Quando si cambia banca, molti investitori pensano che ETF, azioni e obbligazioni debbano restare presso il vecchio istituto. Per questo rinunciano a cambiare intermediario anche quando trovano costi più bassi, una piattaforma più evoluta o un servizio più adatto alle proprie esigenze.
In realtà esiste una procedura che, nella maggior parte dei casi, permette di spostare gli investimenti da una banca all’altra senza venderli e riacquistarli, il trasferimento del dossier titoli (TDT). È uno strumento poco conosciuto, di norma gratuito, che consente di conservare i prezzi di carico dei titoli e, se si chiude il vecchio rapporto, anche le minusvalenze accumulate. Vediamo come funziona, chi può usarlo, come si richiede e quanto si risparmia.
Perché vendere tutto prima di cambiare banca è quasi sempre un errore
Immaginate di aver sempre usato lo stesso conto per tutto, dall’accredito dello stipendio al mutuo, dai pagamenti di ogni giorno agli investimenti. Nel tempo avete costruito un portafoglio di ETF, azioni e BTP senza mai sentire il bisogno di guardarvi intorno. Poi qualcosa cambia, perché scoprite un intermediario con commissioni più basse o semplicemente più adatto a voi.
La prima idea potrebbe essere quella di vendere tutto e ricomprare gli stessi titoli presso la nuova banca, ma nella maggior parte dei casi è la strada meno conveniente. Se gli investimenti hanno maturato un guadagno, la vendita fa emergere le plusvalenze e obbliga a pagare l’imposta sul capital gain, che è del 26% per azioni, ETF e obbligazioni societarie e scende al 12,5% per i titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT e CTZ), per quelli dei Paesi della «white list» e per le obbligazioni di organismi sovranazionali come BEI e Banca Mondiale.
Facciamo un esempio. Un ETF azionario acquistato a 30.000 euro che oggi vale 40.000 euro, se venduto, genera una plusvalenza di 10.000 euro e un’imposta di 2.600 euro. Un BTP comprato a 20.000 euro e salito a 22.000 costerebbe invece 250 euro di tasse. Sono somme che escono dal portafoglio senza alcun vantaggio, solo per aver scelto il modo sbagliato di cambiare banca, oltre alle commissioni di compravendita e al rischio di riacquistare a prezzi diversi.
Anche quando il portafoglio è in perdita, liquidarlo non conviene, perché le minusvalenze realizzate presso il vecchio intermediario non passano automaticamente al nuovo e rischiano di andare sprecate.
Cos’è il trasferimento del dossier titoli e quali norme lo regolano
Il trasferimento del dossier titoli permette di spostare gli strumenti finanziari da un deposito a un altro così come sono, senza venderli. Insieme ai titoli la vecchia banca comunica alla nuova i dati fiscali di ciascuna posizione, a partire dal prezzo medio di carico e dalla data di acquisto, così che il portafoglio prosegua senza interruzioni anche agli occhi del Fisco.
La neutralità fiscale dell’operazione è prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina il regime del risparmio amministrato. Il trasferimento tra rapporti intestati alle stesse persone non è considerato una vendita, mentre quello verso un rapporto con intestazione diversa viene trattato come una cessione a titolo oneroso, salvo i casi di successione e donazione. La stessa norma regola il passaggio delle minusvalenze in caso di chiusura del rapporto.
Quando il trasferimento dei titoli accompagna lo spostamento del conto di pagamento, si applicano anche le regole sulla portabilità introdotte dall’articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, secondo cui il trasferimento degli strumenti finanziari collegati al conto deve avvenire senza oneri e spese per il consumatore. La procedura è pienamente operativa e le principali banche italiane la offrono attraverso un servizio standardizzato con modulistica comune.
Chi può usare il TDT e a quali condizioni
Il servizio standardizzato è rivolto ai consumatori e alle microimprese (meno di 10 addetti e fatturato o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro) titolari di un deposito titoli presso una banca o un intermediario italiano. La condizione decisiva è che il vecchio e il nuovo dossier abbiano esattamente la stessa intestazione, un dettaglio che viene spesso sottovalutato.
Il caso più frequente è quello di chi passa da un dossier intestato a una sola persona a uno cointestato con il coniuge, ma vale anche il percorso inverso, così come l’aggiunta o l’uscita di un cointestatario o lo spostamento dei titoli dal conto di un genitore a quello di un figlio. In tutte queste situazioni l’operazione viene trattata come una vendita, e la banca di partenza applica l’imposta sulle plusvalenze maturate fino a quel momento, calcolate sul valore di mercato. Chi ha un dossier cointestato deve quindi aprire presso il nuovo intermediario un deposito con gli stessi intestatari, e tutti devono firmare la richiesta.
Non tutti gli strumenti possono essere trasferiti. Sono esclusi i titoli cartacei, quelli sottoposti a vincoli come pegni o sequestri, gli strumenti oggetto di operazioni societarie in corso, i derivati come futures e opzioni e le gestioni patrimoniali. Per le quote di fondi comuni serve che la nuova banca abbia un accordo di collocamento con la società di gestione, altrimenti l’unica strada è il rimborso presso il vecchio intermediario, con la relativa tassazione. Discorso a parte per chi si sposta verso un broker estero, che in genere non opera come sostituto d’imposta. Il passaggio al regime dichiarativo comporta di norma la tassazione delle plusvalenze latenti, ed è bene verificarlo con il nuovo intermediario prima di avviare la pratica.
Il trasferimento può anche essere parziale. In questo caso i titoli spostati conservano i loro prezzi di carico, ma il vecchio dossier resta aperto e con lui restano le eventuali minusvalenze, che non seguono gli strumenti trasferiti.
Come si richiede il trasferimento, tempi e documenti
La richiesta si presenta alla nuova banca, dopo aver aperto presso di lei un deposito titoli con la stessa intestazione di quello di partenza. Si compila il modulo di richiesta del servizio di trasferimento, che la banca fornisce in filiale o, nel caso di molti intermediari online, direttamente nell’area clienti. Servono un documento d’identità e il codice fiscale di tutti gli intestatari, gli estremi del vecchio dossier (banca, numero di rapporto e codice ABI) e l’elenco dei titoli da trasferire, oppure l’indicazione di volerli spostare tutti. Nello stesso modulo conviene chiedere esplicitamente la chiusura del vecchio dossier, se si vogliono portare con sé le minusvalenze.
Sarà poi la nuova banca a contattare quella di provenienza e a seguire l’intera pratica, senza che il cliente debba recarsi presso il vecchio istituto. La richiesta può essere revocata per iscritto finché la nuova banca non ha confermato all’altra di procedere.
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Quanto ai tempi, per i titoli depositati presso Monte Titoli, cioè la gran parte di quelli italiani ed europei, il servizio standardizzato prevede al massimo 19 giorni lavorativi. Per gli strumenti custoditi presso depositari esteri e per le quote di fondi i tempi si allungano, e nel caso dei fondi esteri possono impiegare 30-40 giorni. Quando il trasferimento dei titoli è legato alla portabilità del conto corrente, la legge fissa invece un termine di 12 giorni lavorativi. Durante la procedura i titoli non possono essere venduti, un aspetto da considerare in fasi di mercato particolarmente agitate.
Quanto costa trasferire il dossier titoli
Il trasferimento verso un dossier con la stessa intestazione è di norma gratuito, e la gratuità è prevista per legge quando avviene nell’ambito della portabilità del conto. Al di fuori di questa ipotesi conviene comunque controllare il foglio informativo del deposito titoli della vecchia banca, perché alcuni intermediari applicano commissioni per singolo titolo, soprattutto sugli strumenti esteri. Le uniche imposte dovute sono quelle sulle plusvalenze nei casi di cambio di intestazione già visti.
Minusvalenze e zainetto fiscale, perché chiudere il vecchio dossier
Il vero punto di forza del trasferimento del dossier titoli è la possibilità di portare con sé anche il cosiddetto zainetto fiscale, cioè le minusvalenze accumulate e non ancora compensate. Le perdite realizzate possono infatti essere usate per ridurre le tasse sulle plusvalenze future, ma solo entro il quarto anno successivo a quello in cui si sono generate. Una minusvalenza del 2024, per esempio, può essere compensata fino al 31 dicembre 2028.
Perché lo zainetto segua i titoli è indispensabile chiudere il vecchio dossier. Solo con la chiusura del rapporto la banca di provenienza rilascia la certificazione delle minusvalenze prevista dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che consente di riportarle sul nuovo rapporto con la stessa intestazione oppure di utilizzarle nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RT. Se il vecchio dossier resta aperto, le minusvalenze rimangono lì e possono essere sfruttate solo realizzando plusvalenze presso quello stesso intermediario. Nel regime amministrato, finché il rapporto è attivo, non possono essere portate in dichiarazione.
Torniamo all’esempio numerico. Un investitore ha uno zainetto di 5.000 euro, generato nel 2024 vendendo in perdita un ETF, e trasferisce il portafoglio con la procedura TDT chiudendo il vecchio dossier. Nel 2026 vende presso la nuova banca alcune azioni realizzando una plusvalenza di 6.000 euro. Grazie alla compensazione paga il 26% solo sui 1.000 euro residui, cioè 260 euro anziché 1.560, con un risparmio di 1.300 euro che senza la chiusura del vecchio rapporto avrebbe perso.
C’è però un limite da conoscere. Le minusvalenze, ETF compresi, sono redditi diversi e possono compensare solo plusvalenze della stessa natura, come quelle su azioni, obbligazioni, certificati o ETN, ma non i guadagni realizzati sugli ETF armonizzati, che il Fisco classifica come redditi di capitale. Chi ha accumulato perdite con gli ETF può quindi pianificarne il recupero con strumenti fiscalmente compatibili, evitando che scadano.
Se il trasferimento non va a buon fine
Se la vecchia banca ritarda il trasferimento, non rilascia la certificazione delle minusvalenze o applica costi non previsti, il primo passo è un reclamo scritto all’intermediario, che deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente si può ricorrere gratuitamente agli organismi di risoluzione delle controversie, l’Arbitro Bancario Finanziario per le contestazioni sui servizi bancari e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob per quelle sui servizi di investimento. Nel caso di portabilità del conto, la legge prevede anche un indennizzo per il ritardo.
In definitiva, il trasferimento del dossier titoli non serve soltanto a spostare gli investimenti da una banca all’altra, ma permette di farlo senza pagare tasse inutili e senza rinunciare alle perdite fiscalmente utili, a patto di rispettare due regole semplici, cioè mantenere la stessa intestazione e chiudere il vecchio rapporto quando si vuole portare con sé lo zainetto fiscale.
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