Residenza fiscale 2026, cos’è, come funziona e cosa determina

Patrizia Del Pidio

23 Settembre 2026 - 15:49

Come si stabilisce la residenza fiscale e la differenza con il domicilio. Guida ai requisiti per evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti.

Residenza fiscale 2026, cos’è, come funziona e cosa determina

Cos’è la residenza fiscale? Capita molto più spesso di quanto si pensi di trovarsi davanti alla domanda “Dove hai la residenza fiscale?” e non sapere bene di cosa si stia parlando. La reazione immediata della maggior parte delle persone è quella di pensare alla propria abitazione, al Comune dove si abita. Questa, però, è la residenza anagrafica, ma per il Fisco le cose funzionano in modo diverso.

Capita che soggetti che si sono trasferiti all’estero da anni scoprano di essere ancora considerati contribuenti italiani a tutti gli effetti. Per capire cos’è la residenza fiscale, che non si sofferma solo sui documenti scritti, bisogna fare una differenziazione con la residenza anagrafica. Solo in questo modo si riesce a capire la differenza che è il primo passo per evitare di pagare le tasse due volte o nel posto sbagliato.

Cos’è la residenza fiscale?

La residenza fiscale è il legame giuridico ed economico che stabilisce a quale Stato un cittadino debba pagare le tasse e quali moduli deve compilare ogni anno (la dichiarazione dei redditi, ad esempio). La residenza fiscale, quindi, è una sorta di appartenenza tributaria.

A differenza della residenza anagrafica, che stabilisce il luogo in cui una persona vive, dimora e abita, la residenza fiscale si basa sul principio del centro degli interessi di una persona. Se si soddisfano determinati requisiti temporali e personali (che stabilisce la legge) scatta la residenza fiscale.

Teoricamente è possibile avere la residenza anagrafica in Italia e quella fiscale all’estero, anche se sono casi abbastanza estremi poiché per la legge italiana l’iscrizione all’anagrafe comunale genera una forte presunzione di residenza fiscale in Italia. La sostanza dei fatti, tuttavia, prevale sulla forma (pesa più dove realmente si vive che quello che è scritto su un documento rilasciato dall’anagrafe).

Si pensi, ad esempio, al figlio che mantiene la residenza a casa dei genitori pur essendosi trasferito per lavoro in Germania dove ha affittato una casa e trascorre 11 mesi l’anno, tornando a casa dei genitori solo per le festività natalizie. Anche se la residenza anagrafica è in Italia, quella fiscale risulta in Germania che tassa i redditi del ragazzo.

Ma cosa comporta essere residenti fiscalmente in un determinato Stato?

Residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è il luogo dove la persona fisica ha il proprio domicilio e la propria residenza per almeno metà anno (183 giorni l’anno che diventano 184 negli anni bisestili).

La residenza in Italia ai fini fiscali è riservata a chi per la maggior parte dell’anno è iscritto all’Anagrafe dei residenti o ha domicilio e residenza in Italia.

Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato, negli ultimi anni, rispetto alla normativa precedente e quali sono le conseguenze delle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2023 in attuazione della Delega Fiscale.

I soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tassati in base al principio della tassazione mondiale (Worldwide Income Principle), ossia su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. I non residenti, invece, secondo l’articolo 3 del TUIR, sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti all’interno del territorio italiano.

Con l’attuazione del D.Lgs. 209 del 2023 il concetto di domicilio fiscale non è più subordinato al codice, ma alle relazioni personali, familiari ed economiche del soggetto.

La semplice presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte dell’anno (183 giorni, o 184 giorni per l’anno bisestile) configura la residenza fiscale in Italia.

La sola iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ha un valore relativo e non più assoluto di residenza fiscale. Il contribuente, di fatto, può fornire prova contraria.

A regolare la residenza fiscale è l’articolo 2 del Tuir che prevede che una persona è considerata residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritta all’anagrafe della popolazione residente, ha residenza in Italia o vi ha domicilio. Per maggior parte del periodo di imposta si considera oltre la metà dell’anno e quindi:

  • 183 giorni negli anni non bisestili;
  • 184 giorni negli anni bisestili.

Quanto sopra detto deve tener conto delle seguenti regole:

  • ai fini della tassazione (imposte sui redditi) i residenti sono i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno domicilio sul territorio dello Stato;
  • per domicilio si intende il luogo dove si svolgono i rapporti personali e familiari del soggetto;
  • si presuppone che siano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Residenza fiscale e domicilio fiscale, le differenze

Sebbene nel linguaggio comune vengano spesso confusi, residenza fiscale e domicilio fiscale sono due concetti giuridici profondamente diversi.

La differenza fondamentale sta nella loro funzione: la residenza fiscale stabilisce se e quali tasse si devono pagare in Italia (il diritto dello Stato a tassare un cittadino), mentre il domicilio fiscale stabilisce a quale ufficio locale si appartiene e a quale Comune vanno le addizionali sulle tasse (la competenza territoriale).

Cosa determina la residenza fiscale

La residenza fiscale, vista in quest’ottica, è determinante per stabilire quale sia l’autorità fiscale tenuta all’applicazione della tassazione. E proprio determinare la corretta residenza fiscale è fondamentale per applicare la giusta tassazione per ogni individuo.

Proprio per questo la normativa italiana deve allinearsi a quella internazionale per definire la tassazione di un contribuente italiano che dimora in un altro Paese (in questo caso si applica la tassazione del Paese di residenza) al contrario di quello che accade ai soggetti non residenti che vedono tassati in quel Paese solo i redditi ivi prodotti.

Dal 1° gennaio 2024 non è cambiato solo il concetto di domicilio (sede principale di interessi e affari), che è individuato nel luogo in cui la persona sviluppa le proprie relazioni personali e familiari. A diventare determinante diventa anche la presenza fisica del contribuente in quel luogo.

Il Decreto Anticipi, infatti, prevede che

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Fino al 2023 la presenza fisica era desunta da domicilio e residenza. Dal 1° gennaio 2024, invece, la presenza fisica è fondamentale nel determinare proprio il concetto di residenza: solo chi per la maggior parte del periodo di imposta è presente in Italia è considerato residente.

Quello che cambia è anche la prova della residenza all’estero nonostante l’iscrizione anagrafica in Italia. La modifica, infatti, prevede che le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente sono da considerarsi residenti, salvo prova contraria.

Residenza fiscale persone giuridiche

Il Decreto Anticipi riformula anche quella che è la definizione di residenza per società ed enti, ma in questo caso tiene conto di quelli che sono criteri e definizioni previsti per la residenza dalle Convenzioni per le doppie imposizioni.

La residenza per le società prende in considerazione tre criteri:

  • la sede legale;
  • la sede di direzione effettiva;
  • la sede della gestione ordinaria in via principale.

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