Bonus mamme 2026: gli errori da evitare nella domanda INPS (e come non perdere mensilità).
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Da martedì 20 ottobre l’INPS accetta le domande per il Nuovo bonus mamme 2026, il contributo di 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro, per le lavoratrici con almeno due figli. Le istruzioni sono nella circolare n. 106 del 16 ottobre e nel messaggio n. 3343 che ha aperto la procedura. Le regole sono poche, ma l’esperienza del bonus 2025, chiusa a gennaio con domande integrative e pratiche respinte da rielaborare, dimostra che è facile perdere qualche mensilità o vedersi negare il contributo. Ecco gli errori più comuni e come evitarli.
1) Aspettare dicembre per presentare la domanda
Il termine è il 31 dicembre 2026, prorogato al 31 gennaio 2027 solo per chi matura i requisiti nel corso di dicembre, ad esempio con la nascita del secondo figlio. Arrivare all’ultimo momento ha però un costo. Le mensilità del 2026 vengono pagate in un’unica soluzione a dicembre soltanto se l’istruttoria si chiude in tempo, e l’istruttoria parte dalla data della domanda.
Chi presenta la richiesta a ridosso della scadenza rischia di ricevere i soldi nel 2027.
2) Pensare che il bonus arrivi in busta paga
A differenza dell’esonero contributivo, il bonus mamme non passa dal datore di lavoro e non viene riconosciuto in automatico. Serve una domanda all’INPS, che si presenta online con SPID di livello 2, CIE, CNS o eIDAS dal «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche», oppure tramite patronato o Contact Center (803.164 da rete fissa, 06 164.164 da cellulare).
3) Confondere il reddito da lavoro con la RAL o con l’ISEE
Per la soglia di 40.000 euro di reddito da lavoro riferito al 2026 non conta l’ISEE e non conta il reddito familiare, conta invece il reddito della madre. Per le dipendenti si calcola al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti in busta paga, quindi la retribuzione lorda corrispondente è più alta. Nel settore privato, con contributi a carico della lavoratrice del 9,19%, la soglia equivale indicativamente a una massima RAL intorno ai 44.000 euro. I contributi volontari, compresi quelli per riscatti e ricongiunzioni, non si sottraggono.
Il calcolo, poi, include voci che molte trascurano. Secondo la circolare entrano nel conteggio anche i redditi esenti o soggetti a tassazione sostitutiva e le somme che sostituiscono lo stipendio durante il rapporto di lavoro, come l’indennità di maternità, quella di malattia e la cassa integrazione.
Restano fuori invece NASpI, DIS-COLL e pensioni, comprese quelle di reversibilità.
4) Fare una stima del reddito 2026 troppo ottimistica
L’anno non è finito e il reddito da dichiarare è quello dell’intero 2026. Chi si avvicina alla soglia deve mettere nel conto tredicesima, straordinari, premi e arretrati che arriveranno entro dicembre. La domanda si presenta come dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 e i requisiti possono essere controllati anche dopo il pagamento.
Se emerge un superamento del limite, l’INPS revoca il contributo e recupera le somme. Le dichiarazioni false comportano anche sanzioni amministrative e penali.
5) Chiederlo con tre figli e un contratto a tempo indeterminato
Le madri di almeno tre figli, con il più piccolo sotto i 18 anni, non hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno un contratto a tempo indeterminato, anche solo per una parte del mese, perché in quel periodo beneficiano dell’esonero totale dei contributi a proprio carico fino al 31 dicembre 2026. L’apprendistato vale come tempo indeterminato.
Chi ha un contratto a termine trasformato in corso d’anno riceve il bonus per i mesi precedenti, mentre dal mese della trasformazione subentra l’esonero. Il vincolo non riguarda invece le madri di due figli, che possono ottenere il bonus con qualsiasi tipo di contratto.
6) Contare mesi che non danno diritto al contributo
I 60 euro spettano per ogni mese, o frazione di mese, in cui il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è effettivamente in corso, esclusi i periodi di sospensione. Per le professioniste iscritte a una cassa contano i mesi di iscrizione nel 2026, per le iscritte alla Gestione separata i periodi di effettiva attività.
Chi ha avuto il secondo figlio durante l’anno matura il diritto dal mese della nascita, non da gennaio. Al contrario, il diritto cessa dal mese in cui il secondo figlio compie 10 anni o il più piccolo di tre compie 18.
7) Dare per scontato di rientrare tra le beneficiarie
Il bonus spetta alle dipendenti pubbliche e private, comprese le lavoratrici a termine, intermittenti e in somministrazione, e alle autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, alle casse professionali o alla Gestione separata. È escluso invece il lavoro domestico e colf, badanti e babysitter, conviventi o meno, non possono presentare domanda. Restano fuori anche le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte alle gestioni previdenziali previste.
8) Trascurare i dati dei figli e le coordinate di pagamento
Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun figlio. Se un figlio non ha il codice fiscale italiano bisogna allegare la documentazione che ne attesta esistenza e filiazione come un certificato anagrafico per i Paesi UE, un atto con apostille per i Paesi della Convenzione dell’Aja, un atto legalizzato negli altri casi. Il pagamento avviene su IBAN o con bonifico domiciliato.
Chi indica un conto estero in area SEPA deve aver presentato il modulo MV70, se non lo ha già fatto in passato.
9) Ignorare l’esito della domanda
I controlli dell’INPS sono automatizzati e verificano, mese per mese, figli e posizione lavorativa. L’esito può essere un accoglimento totale, un accoglimento parziale, cioè solo per alcuni mesi, o un rigetto.
Negli ultimi due casi si può chiedere il riesame, ma solo online ed entro il termine indicato nel provvedimento: chi non controlla lo stato della pratica rischia di farlo scadere. Conviene quindi conservare il numero di protocollo e verificare l’esito su MyINPS o tramite il patronato.
10) Rinunciare per timore di effetti su tasse e ISEE
Il bonus non è soggetto a IRPEF né a contributi e non entra nel calcolo dell’ISEE. Riceverlo non riduce quindi altre prestazioni legate all’indicatore, come l’assegno unico, e non fa salire il reddito su cui si pagano le imposte.
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