Esenzione ticket over 65, non è automatica: quando serve autocertificazione?

Patrizia Del Pidio

11 Dicembre 2023 - 12:28

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Non sempre l’esenzione del ticket sanitario è riconosciuta automaticamente al cittadino, in alcuni casi serve l’autocertificazione per non pagare visite ed esami.

Esenzione ticket over 65, non è automatica: quando serve autocertificazione?

L’esenzione ticket per gli over 65 non è automatica e potrebbe non essere riconosciuta se non richiesta. La delibera al riguardo prevede che sono esentati dal pagamento del ticket tutti i cittadini che hanno compiuto i 65 anni e hanno un reddito fino a 36.151 euro annui. Non tutti coloro che sono in possesso di questi requisiti, però, si vedono riconoscere l’esenzione in automatico e può capitare che anche a chi ha compiuto già i 65 anni e rientra nelle fasce di reddito prevista, venga richiesto il pagamento del ticket sanitario per visite ed esami.

La causa di questo problema va ricercata nella banca dati non aggiornata e visto che l’Agenzia delle Entrate non ha l’obbligo di comunicare i dati dei contribuenti, molte persone che, in teoria, avrebbero diritto all’esenzione per età e reddito, si trovano a dover pagare il ticket. La soluzione è quella dell’autocertificazione. Vediamo come fare.

Esenzione ticket, se non riconosciuta va richiesta

Entro il 31 marzo di ogni anno i cittadini possono comunicare la propria situazione anagrafica e reddituale per richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, laddove non sia riconosciuta in modalità automatica.

Chi ha un’attestazione di esenzione con codice E01, E03, E04 rilasciata a partire dal 2014 non ha bisogno di presentare nuova domanda: l’esenzione in questione, infatti, ha durata illimitata a patto che non intervengano modifiche a livello reddituale. Se il requisito reddituale decade, però, l’esenzione non è più visibile dalla banca dati e al ripresentarsi del diritto il cittadino deve autocertificare la variazione del reddito per avere di nuovo diritto all’esenzione del ticket.

Cosa fare per non perdere il diritto?

La cosa migliore che ognuno può fare per non perdere il diritto all’esenzione del ticket sanitario è quella di verificare periodicamente sul sito della Regione accedendo con :

Dal sito della Regione, oltre a poter verificare la presenza o meno dell’esenzione, il cittadino può anche:

  • autocertificare il diritto all’esenzione;
  • comunicare una variazione del reddito.

In quali altri modi si può avere il riconoscimento dell’esenzione? Il cittadino può anche recarsi a uno degli sportelli Asl territoriali per certificare la propria situazione reddituale e vedersi riconoscere l’esenzione spettante.

Quando spetta l’esenzione ticket?

L’esenzione del ticket è prevista per diverse casistiche e nello specifico:

  • E01 per età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni in caso di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 36.151,98 euro;
  • E02 per disoccupati e familiari a carico con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 8.263,31 euro l’anno (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
  • E03 per i titolari di pensione sociale;
  • E04 per titolari di pensioni integrate al minimo con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 8.263,31 euro l’anno (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
  • G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di
  • sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98);
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991);
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99);
  • V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243);
  • G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991);
  • per gravidanza;
  • per diagnosi precoce di alcuni tumori;
  • per accertamento di Hiv;
  • per malattie croniche o rare.

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