Risarcimento danni, patrimoniale e non patrimoniale: differenze tra le varie tipologie

Simone Micocci

26/05/2017

Risarcimento del danno causato da condotta illecita: quando spetta e quali sono le tipologie riconosciute dall’ordinamento italiano? Facciamo chiarezza.

Risarcimento danni, patrimoniale e non patrimoniale: differenze tra le varie tipologie

Il risarcimento danni è lo strumento con cui chi danneggia un altro soggetto, procurandogli un danno contrattuale o extracontrattuale, reintegra il patrimonio del danneggiato così da riportarlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora la condotta lesiva non fosse mai avvenuta.

Il risarcimento danni prevede che il ripristino del patrimonio sia totale ed effettivo; ad esempio, quando il risarcimento danni si riferisce ad un mancato pagamento l’importo dovuto è dato dalla somma della mancata liquidazione e degli interessi compensativi, così da adeguarlo alla variazione del potere di acquisto del denaro.

Come già anticipato, il risarcimento danni è obbligatorio sia nel caso di un danno contrattuale che extracontrattuale. Prima di analizzare i diversi tipi di risarcimento danni riconosciuti dall’ordinamento italiano, quindi, è bene fare una differenza tra queste due responsabilità.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: differenze

Il risarcimento danni è previsto in caso di violazione degli obblighi contrattuali.

Ad esempio, se un soggetto non adempie alle obbligazioni indicate nel contratto stipulato(o lo fa in maniera inesatta e tardiva), l’altra parte può chiedere un risarcimento del danno subito.

La normativa, infatti, prevede che nell’adempiere ad un’obbligazione contrattuale il debitore debba comportarsi come un “buon padre di famiglia”; in caso contrario, e per qualsiasi altro comportamento negligente, è responsabile per colpa e di conseguenza deve risarcire il danno recato alla controparte.

Non sempre però al mancato adempimento segue il risarcimento del danno: è possibile, infatti, che tra le clausole del contratto sia prevista una caparra confirmatoria o penitenziale con la quale le parti stabiliscono fin da subito gli effetti legati ad un mancato adempimento.

Ma il risarcimento del danno è dovuto anche nel caso di responsabilità extracontrattuale. Il nostro ordinamento, infatti, prevede il principio del neminem laedere, cioè che ogni persona deve comportarsi in modo da non recare un pregiudizio agli altri.

Come stabilito dall’articolo 2043 del Codice Civile un soggetto è obbligato a risarcire il danno provocato da una sua condotta:

  • riprorevole;
  • che viola una regola civile di convivenza;
  • intenzionale (o dettata da scarsa attenzione).

Per esserci responsabilità extracontrattuale, quindi, l’illecito civile deve essere provocato da una condotta materiale antigiuridica dolosa (o anche colposa). Tuttavia, il soggetto è obbligato al risarcimento solo se la sua condotta è ricollegabile direttamente all’evento dannoso, cioè se c’è un nesso di casualità.

Se il danno provocato non è causato da una condotta illecita, quindi se il comportamento tenuto non è in contrasto con l’ordinamento, la legge tutela il soggetto leso con l’indennizzo, che a differenza del risarcimento danni ha la funzione meramente riparatoria e quindi l’importo non è commisurato al pregiudizio.

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: differenze

Il nostro ordinamento riconosce il risarcimento sia per il danno patrimoniali che per quello non patrimoniale. Quest’ultimo consiste nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante, ma non valutabile secondo parametri oggettivi.

La categoria del danno non patrimoniale, quindi, si riferisce a tutte le lesioni di interessi inerenti alla persona che non sono connotati da una rilevanza economica.

Ecco alcuni esempi di danni non patrimoniali:

Il danno patrimoniale, invece, si individua nella sfera patrimoniale del singolo soggetto ed è quantificabile su parametri oggettivi. Per calcolare il valore di un danno patrimoniale si fa riferimento sia al danno attuale (“danno emergente”) che ai mancati guadagni futuri derivanti dalla condotta lesiva (“lucro cessante”).

La differenza tra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale non si riduce alla rilevanza economica. Infatti, mentre il danno patrimoniale, come previsto dall’articolo 2043 del C.C, va sempre risarcito se si riferisce alla lesione di un diritto o di un interesse protetto, per quello non patrimoniale non è proprio così.

L’articolo 2059 del Codice Civile, infatti, stabilisce che quest’ultimo può essere risarcito solamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Per ottenere un risarcimento per un danno non patrimoniale, quindi, non è sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto poiché è necessario che la legge preveda la risarcibilità del danno per la lesione del determinato interesse.

Analizzate le differenze tra questi due tipi di danni possiamo finalmente vedere quali sono i risarcimenti previsti dalla legge.

Risarcimento del danno: quando è previsto?

Ci sono due diverse tipologie di danno patrimoniale:

  • danno emergente: quando l’importo del risarcimento è immediatamente quantificabile poiché fa riferimento al danno attuale. Questo, infatti, si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali. Ad esempio, le spese di riparazione per un’auto incidentata sono un risarcimento del danno emergente, così come la somma pagata al vicino nel caso in cui vostro figlio abbia rotto una sua finestra con un calcio ad un pallone;
  • lucro cessante: se il risarcimento non è immediatamente quantificabile, poiché fa riferimento ad un mancato guadagno. In questo caso non c’è la certezza assoluta che alla condotta lesiva segua un danno patrimoniale, ecco perché per chiedere il risarcimento bisogna fornire una “prova rigorosa”. A tal proposito la Corte di Cassazione (sentenza n°23304/2007) ha chiarito che per il risarcimento del danno di lucro cessante è necessario che risultino “elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile”.

I danni di tipo non patrimoniali, che ricordiamo devono essere espressamente previsti dalla legge, sono diversi. I più importanti e conosciuti sono:

  • danno biologico (articolo 139 del Codice delle assicurazioni private): anche se questa norma fa riferimento solamente alle lesioni provocate da sinistro stradale, e tra l’altro solo a quelle non superiori al 9% di invalidità, la sua applicazione è estesa a tutte quelle fattispecie in cui un soggetto subisce danni alla salute a causa di una condotta illecita altrui;
  • danno morale: solitamente si accompagna al danno biologico, poiché fa riferimento alla sofferenza interiore oggettiva della persona causata da una condotta illecita altrui. Abbiamo un danno morale, ad esempio, quando la lesione è ricollegabile alla perdita di una persona cara. Tuttavia, la stessa Cassazione negli ultimi anni ha specificato che il danno morale non è per forza legato all’illecito di tipo penale stabilendo che questo fa riferimento ad un “turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza”;
  • danno esistenziale (o danno alla vita di relazione): come specificato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 233/2003, questo consiste nella lesione di tutti quei diritti o interessi, riconosciuti dalla Costituzione, inerenti alla persona umana. Naturalmente non rientrano le lesioni alla salute, già tutelate con il risarcimento del danno biologico.

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