Niente rimborsi 730 per chi ha debiti, la novità che allarma

Patrizia Del Pidio

14/03/2024

14/03/2024 - 10:52

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Rimborsi del 730 bloccati per i contribuenti inadempienti che hanno somme iscritte a ruolo. L’importo dei rimborsi resta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Vediamo la novità.

Niente rimborsi 730 per chi ha debiti, la novità che allarma

Niente rimborsi 730 per chi ha debiti iscritti a ruolo. Si tratta di una notizia che non è del tutto nuova, visto che era stata prevista una misura simile anche qualche anno fa. La nuova disciplina della riscossione, infatti, sta riscrivendo quanto contenuto nell’art. 28-ter del Dpr 602 del 1973 che dispone la compensazione volontaria con crediti di imposta per i debiti posseduti. Volontaria, appunto, perché il contribuente che riceve la proposta di compensazione dall’agente di riscossione può anche rifiutarla e procedere a ricevere il rimborso delle tasse spettante.

Fino a oggi rimborsi fiscali e riscossione, quindi, hanno continuato a viaggiare su binari paralleli e distinti: per riscuotere i debiti l’agente di riscossione non poteva intaccare eventuali crediti di imposta senza il consenso del contribuente. Le cose stanno per cambiare visto che è previsto il blocco totale dei rimborsi fiscali per chi ha debiti iscritti a ruolo che non scelga la compensazione volontaria. In questo caso le somme spettanti restano a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno dopo a quello in cui dovevano essere erogati per avviare le azioni esecutive.

Le novità della riscossione tocca i rimborsi 730

L’attuale ristesura dell’artico 28-ter in questione prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere al rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi, debba controllare se il beneficiario delle somme abbia debiti iscritti a ruolo.

Oggi, nel caso siano presenti debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, una segnalazione. Le somme del rimborso sono messe disposizione dell’agente di riscossione che provvede a notificare al debitore la proposta di compensazione volontaria tra debiti e crediti di imposta. Entro 60 giorni il debitore deve comunicare se intende accettare la proposta e, come si può notare, la decisione di compensazione (essendo volontaria) rimane a discrezione del contribuente.

Se il contribuente accetta la proposta l’agente di riscossione versa a proprio favore le somme per le quali risulta il debito, la parte di somme eccedente il debito, invece, viene rimborsata al contribuente direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, non accetta, riceve il suo rimborso e l’agente di riscossione deve procedere a trovare un altro modo per riscuotere il debito iscritto a ruolo (pignoramento, fermo amministrativo o altre azioni per l’esecuzione forzata).

Cosa cambia per i rimborsi 730?

Il provvedimento che mira a modificare l’articolo 28-ter per la compensazione dei debiti, prevede sempre la proposta di compensazione volontaria da parte del contribuente. Qui entra in gioco la prima novità: il pagamento con compensazione volontaria sarà possibile solo per rimborsi che hanno un importo superiore a 500 euro. La verifica del beneficiario, inoltre, dovrà essere fatta su inadempimenti sull’obbligo di versamento per i quali sia stata notificata una o più cartelle esattoriali o siano stati affidati carichi all’agente di riscossione.

La modifica prosegue agendo anche sul blocco dei rimborsi, nel caso il contribuente non opti per la compensazione volontaria. In questo caso le somme oggetto di rimborso rimangono a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il rimborso doveva essere erogato, questo per permettere l’avvio dell’azione esecutiva per la riscossione del debito.

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