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Partita IVA 2015: come rimanere nel vecchio regime dei minimi con aliquota al 5% entro la scadenza del 30 Gennaio

martedì 27 gennaio 2015, di Simone Casavecchia

La penosa vicenda dei contribuenti che hanno aperto la Partita IVA nel 2015 sembra non avere fine, dal momento che non accennano a smorzarsi le proteste delle Associazioni e che, nonostante le numerose proposte di modifica della Legge di Stabilità, non sembrano arrivare ancora cambiamenti di rotta sostanziali né sul fronte fiscale né su quello contributivo.

Dopo un recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, sembra, invece, più percorribile un’altra strada: quella che consentirebbe ai contribuenti che hanno aperto la nuova Partita IVA nei giorni scorsi, di rimanere nel vecchio regime dei minimi con aliquota fiscale al 5%.

Da quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, a tal proposito sarebbe l’art. 35 del DPR 633/1972 (Decreto IVA) a fare la differenza, dal momento che specifica che

«i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’agenzia delle Entrate ovvero a un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia»

In base a queste regole, il vecchio regime dei minimi, senza dubbio più conveniente rispetto al nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità (dal solo punto di vista fiscale il primo prevedeva un’aliquota del 5% in luogo dell’aliquota del 15% prevista dal secondo) potrebbe essere ancora scelto fino al prossimo 30 Gennaio, dai soli contribuenti che hanno avviato la propria attività autonoma nello scorso mese di Dicembre.

Più precisamente, il Decreto IVA concede 30 giorni di tempo per l’apertura di Partita IVA ai professionisti che abbiano avviato la loro attività. Chi, quindi, ha avviato la propria attività autonoma lo scorso 29 Gennaio, ad esempio, avrebbe tempo fino a domani per aprire la Partita IVA che, in questo caso, potrebbe ancora rientrare nel vecchio regime dei minimi perché l’attività autonoma è di fatto iniziata nel 2014.

Il vecchio regime dei minimi, in base alle disposizioni inserite nella Legge di Stabilità (c. 88, art. 1, L. 190/2014) può essere mantenuto per i primi 5 anni di età o fino al trentacinquesimo anno di età, pur senza superare le soglie di reddito previste.

Attenzione però, perché la corsa all’apertura della Partita IVA negli ultimi giorni di Gennaio potrebbe riservare brutte sorprese in futuro, dal momento che i contribuenti che aprono la Partita IVA in questi giorni e tentano di rimanere nel vecchio regime dei minimi potrebbero essere sottoposti in futuro a controllo fiscale.

Ci si potrebbe chiedere quali possono essere, allora, le possibili soluzioni per salvare capra e cavoli, ovvero per mantenere la Partita IVA nel vecchio regime dei minimi, tutelandosi contro possibili verifiche dell’erario. In tal caso occorre poter dimostrare che l’effettivo inizio dell’attività è effettivamente avvenuto nello scorso mese di Dicembre e che, quindi, l’apertura della Partita IVA e la scelta di rimanere nel vecchio regime hanno la propria ragion d’essere. Due possibili modalità per dimostrare l’effettivo inizio di attività nello scorso mese, secondo indicazioni recentemente rilasciate dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati sono:

  • l’aver emesso una fattura di un qualunque importo entro il 31 dicembre 2014, oppure l’aver emesso una fattura in Gennaio 2015, contenente la dicitura "Prestazione resa nel dicembre 2014" o una dicitura simile, dello stesso significato;
  • l’iscrizione del professionista alla rispettiva Cassa previdenziale entro il trentesimo giorno dall’effettivo inizio dell’attività. Questa soluzione sarebbe praticabile da un numero minore di persone, ovvero dai soli professionisti che hanno una cassa previdenziale di riferimento perché appartengono a uno specifico ordine professionale, mentre per molti altri sarebbe una strada preclusa;

In base alla nota emanata dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici, tuttavia, le due condizioni non dovrebbero essere concomitanti ma potrebbe anche bastare la sola iscrizione alla Cassa previdenziale.

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