Union Handling Fee da 2 euro dal 1° novembre 2026, come funziona la nuova tassa doganale UE sugli acquisti e-commerce extra-UE. Esempi e codici TARIC.
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Per chi fa acquisti online è in arrivo una rivoluzione doganale dal 1° novembre 2026, quando debutta ufficialmente la Union Handling Fee (UHF), la nuova tassa da 2 euro che sarà applicata a ogni articolo acquistato da Paesi extra UE.
Si tratta di una misura strutturale, senza scadenze, e in caso di reso l’importo della tassa non sarà rimborsabile. La nuova tassa di 2 euro si somma al dazio temporaneo di 3 euro in vigore dallo scorso luglio previsto dal regolamento (UE) 2026/382 che ha eliminato la franchigia fino a 150 euro. Questo ridefinisce i costi per i consumatori che acquistano online, soprattutto articoli di abbigliamento dalla Cina da colossi come Shein o Temu.
Per fare chiarezza sull’applicazione del nuovo prelievo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avviso del 23 ottobre 2026, ha reso note le prime istruzioni operative. La nuova misura non avrà un impatto soltanto sulla fiscalità delle importazioni, ma anche sulle tempistiche di applicazioni della tassa nazionale prevista per questa tipologia di spedizioni: la tassa italiana, per ora, è stata rimandata al 1° dicembre 2026 (legge n. 199/2025, commi 126-128; rinvio al 1° dicembre 2026 con DL 17 settembre 2026 n. 162 e comunicato ADM del 23 settembre 2026).
La novità in sintesi
La novità prevede l’applicazione di una tassa fissa di 2 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE. Il nuovo prelievo non sostituisce il precedente ma si aggiunge alla tassa temporanea di 3 euro che dallo scorso luglio grava su ogni articolo contenuto sui pacchi extra UE di valore fino a 150 euro.
Ma mentre il dazio di 3 è temporaneo e limitato ai pacchi con valore basso, la nuova tassa di 2 euro, che si applica sempre al singolo articolo contenuto nel pacco, riguarda tutte le spedizioni, sia quelle di importo inferiore a 150 euro, sia quelle di valore superiore.
Chi paga e come viene calcolata la tassa da due euro
Il pagamento della Union Handling Fee dovrebbe essere a carico del debitore dell’obbligazione doganale, una figura che viene formalmente individuata nel dichiarante (ovvero il soggetto che presenta la merce in dogana, come il corriere o il rappresentante doganale).
Il calcolo della tassa segue due logiche:
- si applica come importo fisso di 2 euro per articolo, a prescindere dal prezzo e dal valore commerciale della merce;
- per articolo non si intende il singolo prodotto, ma la specifica voce merceologica che è stata inserita nella dichiarazione doganale.
Per capire come funziona è utile un esempio pratico. Immaginiamo un pacco da 100 euro in cui sono presenti 3 magliette, 2 pantaloni, 4 paia di cuffie. Nella dichiarazione doganale saranno presenti 3 voci merceologiche diverse:
- Magliette (Categoria Abbigliamento - Voce 1);
- Pantaloni (Categoria Abbigliamento - Voce 2);
- Cuffie (Categoria Elettronica - Voce 3).
(Nota: Pantaloni e magliette hanno codici doganali TARIC differenti, quindi contano come due voci distinte).
Nell’applicazione dei prelievi doganali non si tiene conto che ci sono 10 oggetti fisici nel pacco, ma si contano le voci merceologiche. In questo caso il dazio temporaneo da 3 euro si applica 3 volte (e non 10) ed è pari a 9 euro, la Union Handling Fee di 2 euro si applica sempre 3 volte per un importo di 6 euro.
Il totale dei prelievi doganali è pari a 15 euro.
Caratteristiche della tassa
Gli aspetti principali della Union Handling Fee sono:
- è una misura permanente e non ha scadenze;
- l’importo versato non è rimborsabile (in caso di reso la tassa non verrà restituita);
- la quota fissa di 2 euro per articolo non è esente da tasse, ma costituisce importo imponibile ai fini IVA;
- dal 1° novembre 2026 scatta l’obbligo di inserire i Product Identifiers (PID) per tutte le vendite a distanza.
Il contributo italiano rinviato
L’introduzione della normativa europea ha fatto slittare il contributo italiano di 2 euro introdotto dalla legge numero 199/2025 che doveva entrare in vigore il 1° ottobre 2026, è stato rinviato al 1° dicembre 2026.
Il rinvio fa emergere la necessità di coordinare le due tasse che hanno caratteristiche diverse:
- la nuova UHF europea si calcola sulla singola voce merceologica (articolo), il contributo italiano è un prelievo fisso applicato all’intera spedizione (pacco);
- resta ancora da chiarire un aspetto fondamentale per i costi finali, ovvero se i due contributi saranno cumulabili tra loro a partire da dicembre, col rischio di un doppio prelievo sullo stesso pacco, o se scatteranno meccanismi di esclusione.
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