Calcolo Tari 2023, quanto si deve pagare?

Nadia Pascale

13 Ottobre 2023 - 09:41

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La Tari, la tassa sui rifiuti, è una delle tasse che incide in modo pesante sull’economia familiare, ma quali sono i criteri per il calcolo della Tari 2023? Ecco i parametri a cui fare riferimento.

Calcolo Tari 2023, quanto si deve pagare?

Quanto si dovrà pagare per la Tari 2023? Come si effettua il calcolo della tassa sui rifiuti? Cerchiamo di scoprirlo in questa semplice guida.

La Tari è la tassa sui rifiuti, viene corrisposta annualmente al Comune in cui è ubicato lo stabile a cui si riferisce. Nella tassa rientrano diversi elementi che interferiscono con la determinazione del quantum. Questi criteri sono composti da due componenti diverse, una determinata dalla legge statale e in particolare la legge 147 del 2013, la seconda componente è invece determinata dal Comune.

Nella predisposizione del piano delle tariffe intervengono diversi soggetti, infatti deve essere rispettata la normativa statale, interviene Arera come soggetto che coordina gli Enti ed emana i regolamenti di adozione delle tariffe e gli Enti territoriali in quanto soggetti direttamente interessati alla gestione del servizio.

Linee guida generali per il calcolo Tari 2023

Uno dei principi cardine della legge 147 è indicato all’articolo 1 comma 654 che stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
A tal fine gli Enti territorialmente competenti trasmettono ad Arera per il triennio 2022-2025:

  • Piano Economico Finanziario (entro 30 giorni dall’adozione);
  • la Relazione di accompagnamento;
  • la dichiarazione di veridicità redatta dai gestori del servizio raccolta/smaltimento;
  • Le delibere di approvazione del PEF per il triennio 2022-2025.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui la detenzione abbia una durata inferiore a 6 mesi nell’arco dell’anno solare (ad esempio in caso di affitto breve) la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Gli elementi utili per il calcolo TARI 2023 sono i seguenti:
superficie in metri quadri e dati catastali;
periodo di riferimento;
nucleo familiare;
quota fissa che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana, calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie;
quota variabile che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento, calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva per le categorie indicate nella tabella dell’Allegato 1 al DPR 158 del 27 aprile 1999;
quota provinciale 5 per cento.

Assume quindi rilevanza la deliberazione del Consiglio comunale, questa deve comunque seguire i criteri dettati da Arera (Autorità di regolazione reti e ambiente).

Come misurare la superficie per il calcolo Tari 2023

Per il calcolo della superficie si devono considerare diversi parametri, indicati nel DPR n. 138/1998, infatti il calcolo comprende non solo le aree coperte, ad esempio vani, ma anche aree pertinenziali (ad esempio la cantina) ed aree scoperte. Rientrano tra le aree scoperte terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posti auto scoperti. Per ciascuna area che abbiamo visto la superficie calpestabile non coincide con i metri quadri indicati al catasto, ma con una percentuale.

I criteri adottati sono questi:

  • a) metri quadri della superficie calpestabile dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
  • b) vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25% qualora non comunicanti;
  • c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30% fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani;
  • d) del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora le aree scoperte non siano comunicanti.

In ogni caso le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani.
I criteri ora visti sono stati confermati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 306 del 23 luglio 2019.

Risposta Interpello
Interpello 306/2019

Ricordiamo, infine, che l’articolo 1, comma 646, stabilisce che nel caso di attività di accertamento, il Comune può, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale.

La quota fissa si calcola moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare (calcolata come visto sopra) per il numero di persone che la occupano.

Metodi diversi sono adoperati per locali commerciali, industrie e attività che producono rifiuti speciali.

Chi effettua il calcolo Tari 2023?

Dal punto di vista pratico il calcolo della Tari deve essere effettuato dai Comuni tenendo in considerazione tutte le norme che abbiamo ora visto. Non ricade tra i compiti del contribuente l’autodichiarazione del tributo come invece avviene per la maggior parte delle imposte, ad esempio Irpef.
Il Comune invia quindi la cartella di pagamento con le relative scadenze, generalmente si tratta di 3 rate. Il contribuente può evidentemente rilevare un errore nel calcolo delle misure o altre anomali e segnalarle all’ufficio tributi e in caso impugnare la cartella.

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