Il Fisco va in ferie, calendario degli adempimenti sospesi

Patrizia Del Pidio

1 Agosto 2023 - 18:11

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Anche il Fisco va in vacanza con la sospensione di 20 giorni per versamenti e adempimenti. Ma attenzione ci sono delle eccezioni.

Il Fisco va in ferie, calendario degli adempimenti sospesi

Il mese di agosto rappresenta un periodo di tregua fiscale visto che ogni anno vengono sospese le scadenze per versamenti e adempimenti fiscali. Bisogna però fare attenzione perché non tutto va in vacanza e ci sono delle eccezioni di cui tenere conto. Alla luce di questo appare importante capire quali sono gli adempimenti che subiranno una sospensione e quelli che invece restano lo stesso anche nel mese di agosto.

La sospensione delle attività fiscali è prevista dall’articolo 37, comma 11-bis del decreto legge 223 del 2006 che contempla la sospensione dei versamenti e degli adempimenti ogni anno nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto. La sospensione riguarda anche eventuali scadenze di importi rateizzati. Ma non comprende, invece, eventuali somme che si devono versare per sanare comunicazioni di irregolarità.

Agosto 2023: cosa riguarda la sospensione fiscale?

Versamenti e adempimenti fiscali sono sospesi dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Quest’anno il 20 agosto, però, cade di domenica e, quindi, la sospensione si ha fino al 21 agosto. Tutte le scadenze che cadono dal 1° agosto sono automaticamente prorogate al 21 agosto senza l’eventuale maggiorazione di interessi per ritardo nel versamento.

I controlli fiscali, invece, hanno una sospensione più lunga e non solo di 20 giorni. Il periodi in cui i termini per rispondere a eventuali richieste o documenti da parte del Fisco sono sospesi va dal 1° agosto al 4 settembre. Sempre nello stesso periodo sono sospesi anche i versamenti per gli avvisi bonari o le prove documentali da fornire per gli stessi o per gli avvisi di liquidazione per redditi a tassazione separata.

Ci sono eccezioni alla sospensione

L’articolo 37 del decreto legge 223 del 2006, in ogni caso, prevede che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal primo agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Le procedure di rimborso Iva e le richieste effettuate per attività verifica, di ispezione e di accesso, quindi, continuano a non essere sospese anche durante la pausa estiva.

Cosa va pagato entro il 21 agosto?

Come abbiamo detto, in ogni caso, la sospensione dei versamenti in scadenza nelle prime due decadi di agosto, farà si che il 21 agosto sia il giorno di ripresa degli adempimenti e dei versamenti. Chi sarà tenuto a versare entro il 21 agosto 2023?
Entro il 21 agosto si dovrà procedere al versamento di:

  • contributi per artigiani e commercianti (seconda rata annuale);
  • Iva di luglio per chi ha l’adempimento mensile;
  • Iva del secondo trimestre per chi ha adempimento con scadenza trimestrale;
  • ritenute Irpef sui redditi da lavoro del mese precedente per i datori di lavoro;
  • contributi Enasarco per il secondo trimestre 2023.

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