Il Ministero dell’economia e delle finanze con il comunicato n° 98 ha reso noto lo slittamento dei termini di versamento Iva e dichiarazioni redditi e Irap. Soggetti e imposte interessati
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Con un comunicato del 14 giugno 2023 il Ministero dell’economia e delle Finanze ha prorogato i termini in scadenza al 30 giugno 2023 per il versamento Iva e delle dichiarazioni redditi, Iva e Irap.
Ecco chi può avere vantaggi dalla proroga Iva e dichiarazione dei redditi per professionisti e imprese.
In un precedente articolo avevano reso noto che il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva intrapreso un’interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e con il Mef al fine di richiedere la proroga delle scadenze Iva.
Tale necessità era dovuta al fatto che erano stati pubblicati in ritardo i nuovi indici correttivi Isa ( Indici sintetici di affidabilità fiscale), a ciò si aggiunge l’ingorgo fiscale di fine giugno e il nuovo software “ Il tuo Isa ” con cui i commercialisti ancora non hanno familiarità.
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I rilievi del Consiglio Nazionale Commercialisti sono stati evidentemente ritenuti congrui e per questo motivo è stato diramato ieri il comunicato n° 98 che fa appunto slittare i termini. Nel comunicato si precisa che a breve sarà pubblicata la relativa disposizione normativa che prevede tale slittamento.
A chi si applica la proroga versamenti Iva e dichiarazione dei redditi?
Il Comunicato precisa l’ambito soggettivo di applicazione della proroga dei versamenti Iva e dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap.
Potranno avvalersi della proroga:
- i soggetti Isa, cioè soggetti tenuti alla compilazione dei questionari sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
- soggetti con cause di esclusione ISA compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime agevolato contribuenti minimi);
- contribuenti in regime forfetario;
- partecipanti in società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA .
Precisa il comunicato che i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Slittano quindi al 20 luglio:
- il pagamento del diritto camerale;
- saldo 2022, primo acconto 2023 Irpef, Ires, Irap;
- saldo 2022 e acconto 2023 addizionale comunale Irpef;
- saldo 2022 addizionale regionale Irpef;
- saldo 2022 e acconto 2023 cedolare secca;
- imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- saldo 2022 e primo acconto 2023 dei contributi INPS della gestione separata e dell’eventuale eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
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