Per i giudici della Cassazione per avere rilevanza penale è sufficiente la consapevolezza dell’illiceità della condotta da parte dell’imprenditore.
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi in tema quanto mai attuale, l’omesso versamento di Iva con rilevanza penale, e lo fa stabilendo che è sufficiente la consapevolezza dell’illiceità della condotta da parte dell’imprenditore per escludere le cause di forza maggiore. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 8352 depositata il 27 febbraio 2015.
Secondo i giudici non si può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento tributario, avente rilevanza penale, è stato provocato anche dal mancato pagamento per motivi per i quali l’imprenditore era cosciente. Da ciò ne deriva che la causa di forza maggiore può essere invocata soltanto nel caso in cui derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà.
La sentenza
L’aspetto sostanziale della sentenza è che l’adempimento tributario non adempiuto correttamente, nei termini dovuti, a causa di mancanza di provvista non può essere mai considerato come esimente di rilevanza penale per forza maggiore, quando deriva da una scelta imprenditoriale indirizzata a fronteggiare una crisi di liquidità.
La crisi di liquidità dell’imprenditore, viene ritenuta dalla Corte come motivo personale e soggettivo del mancato versamento Iva dovuto, e comunque, per questo non una valida ragione giuridica idonea a giustificare il reato.
La conseguenza è che ogni qualvolta l’imprenditore assume come scelta consapevole quella di non effettuare il versamento dell’Iva per fronteggiare una crisi di liquidità, non potrà sostenere una causa esimente di forza maggiore. In questo caso l’imprenditore era stato sanzionato con una pena di 4 mesi, in quanto riconosciuto colpevole del reato sanzionato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Il dolo del reato in questione, specifica la Cassazione, è integrato dalla condotta omissiva posta in essere dalla consapevolezza della condotta illecita da parte dell’imprenditore, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento di contrasto volontario con la norma violata. Infatti, secondo i giudici, la scelta di non pagare provoca il dolo, ed i motivi della scelta di non versare l’Iva non possono escluderlo.
Quanto alla rilevanza della forza maggiore, quest’ultima ha come presupposto l’esistenza di fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile che esula del tutto dalla condotta di chi agisce. Nei reati omissivi, allora, come quello del mancato versamento dell’Iva, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà a porre in essere il comportamento omesso. Non può, invece, secondo la Corte, giustificare la politica del sistematico illecito amministrativo tributario come strumento per la gestione delle crisi di liquidità delle imprese.
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