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Congedo di maternità e paternità per adozione e affidamento: istruzioni INPS
venerdì 20 aprile 2018, di
Gestione separata INPS: arrivano con la circolare n. 66 del 20 aprile 2018le istruzioni sulle modalità di richiesta e di fruizione del congedo di maternità e paternità in caso di adozione o affidamento.
Le novità, introdotte per i lavoratori autonomi dal DM del 24 febbraio 2016 prevedono per i lavoratori autonomi, genitori adottivi o affidatari, la possibilità di richiedere l’indennità di maternità per un totale di 5 mesi.
La richiesta del congedo in caso di adozione o affidamento potrà essere presentata all’INPS anche per i minori di età superiore a 6 anni.
Nei casi di affidamento preadottivo internazionale i lavoratori autonomi potranno richiedere il congedo anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.
La circolare pubblicata dall’INPS il 20 aprile 2018 fornisce le istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità di maternità e paternità per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
Gestione separata INPS, congedo di maternità per adozione o affidamento nazionale
Le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS hanno diritto a beneficiare dell’indennità di maternità di durata pari a 5 mesi a partire dalla data di ingresso del minore in famiglia.
Per beneficiare del congedo in caso di adozione o affidamento non è più necessario che il minore sia di età inferiore ai 6 anni, in quanto la riforma introdotta con DM del 16 febbraio 2016 ha eliminato tra i requisiti il limite di età per il minore adottato ovvero affidato.
Per gli ingressi in famiglia avvenuti dal 20 aprile 2016 la maternità è corrisposta per tutti e 5 i mesi spettanti, anche se durante la fruizione del congedo il minore raggiunga la maggiore età.
Adozione o affidamento preadottivo internazionale
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo di maternità alla lavoratrice autonoma spetta, così come previsto per le lavoratrici dipendenti, a decorrere dall’ingresso in Italia del minore e non più in famiglia.
Con la riforma dell’articolo 2 di cui trattasi, vengono estese alle lavoratrici in argomento le modalità di fruizione previste per le lavoratrici dipendenti dall’articolo 26, commi 2, 3 e 5, del T.U. sulla maternità e paternità.
Per la verifica della data di ingresso del minore in Italia bisognerà far riferimento a quanto previsto dall’autorizzazione rilasciata dalla CAI (Commissione per le adozioni internazionale). Il giorno di ingresso in Italia rientra nel periodo di congedo indennizzabile, pari quindi ad un totale di 5 mesi ed un giorno.
In base a quanto chiarito dall’INPS, si potrà richiedere il congedo anche per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore.
In tal caso sarà necessario richiedere un certificato all’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione e bisognerà allegare il documento alla domanda di indennità di maternità presentata dalla lavoratrice autonoma.
I periodi di maternità non utilizzati prima dell’ingresso del minore in Italia possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’ingresso. Tuttavia il requisito contributivo (3 mensilità accreditate o dovute) e l’importo dell’indennità rimane lo stesso accertato all’inizio del periodo indennizzabile.
Congedo di paternità per adozione e affidamento preadottivo
Anche i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS, potranno beneficiare dell’indennità di paternità che, come noto, spetta per i periodi di congedo non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).
In presenta di tali eventi, il diritto all’indennità è riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare INPS n. 66 del 20 aprile 2018 di seguito allegata: