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Regime forfettario 2018: calcolo contributi INPS
martedì 17 luglio 2018, di
Calcolo contributi INPS regime forfettario 2018: come fare?
In primo luogo, partiamo da una premessa di carattere generale: i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario possono iscriversi alla Gestione separata dei professionisti senza cassa (lavoratori autonomi) ovvero alla Gestione artigiani e commercianti (imprese commerciali e artigiani).
Ovviamente il primo fattore che ci consente di comprendere il corretto inquadramento contributivo di una partita IVA è il tipo di attività svolta. In altre parole, se l’attività è di lavoro autonomo/professionale ovvero di impresa. Occorre poi valutare quale sia il regime di riferimento, ovvero il regime contabile ordinario, semplificato o agevolato.
Ecco la guida completa ed aggiornata ai contributi previdenziali, INPS e casse professionali, dovuti dai titolari di partita IVA nel regime forfettario 2018.
Regime forfettario 2018, attività di lavoro autonomo: gestione separata INPS o cassa professionale
Chi intende aprire una partita IVA nel 2018 deve prestare molta attenzione alle nuove regole sui contributi previdenziali INPS, gestione separate professionisti senza cassa o gestione artigiani e commercianti.
Partiamo da coloro che intendono aprire una partita IVA per svolgere un’attività professionale o di lavoro autonomo.
In linea generale, occorre subito sottolineare come le attività non soggette ad iscrizione alla Camera di Commercio siano soggette a due possibili gestioni previdenziali:
- gestione separata INPS professionisti senza cassa, per coloro che non svolgono un’attività professionale non avendo l’obbligo o semplicemente non essendo iscritti ad alcun albo professionale;
- cassa professionale di riferimento, per coloro che svolgono un’attività professionale soggetta all’iscrizione ad un apposito albo.
Regime forfettario 2018: aliquote INPS gestione separata professionisti senza cassa
Per i contribuenti che decidono di aprire una partita IVA per svolgere attività professionali soggette a iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa occorre distinguere due situazioni:
- soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici;
- soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione.
I soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici saranno assoggettati all’aliquota del 25,72% sul reddito fiscale dichiarato.
Quest’ultimo, per chi ha deciso di aprire la partita IVA con il regime forfetario 2018 sarà determinato come segue:
Reddito fiscale=Fatturato*coefficiente di redditività
I soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione, invece, saranno assoggettati all’aliquota INPS ridotta e pari al 24% sul reddito fiscale dichiarato e determinato come detto sopra.
Partita IVA, regime forfetario 2018: calcolo contributi INPS artigiani e commercianti
I contribuenti che, infine, decidono di aprire una partita IVA con il regime forfetario 2018, avendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, devono iscriversi alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Per tali contribuenti il minimale contributivo può ridotto del 35% facendo domanda all’INPS.
In ogni caso, gli artigiani e i commercianti che operano nel forfettario dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).
Successivamente, dovranno verificare, in sede di Dichiarazione dei Redditi, se il reddito “forfettario” (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al “reddito minimale” ridotto del 35% e fissato dall’INPS per il 2018.
A fine anno il reddito forfettario potrà essere:
- inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto;
- superiore al minimale, in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.