Congedo matrimoniale personale della scuola: cosa prevede il contratto nazionale del lavoro

Claudio Garau

27 Aprile 2022 - 12:25

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Il congedo matrimoniale rappresenta un diritto del lavoratore del comparto scuola, sia a tempo indeterminato che determinato, e attiene sia al personale docente che a quello ATA. Meccanismo e limiti.

Congedo matrimoniale personale della scuola: cosa prevede il contratto nazionale del lavoro

Di seguito vogliamo porre l’attenzione sul contratto collettivo nazionale settore scuola e, in particolare, vedere da vicino come funziona il congedo matrimoniale per coloro ai quali si applica questo testo. Ci riferiamo dunque all’area della funzione docente e all’area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

Il testo che qui interessa, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. Di ciò si trova chiara menzione all’art. 1 del CCNL del 29 novembre 2007. Vediamo allora come funziona il congedo matrimoniale per il comparto scuola, chiarendo entro quali limiti può essere esercitato il relativo diritto del lavoratore e della lavoratrice. Appare importante parlarne anche alla luce del fatto che, superato il tunnel della pandemia, le nuove celebrazioni delle nozze appaiono in ripresa rispetto al 2021. I dettagli.

Congedo matrimoniale personale della scuola: il contesto di riferimento

Il congedo matrimoniale rappresenta di fatto un diritto a favore di tutti i lavoratori subordinati che contraggano un matrimonio avente validità civile. Esso consiste nella facoltà - e non nell’obbligo - di assentarsi dal lavoro per un certo periodo di tempo, senza perdere la propria retribuzione. Ovviamente ciò riguarda anche il personale della scuola, docente e ATA. Lo vedremo tra poco.

Da notare subito che la richiesta del congedo matrimoniale deve essere effettuata dal lavoratore interessato, indicando i giorni di congedo con congruo preavviso. Nella prassi, si tratta solitamente di almeno 6 giorni prima dal suo inizio. Vero è tuttavia che alcuni CCNL indicano un tempo di preavviso al di sopra dei 6 giorni. Per quanto invece attiene al vigente CCNL comparto scuola, il testo non prevede alcun termine di preavviso. Perciò trova applicazione il termine ordinario. Consigliato comunque effettuare la richiesta di permesso con un anticipo più largo (almeno un mese prima), in modo da venire incontro alle esigenze organizzative della struttura scolastica.

Inoltre, come acclarato da autorevole giurisprudenza, il diritto al permesso in oggetto sorge esclusivamente laddove il matrimonio abbia validità civile. In buona sostanza ciò vuol dire che, in ipotesi in cui sia celebrato il matrimonio religioso, è obbligatorio che esso sia trascritto. Altrimenti il solo matrimonio religioso, senza che si compia la trascrizione nei registri civili, non ha alcuna rilevanza giuridica e dunque non permette di fruire del relativo congedo matrimoniale.

Ricordiamo altresì che dopo l’approvazione della nota legge Cirinnà, il diritto al permesso è stato esteso anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, dopo essersi unite civilmente. Si tratta di considerazioni che valgono anche per il comparto scuola.

Congedo matrimoniale scuola e personale a tempo indeterminato: la norma che lo disciplina

Onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio, riportiamo di seguito i punti chiave delle disposizioni contenute all’interno del CCNL scuola, che qui interessano. L’art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro parla proprio di permessi retribuiti e, al comma 3, specifica che il lavoratore subordinato dell’ambito scolastico ha diritto ad:

  • un permesso regolarmente pagato dal datore di lavoro;
  • pari a 15 giorni consecutivi in caso di matrimonio;
  • con decorrenza indicata dal lavoratore stesso, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Quanto appena ricordato vale per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ossia per il personale di ruolo. L’interessato o l’interessata - professore o appartenente al personale ATA - potrà dunque fruire del congedo matrimoniale nell’arco di tempo appena indicato, a propria scelta o in rapporto a specifiche cause organizzative della cerimonia o del viaggio di nozze.

Congedo matrimoniale scuola e personale a tempo determinato: la norma che lo disciplina

Il successivo art. 19 indica le regole di riferimento in tema di congedo matrimoniale, per quanto riguarda il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato. In considerazione della mole di precari e supplenti nel settore, ben si può comprendere la rilevanza della disposizione in oggetto.

Ebbene detto articolo - avente il titolo “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” - al comma 12 stabilisce che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Anche nel caso del personale non di ruolo, non è dunque prevista la frazionabilità dei giorni di congedo matrimoniale e, per contarli, sono considerati anche i festivi.

La norma però non dice nulla riguardo ad un preciso limite temporale entro il quale il docente con contratto a tempo determinato può sfruttare il permesso. Ma con orientamento ARAN CIRS87, è stato specificato che l’utilizzo dovrà aversi non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso, che rimane l’occasione ma anche il momento temporale da cui si origina detto congedo.

Inoltre, docenti e ATA a tempo determinato hanno facoltà di fruire del congedo nei limiti di durata del rapporto di lavoro. Pertanto se il lavoro termina anteriormente alla fruizione dei 15 giorni di permesso, saranno pagati esclusivamente i giorni di fatto ricadenti nel contratto di lavoro.

Congedo matrimoniale scuola: caratteristiche del diritto e retribuzione prevista

Alla luce delle norme sopra indicate e valevoli per il comparto scuola, il diritto a fruire del congedo in questione spetta sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato, che ai docenti con contratto di supplenza. Analogo beneficio è concesso al personale ATA.

Dal punto di vista tecnico siamo innanzi ad un diritto soggettivo che è sottratto alla discrezionalità della PA giacché, in presenza del presupposto richiesto - ossia il matrimonio - il permesso non può essere impedito - neanche in caso di specifiche esigenze di servizio. Da rimarcare che il congedo matrimoniale è retribuito al 100%, tanto per i docenti di ruolo che per i docenti supplenti. Identiche considerazioni valgono per il personale ATA. Se è vero che al dipendente va l’intera retribuzione, è comunque fatta esclusione per tutti i compensi legati alle attività aggiuntive, le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

Detti permessi per le nozze - essendo retribuiti - sono da intendersi computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Inoltre, non riducono le ferie.

Il permesso per matrimonio vale ovviamente laddove l’evento si abbia all’interno del contratto di lavoro, in applicazione di ciò che è stato previsto dalla disposizione contrattuale in oggetto. Nel caso in cui il matrimonio sia contratto nei giorni precedenti all’inizio del contratto, tale diritto non scatta.

Come richiedere il congedo matrimoniale nel comparto scuola?

Vediamo a questo punto cosa deve fare il dipendente dell’ambito scolastico, che intende usufruire del beneficio in oggetto. Ebbene, l’interessato o l’interessata deve fare domanda al proprio dirigente scolastico, specificando il motivo del permesso e la durata dell’assenza. Lo abbiamo ricordato sopra: egli fare bene ad avvertire la struttura scolastica con un certo anticipo.

Com’è tipico anche per tanti altri CCNL che disciplinano sul punto, a giustificazione dell’assenza al rientro il dipendente dovrà consegnare il certificato di matrimonio o in alternativa una dichiarazione sostitutiva che certifichi il matrimonio.

Infine, ricordiamo che il congedo può essere sfruttato più di una volta. Infatti in caso di divorzio, e cioè quando vengono meno tutti gli effetti civili dell’anteriore matrimonio, il dipendente può usufruire nuovamente del permesso in oggetto (nuovo matrimonio).

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