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Premi di risultato: nessuna sanzione per la Certificazione Unica tardiva
venerdì 30 marzo 2018, di
Certificazione unica tardiva e premi di risultato: con la circolare n. 5/E pubblicata il 29 marzo 2018 dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito che non è prevista nessuna sanzione se il ritardo è dovuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire queste indicazioni per spiegare come ci si deve comportare nel caso in cui l’agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell’obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute.
Se si verifica questa ipotesi il sostituto d’imposta dovrà provvedere ad inviare una nuova CU in modo tale da permettere al lavoratore dipendente di applicare l’imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso non è prevista alcuna sanzione per l’invio tardivo della nuova CU.
La circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate oltre a precisare in quali casi non sono previste sanzioni per l’invio tardivo della CU fornisce spiegazioni sulle novità in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.
Vediamo nel dettaglio quali indicazioni ha fornito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018.
Certificazione Unica tardiva: nessuna sanzione per i premi di risultato
Come abbiamo appena accennato, uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 redatta dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero del lavoro riguarda il caso di ritardo nella presentazione delle CU 2018.
La Legge di Stabilità 2016 prevede che per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario la verifica dell’azienda sul raggiungimento del risultato.
L’Agenzia ha dunque spiegato che nel caso in cui non sia possibile verificare in base ad elementi oggettivi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di scadenza per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro dovrà inviare una nuova Certificazione Unica tardiva.
L’invio tardivo della nuova Cu effettuato per consentire l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premio di risultato non comporterà l’applicazione di sanzioni.
Questo perché il ritardo nella presentazione non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche.
Si allega di seguito la circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 29 marzo 2018.
Sanzioni Certificazione Unica
Quali sono le sanzioni previste in caso di omesso invio della CU, ovvero in caso di errori o ritardi? Riepiloghiamo di seguito i diversi casi:
| Inadempienza | Sanzione prevista |
|---|---|
| Certificazione Unica omessa, tardiva o errata | 100 euro per ogni certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
| Certificazione Unica errata trasmessa entro la scadenza, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni | nessuna sanzione |
| Certificazione Unica errata trasmessa entro la scadenza, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni | 33,33 euro per ogni certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Le sanzioni previste per l’invio errato o tardivo della Certificazione Unica dovranno essere versate con modello F24 utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.
Premi di produttività: limiti d’importo e novità
La circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate per fornire dei chiarimenti sulle novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina della detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.
L’Agenzia in particolare ha precisato che il limite dell’importo di premio o misura di welfare aziendale per il quale è prevista l’applicazione delle agevolazioni fiscali con tassazione sostitutiva del 10% è pari a 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro).
Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017.
L’Agenzia ha infine spiegato che possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente fino a 80.000 euro (non più 50.000). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.