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Variazione saggio di interesse legale 2018: chiarimenti Inps
lunedì 5 febbraio 2018, di
Variazione saggio di interesse legale 2018: con la circolare n. 23 del 2 febbraio 2018 l’Inps ha fornito dei chiarimenti sui riflessi di quest’ultima sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Con il Decreto del 13 dicembre 2017 infatti il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato, per il 2018, la misura del saggio degli interessi legali allo 0,3%, in luogo dello 0,1 fissato in precedenza e valido fino al 31 dicembre 2017.
Vediamo di seguito nel dettaglio i chiarimenti forniti dall’Inps , nella circolare n. 23 del 2 febbraio, sugli effetti della variazione del saggio di interesse legale 2018.
Variazione saggio di interesse legale 2018: quali effetti ha sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali?
L’Inps con la circolare n. 23 del 2 febbraio 2018 ha spiegato quali riflessi ha la variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
In particolare l’Inps ha spiegato che la misura dell’interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.
Variazione saggio di interesse legale 2018: i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’Inps spiega che l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,3% di cui al Decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.
L’Inps spiega inoltre che per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti dovrà essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Ecco i tassi degli interessi legali vigenti negli anni precedenti:
| Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
|---|---|
| fino al 15.12.1990 | 5% |
| 16.12.1990 - 31.12.1996 | 10 % |
| 01.01.1997 - 31.12.1998 | 5 % |
| 01.01.1999 - 31.12.2000 | 2,5 % |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | 3,5 % |
| 01.01.2002 - 31.12.2003 | 3% |
| 01.01.2004 - 31.12.2007 | 2,5 % |
| 01.01.2008 - 31.12.2009 | 3 % |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 1 % |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 1,5 % |
| 01.01.2012 - 31.12.2013 | 2,5 % |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 1 % |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,5 % |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,2 % |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,1 % |
| 01.01.2018 - | 0,3% |
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la circolare dell’Inps pubblicata il 2 febbraio 2018 allegata di seguito.
sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali