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Rottamazione cartelle 2017 e regolarità contributiva: ecco i chiarimenti Inps

lunedì 15 gennaio 2018, di Guendalina Grossi

Rottamazione cartelle 2017: con il messaggio n. 142 del 12 gennaio 2018 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alle domande di definizione agevolata e ai relativi effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva (Durc on line).

Il messaggio dell’Inps esamina le novità in merito alla possibilità di accesso alla rottamazione delle cartelle di pagamento, chiarendo quali sono le modalità di accesso alla definizione agevolata e quali effetti ha la normativa sulle richieste di Durc online.

Vediamo di seguito in dettaglio i chiarimenti forniti dall’Inps in merito alle domande di rottamazione e all’esito del Durc online.

Rottamazione cartelle 2017: i riflessi della normativa sul Durc online

L’Inps nel messaggio n. 142 del 12 gennaio 2018 spiega quali effetti ha prodotto la normativa che regola la rottamazione delle cartelle sulla verifica della regolarità contributiva.

Anche per le nuove domande di rottamazione, estesa a tutti i carichi affidati tra il 2000 e il 2017, sarà possibile ottenere il Durc online regolare a seguito di presentazione dell’istanza di adesione.

L’Istituto ricorda che l’art. 54 comma del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.

L’Inps, dopo aver richiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro, specifica inoltre che appare applicabile anche alla rottamazione bis la regola che consente il rilascio del Durc regolare sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Rottamazione cartelle 2017: le novità introdotte dal DL Fiscale n. 148/2017

Nel messaggio n. 142 pubblicato il 12 gennaio 2018 l’Inps spiega che il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.

Il nuovo quadro normativo venutosi a determinare prevede infatti per i contribuenti la possibilità di:

  • pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017 entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione;
  • accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016;
  • accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016;
  • accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Rottamazione cartelle 2017: l’estensione della definizione agevolata

Con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016 e ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, il contribuente potrà accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018.

Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 e ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 l’Inps spiega che il nuovo iter prevede:

  • entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile;
  • entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le seguenti scadenze:
    luglio 2018;
    settembre 2018;
    ottobre 2018;
    novembre 2018;
    febbraio 2019.

Per quanto riguarda invece i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:

  • entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
  • entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
  • nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;
  • entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare il messaggio dell’Inps n. 142 del 12 gennaio 2018 allegato di seguito.

Messaggio dell’Inps n. 142 del 12 gennaio 2018
Ecco il messaggio dell’Inps che fornisce chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione e ai relativi effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva

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