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Sospensione ritenute sisma 2016: versamenti a rate anche per i disoccupati

mercoledì 7 marzo 2018, di Guendalina Grossi

Ritenute sospese a causa degli eventi sismici del 2016: con la risoluzione n. 19/E pubblicata il 6 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrata ha informato che la rateizzazione è possibile anche per chi è senza lavoro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano in seguito alle numerose richieste ricevute in merito alle modalità di ripresa della riscossione a seguito della sospensione delle ritenute ai sensi dell’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.

In particolare all’Agenzia è stato chiesto di specificare se la possibilità di versare a rate le ritenute sospese potrà essere riconosciuta anche a coloro che, dopo averla chiesta, hanno revocato la sospensione e a coloro che, alla ripresa dei pagamenti, dovessero risultare inoccupati.

Vediamo di seguito quando sono previsti i termini per la ripresa delle ritenute non operate e quali indicazioni ha fornito l’Agenzia delle Entrate.

I termini della ripresa della riscossione delle ritenute non operate

L’art. 48 del DL 89/2016 ha stabilito la possibilità per i cittadini residenti nei Comuni colpiti dal terremoto di chiedere al proprio sostituto d’imposta di non operare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018.

Più precisamente è stato stabilito che il versamento può essere effettuato - senza applicazione di sanzioni e interessi - in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.

I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione Unica (CU). Ciò per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018 chiarisce che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

A decorrere dal 31 maggio 2018, quindi, anche questi cittadini potranno rateizzare il versamento delle ritenute dovute fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Non solo: l’Amministrazione finanziaria afferma che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi. Questo in base a quanto disposto dall’articolo 65 del DPR n. 600 del 1973 in materia di obbligazioni tributarie degli eredi.

Per ulteriori informazioni si allega di seguito la risoluzione n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 6 marzo 2018.

Risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Ecco la risoluzione n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate che spiega che il pagamento delle ritenute sospese può essere rateizzato anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nonché di revoca della sospensione precedentemente richiesta

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