Lo 0,20% della giacenza, senza alcuna esenzione e senza tetto per le persone fisiche. Guida completa al calcolo dell’imposta di bollo sul conto deposito.
L’imposta di bollo sul conto deposito ammonta allo 0,20% della somma depositata, ogni anno, sempre. Non esiste una soglia sotto la quale non è dovuta, non esiste un tetto per le persone fisiche e non conta se le somme siano vincolate o libere. Su 25.000 euro si pagano 50 euro l’anno, su 100.000 euro se ne pagano 200.
Essendo calcolato sul capitale e non sugli interessi, il suo costo pesa di più quando i tassi sono bassi. Con un conto deposito al 4% lordo il bollo si mangia il 6,8% del guadagno netto; con un conto all’1% se ne mangia il 27%.
Questa guida spiega come si calcola, su quale importo, quando viene addebitato, che cosa succede se il conto viene aperto o chiuso a metà anno, e che cosa significa davvero l’espressione «conto deposito senza imposta di bollo» che molte banche usano nello loro promozioni.
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Quanto si paga? La tabella per capitale
L’aliquota è dello 0,20%, cioè due euro ogni mille depositati, su base annua. Il calcolo è una semplice proporzione:
giacenza × 0,002 = imposta di bollo annua
Applicata ai tagli più comuni, l’imposta è questa:
| Capitale sul conto deposito | Imposta di bollo annua |
|---|---|
| 5.000 euro | 10,00 euro |
| 10.000 euro | 20,00 euro |
| 25.000 euro | 50,00 euro |
| 50.000 euro | 100,00 euro |
| 100.000 euro | 200,00 euro |
| 250.000 euro | 500,00 euro |
Elaborazione della redazione sull’aliquota dello 0,20% prevista dall’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972.
Perché il conto deposito non segue le regole del conto corrente
È qui che si concentra l’equivoco più diffuso, e vale la pena chiarirlo prima di tutto il resto.
Il conto corrente paga un’imposta fissa: 34,20 euro l’anno per le persone fisiche. Il comma 2-bis della Tariffa prevede però un’esenzione esplicita, «se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».
Il conto deposito rientra invece nel comma 2-ter, quello dedicato alle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari. Ci è finito per una scelta esplicita del legislatore: come chiarisce la circolare 48/E del 21 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 8 del decreto legge 16/2012 ha riformulato il comma 2-ter «al fine, tra l’altro, di ricondurre nell’ambito di applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 13, comma 2-ter, anche i depositi bancari e postali».
Sul conto deposito la soglia dei 5.000 euro non esiste: l’imposta è dovuta su qualunque giacenza, anche su cento euro. L’unico caso in cui non si paga nulla è la giacenza pari a zero.
Su quale importo si calcola?
La circolare 48/E fissa anche la base imponibile: le aliquote «si applicano sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso». Per un conto deposito, che non ha una quotazione di mercato, il riferimento è quindi il valore nominale, cioè la somma effettivamente presente sul conto.
L’imposta si applica a tutta la giacenza, non soltanto alle somme vincolate: anche la liquidità parcheggiata su un conto deposito libero, senza scadenza e senza vincolo, sconta lo stesso 0,20%. La distinzione tra vincolato e non vincolato rileva per il tasso di interesse riconosciuto dalla banca, non per il bollo.
La base imponibile è la giacenza alla data di rendicontazione, non la giacenza media del periodo. È una differenza sostanziale rispetto al conto corrente, dove la soglia di esenzione si misura proprio sulla media: su un conto deposito chi svuota il conto il giorno prima del rendiconto riduce l’imposta, chi lo alimenta il giorno prima la aumenta.
Gli interessi concorrono alla base imponibile se risultano accreditati sul conto alla data di rendicontazione; se sono liquidati a scadenza o accreditati su un conto corrente collegato, no.
Quando si paga?
L’imposta viene addebitata al momento della rendicontazione e la periodicità la decide la banca nel contratto: può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Non cambia il totale annuo, cambia il ritmo con cui viene prelevata.
Quando il periodo rendicontato è più corto dell’anno, l’imposta viene riproporzionata. La circolare 48/E è esplicita: «l’imposta proporzionale così determinata deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato». Su un conto con rendiconto trimestrale, quindi, ogni addebito vale circa un quarto dello 0,20% annuo.
Lo stesso meccanismo si applica ai conti aperti o chiusi in corso d’anno. Un conto deposito aperto il 1° ottobre con rendicontazione annuale al 31 dicembre sconta l’imposta per novantadue giorni su trecentosessantacinque, cioè circa un quarto dell’importo pieno: su 20.000 euro di giacenza si pagano circa 10 euro invece di 40.
In caso di chiusura anticipata, l’imposta viene calcolata fino al giorno di estinzione del rapporto.
Il tetto massimo previsto
Per le persone fisiche non esiste alcun tetto: l’imposta cresce in proporzione al capitale senza limiti. Su un milione di euro si pagano duemila euro l’anno.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società, enti e associazioni, la Tariffa prevede che «l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000». Il tetto viene raggiunto con una giacenza di sette milioni di euro, oltre quella soglia l’imposta resta ferma.
Nel primo impianto della norma era previsto anche un importo minimo di 34,20 euro, che rendeva il bollo particolarmente penalizzante sui piccoli depositi. È stato soppresso a partire dal 2014: oggi sui prodotti finanziari l’imposta è puramente proporzionale, e su una giacenza di mille euro si pagano due euro.
Quanto pesa l’imposta di bollo sul rendimento?
Questo è il punto che interessa a chi deve decidere se aprire un conto deposito, e i due prelievi non vanno guardati separatamente.
Sul conto deposito agiscono infatti due imposte di natura diversa: la ritenuta del 26% sugli interessi, che è proporzionale al guadagno, e il bollo dello 0,20% sul capitale, che invece è indipendente dal rendimento. È il secondo a cambiare peso al variare dei tassi.
| Tasso lordo | Rendimento netto dopo la ritenuta del 26% | Rendimento netto dopo anche il bollo | Quota di guadagno assorbita dal bollo |
|---|---|---|---|
| 1,00% | 0,74% | 0,54% | 27,0% |
| 1,50% | 1,11% | 0,91% | 18,0% |
| 2,00% | 1,48% | 1,28% | 13,5% |
| 2,50% | 1,85% | 1,65% | 10,8% |
| 3,00% | 2,22% | 2,02% | 9,0% |
| 3,50% | 2,59% | 2,39% | 7,7% |
| 4,00% | 2,96% | 2,76% | 6,8% |
| 5,00% | 3,70% | 3,50% | 5,4% |
Elaborazione della redazione. Il calcolo non considera eventuali costi di gestione applicati dalla banca né la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Il bollo sottrae sempre 0,20 punti al rendimento netto, qualunque sia il tasso, ma quei venti centesimi valgono più di un quarto del guadagno quando il conto rende l’1% lordo e un quindicesimo scarso quando ne rende il 5.
È la ragione per cui, nelle fasi di tassi bassi, un conto deposito poco remunerato può diventare quasi inutile: il guadagno netto si azzera a un tasso lordo dello 0,27%, sotto il quale il bollo supera gli interessi rimasti dopo la ritenuta.
Su 10.000 euro a un tasso lordo del 3%, gli interessi lordi sono 300 euro, la ritenuta del 26% ne toglie 78 e restano 222 euro. Da questi si sottraggono i 20 euro di bollo: il guadagno effettivo è di 202 euro, cioè un rendimento netto reale del 2,02% contro il 3% pubblicizzato.
Esistono i conti deposito «senza imposta di bollo»?
Molte banche promuovono conti deposito «a bollo zero» o «con imposta di bollo a carico della banca». Chiariamo subito che non esiste alcuna esenzione di legge. L’imposta resta dovuta allo Stato; semplicemente l’intermediario se ne accolla il costo al posto del cliente.
Poiché si tratta di una condizione contrattuale e non di una norma, cambia da banca a banca e va verificata nel Foglio Informativo prima di firmare. Le variabili da controllare sono quattro, e sono quelle su cui le promozioni sono più reticenti: se il beneficio copra tutta la giacenza o solo la parte vincolata; se valga per l’intera durata del rapporto o soltanto per il primo anno; se ci sia un massimale di capitale oltre il quale il bollo torna a carico del cliente; e se decada in caso di svincolo anticipato.
Sul rendimento l’effetto non è trascurabile. Un conto che paga il 2,80% lordo accollandosi il bollo rende, netto, quanto un conto che paga il 3,07% lordo lasciandolo al cliente. A parità di tutto il resto, ventisette centesimi di tasso valgono quanto il bollo, ed è il parametro con cui confrontare due offerte apparentemente diverse.
Il bollo a confronto tra conto deposito, conto corrente, libretti e buoni postali
Strumenti che il risparmiatore considera alternativi tra loro scontano regole di bollo completamente diverse e un confronto aiuta a capire dove il costo incide davvero.
| Strumento | Tipo di imposta | Importo | Soglia di esenzione |
|---|---|---|---|
| Conto deposito | proporzionale | 0,20% della giacenza | nessuna |
| Conto corrente, persone fisiche | fissa | 34,20 euro l’anno | giacenza media fino a 5.000 euro |
| Conto corrente, società ed enti | fissa | 118 euro l’anno | nessuna |
| Libretto di risparmio, persone fisiche | fissa | 34,20 euro l’anno | giacenza media fino a 5.000 euro |
| Buoni fruttiferi postali dematerializzati | proporzionale | 0,20% del valore di rimborso | fino a 5.000 euro |
| Dossier titoli | proporzionale | 0,20% del valore | nessuna |
Il confronto più utile è quello tra conto deposito e conto corrente. Sotto i 5.000 euro di giacenza media il conto corrente di una persona fisica non paga alcun bollo, mentre il conto deposito paga comunque il suo 0,20%: fino a dieci euro l’anno.
Tra 5.000 e 17.100 euro il rapporto si inverte, perché il conto corrente sconta i 34,20 euro pieni mentre lo 0,20% resta al di sotto di quella cifra. Oltre i 17.100 euro il conto deposito torna a costare di più, e la differenza cresce in modo lineare: su 100.000 euro sono 200 euro di bollo contro 34,20.
Attenzione: la soglia del conto corrente si misura sulla giacenza media annua, quella del conto deposito sulla giacenza alla data di rendicontazione. Chi ha saldi molto variabili può trovarsi dalle due parti della soglia a seconda dell’andamento dell’anno.
Va aggiunto che per le società ed enti il bollo sul conto corrente è salito da 100 a 118 euro l’anno dal 28 marzo 2026, senza alcuna soglia legata alla giacenza. Sui conti deposito intestati a persone giuridiche resta invece il regime proporzionale con il tetto dei 14.000 euro.
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Il caso del conto deposito estero
Chi detiene un conto deposito presso una banca estera non subisce l’addebito diretto del bollo: il prelievo passa per l’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, che si liquida in dichiarazione dei redditi.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio esteri, la circolare 28/E del 2 luglio 2012 stabilisce che «l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, attualmente pari a euro 34,20», e che non è dovuta «qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000».
La circolare, però, non nomina espressamente i conti deposito. La lettura prevalente li assimila ai conti correnti, applicando quindi i 34,20 euro fissi al posto dello 0,20% proporzionale: su 100.000 euro significherebbe 34,20 euro invece di 200.
Resta una questione interpretativa aperta, segnalata in dottrina soprattutto per i depositi vincolati, sulla quale l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata in modo specifico. Chi si trova in questa situazione farebbe bene a sottoporla al proprio consulente prima di compilare il quadro dichiarativo.
Conto cointestatto, non residenti, giacenza zero
Sul conto cointestato l’imposta è commisurata al rapporto e non al numero degli intestatari. Si paga una volta sola, non tante volte quanti sono i cointestatari.
Per i clienti non residenti l’imposta resta dovuta anche sui conti deposito aperti presso intermediari italiani. L’Agenzia delle Entrate lo ha confermato con la risposta a interpello n. 376 del 2019.
Sui conti a giacenza zero nulla è dovuto, perché manca la base imponibile. Attenzione però ai conti dormienti con saldo minimo: anche pochi euro di giacenza generano un’imposta, per quanto irrisoria, e l’addebito continua finché il rapporto resta aperto.
Il quadro normativo
La disciplina è contenuta nell’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, introdotto dall’articolo 19 del decreto legge 201/2011, il cosiddetto decreto Salva Italia, e successivamente riformulato dall’articolo 8 del decreto legge 16/2012, che vi ha espressamente ricondotto anche i depositi bancari e postali.
I chiarimenti applicativi sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012 e n. 15/E del 9 maggio 2013, che definiscono base imponibile, periodicità e criteri di riparto. Per il trattamento dei rapporti esteri il riferimento è la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.