere svolta dalle forze dell’ordine nelle modalità previste dalla legge a tutela della legalità e dei diritti dei cittadini. Questi ultimi hanno infatti diritto a ricevere perquisizioni soltanto nei casi e nelle modalità individuate dall’ordinamento penale. Ecco quando e in quali ipotesi è possibile opporsi alla perquisizione.

Quando possono perquisirmi?

Le perquisizioni sulla persona o sul suo domicilio devono essere convalidate dall’autorità giudiziaria, che firma il cosiddetto “mandato”. Quest’ultimo è comunque subordinato alla presenza di concludenti indizi di reato e di valide e oggettive ragioni per ritenere che le prove dell’illecito si trovino sul corpo o nel domicilio del soggetto in questione.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria (gli unici soggetti legittimati a effettuare una perquisizione) possono in alcuni casi procedere anche senza autorizzazione, ma questo non significa che la perquisizione è rimessa alla loro discrezione. Questa possibilità è limitata dalla legge a casi di massima urgenza, secondo la valutazione competente della polizia, per cui attendere il decreto del magistrato vanificherebbe il proposito dell’indagine.

Altrimenti, la polizia non potrebbe nemmeno controllare un ladro visto scappare con la refurtiva, tanto per fare un esempio. Anche in questi casi viene fornita un’importante garanzia a tutela del cittadino, rappresentata dalla convalida del magistrato. Il pubblico ministero deve infatti ricevere il verbale della perquisizione d’urgenza entro 48 ore dal suo compimento, a prescindere dall’esito, e stabilire se convalidarlo o meno entro le ulteriori 48 ore successive.

In estrema sintesi, la perquisizione senza mandato (con convalida successiva) è ammessa nei seguenti casi:

  • flagranza di reato;
  • evasione;
  • ricerca riguardante armi o munizioni esplosive, anche su semplice indizio della loro presenza;
  • ricerca riguardanti strumenti di effrazione, a seconda delle circostanze e del luogo;
  • ricerca riguardante sostanze stupefacenti all’interno del veicolo.

Questi motivi di urgenza giustificano l’immediato intervento da parte della polizia, che nel caso della flagranza di reato e dell’evasione comunque avere validi motivi per pensare di trovare prove e indizi sul reato sulla persona o nel luogo interessato dalla perquisizione. La perquisizione senza mandato, inoltre, è ammessa per l’esecuzione di misure cautelari o carcerazione per reati che prevedono l’arresto obbligatorio.

Posso rifiutare una perquisizione?

Nei casi sopracitati, non è possibile opporsi alla perquisizione, che è un atto legittimo necessario alla repressione dei reati. In presenza di un decreto del pubblico ministero bisognerà quindi sottoporsi alla perquisizione, che sia personale, domiciliare o informatica. È fondamentale ricordare questo e collaborare con le forze dell’ordine, anche per evitare spiacevoli accuse che complicherebbero la propria posizione. Si pensi soprattutto alla resistenza e all’aggressione a pubblico ufficiale.

Abbiamo però visto che in determinate ipotesi di urgenza la perquisizione viene convalidata in un momento soltanto successivo, tanto che il comune cittadino non ha gli strumenti per distinguere nell’immediatezza la sua legittimità. Questa valutazione, di fatto, spetta nel primo momento esclusivamente alle forze dell’ordine, che di norma comunicano al soggetto interessato il motivo di urgenza che ne giustifica l’azione.

In altre parole, è preferibile in ogni caso collaborare e attendere la risposta del magistrato. Come anticipato, il pubblico ministero decide poi se convalidare la perquisizione o meno, sulla base delle ragioni di comprovata urgenza riportate dal verbale della polizia. Quando la perquisizione non viene convalidata, i beni eventualmente sequestrati devono essere restituiti (a meno che si tratti di corpi del reato).

Molti si chiedono se in questi casi spetti un risarcimento, ma è assai improbabile. Il risarcimento spetta al cittadino ogni volta che la perquisizione, legittima o meno, ha causato dei danni in misura ulteriore a quanto strettamente necessario per il compimento della ricerca. Ancora più improbabile l’accusa diretta agli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito (e deciso la perquisizione).

C’è il reato di perquisizione arbitraria, ma dipende anche questo dalla colpevolezza degli operatori, per le modalità o la validità della perquisizione. La polizia non commette un reato se la perquisizione non viene convalidata per la mancanza dei presupposti di legge se vi erano motivi per ritenere diversamente, tenuto conto delle circostanze e della rapidità richiesta dall’azione.

È però possibile presentare un ricorso contro il decreto del pubblico ministero o la successiva convalida della perquisizione con esito negativo, a patto di avere un comprovato e concreto interesse. Nel caso in cui la perquisizione abbia dato esito positivo e quindi siano state riscontrate prove o indizi sul reato, invece, il procedimento è quello ben più complesso del riesame.

Si può comunque rifiutare una perquisizione priva di mandato o di motivi di urgenza, che appaiano fondati, comunicati dalla polizia. Altrimenti, è possibile farsi assistere dal proprio avvocato, tenendo conto che trattandosi di un atto di urgenza la polizia non è tenuta ad attenderlo per iniziare l’operazione, né tantomeno ad avvisarlo. Di fatto, la legge consente di opporsi alle perquisizioni senza mandato quando mancano gli elementi oggettivi per sospettare un’urgenza, ma su questo punto le statistiche sono in sfavore dei soggetti perquisiti.

È poi possibile rifiutare la perquisizione che riguarda un oggetto specifico consegnandolo spontaneamente alla polizia, così come è lecito rifiutare la perquisizione che eccede dall’orario legale (dalle 07:00 alle 22:00) a meno che non ci siano ragioni d’urgenza o specifiche disposizioni del giudice.

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