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Mobilità, Cassa integrazione in deroga: durata e beneficiari (anche piccoli imprenditori). La circolare del Ministero del Lavoro sulle novità 2014

venerdì 12 settembre 2014, di Valentina Brazioli

Mobilità e cassa integrazione in deroga, che si stesse per inaugurare una stagione di (maggiore) austerità in termini di erogazione di questo tipo di ammortizzatori sociali lo raccontavamo già da tempo. A darci qualche informazione in più, però, soprattutto sulla durata della prestazione di sostegno economico e sui possibili beneficiari, ci ha pensato il Ministero del Lavoro, emanando ieri (11 settembre) un’apposita circolare in merito: la numero 19.

I punti illustrati dal Ministero del Lavoro

Cominciamo col dire che i nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga sono stati approvati attraverso il decreto interministeriale n. 83473, risalente allo scorso 1 agosto. Le nuove regole, così, si applicano a partire dagli accordi stipulati a partire dal 4 agosto, ovvero dal giorno di pubblicazione del provvedimento sul sito ufficiale del dicastero del lavoro.

I nuovi termini per la concessione di questi trattamenti d’integrazione salariale resteranno validi fino a tutto il 2016: dall’anno successivo in poi, infatti, è previsto l’addio al regime degli aiuti in deroga, per dare il via libera ufficiale al nuovo impianto pensato dalla Riforma Fornero attraverso i cosiddetti Fondi di solidarietà.

Quali sono le imprese e i lavoratori che possono beneficiarne?

Nella circolare, il dicastero conferma una volta per tutte – qualora ce ne fosse bisogno – l’esclusione degli studi professionali dalla Cassa integrazione in deroga. Tra i beneficiari, invece, spiccano i piccoli imprenditori come coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti. Non manca, ovviamente, il riferimento ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri; compresi apprendisti e somministrati).

Durata degli ammortizzatori e condizioni di esclusione

Confermate le anticipazioni sulla nuova durata dell’erogazione dei trattamenti, e cioè:

  • 11 mesi di cassa integrazione in deroga nell’arco di un anno nel 2014, che nel 2015 scendono a 5 mesi;
  • 5 mesi di mobilità in deroga nel 2014 ai lavoratori che hanno usufruito per almeno 3 anni della mobilità ordinaria, con la possibilità, invece, di goderne anche nel biennio 2015-2016 per 6 mesi se si è stati beneficiari della mobilità ordinaria per meno di 3 anni.

Da segnalare, tuttavia, che secondo il ministero è da escludere la possibilità di concedere trattamenti di mobilità in deroga ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere in maniera prioritaria alla mobilità ordinaria, alle indennità Aspi e mini Aspi e all’indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

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