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Nuovi contratti 2015 e stabilizzazione Cocopro: riordino contrattuale e agevolazioni previdenziali
mercoledì 25 marzo 2015, di
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio è stato approvato anche il testo preliminare di un Decreto Legislativo, emanato in base alla delega sul lavoro assegnata al Governo (Jobs Act), che prevede il riordino delle varie tipologie contrattuali.
Al di là della fase di stallo che attraversa il provvedimento, in attesa di essere trasferito alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, per ottenere un parere non vincolante e, eventualmente, per definire aggiustamenti e perfezionamenti, è opportuno considerare quali sono le sue principali novità.
Vengono previste nuove regole per molte tipologie contrattuali: alcune di esse, come il lavoro ripartito o l’associazione in partecipazione vengono abolite definitivamente, altre, come l’apprendistato o il lavoro accessorio, subiscono aggiornamenti e ridefinizioni. La tipologia contrattuale che, però, potrebbe prevedere le novità maggiori è quella dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quella dei contratti di collaborazione a progetto (Cococo e Cocopro) che, almeno in linea di principio, dovrebbero essere drasticamente ridotti.
Dai Cocopro alle tutele crescenti
Nello specifico, dal prossimo 1 Gennaio 2016, le collaborazioni in cui si effettuano prestazioni esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente dovrebbero essere contrattualizzate non con il contratto i collaborazione ma con il contratto a tutele crescenti.
I datori di lavoro dovranno trasformare i cocopro, i cococo e le partite IVA in contratti a tempo indeterminato, nella finestra temporale che va dall’approvazione definitiva del Decreto (dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta) fino al 31 Dicembre 2015.
Casi di esclusione
Alcune specifiche tipologie di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto sono però escluse dall’obbligo di essere trasformate in contratti a tempo indeterminato:
- le collaborazioni in essere in settori lavorativi nei quali gli accordi sindacali collettivi prevedono un disciplina specifica del rapporto di lavoro, legata alle esigenze produttive e organizzative (ad esempio, i call center);
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad un Albo (ad esempio, i giornalisti);
- le collaborazioni avviate per consentire l’esercizio delle funzioni proprie dei componenti degli organi di amministrazione delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche che vengono prestate per fini istituzionali;
Sgravi e agevolazioni contributive per i datori di lavoro
Tra i vantaggi che un’azienda potrebbe ottenere dalla trasformazione di una collaborazione coordinata continuativa o a progetto è opportuno segnalare:
- l’applicabilità delle nuove norme in materia di licenziamenti;
- lo sgravio contributivo della decontribuzione totale per i primi 36 mesi del contratto a tutele crescenti;
- altro vantaggio da non sottovalutare è che la trasformazione di un (ex) Cococo in un dipendente a tempo indeterminato con il nuovo contratto a tutele crescenti consentirà l’estinzione degli illeciti riguardanti gli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali legati proprio alla qualifica (di collaboratore coordinato) assegnata erroneamente al lavoratore prima dell’assunzione a tempo indeterminato. Quest’ultima agevolazione è fruibile dai datori di lavoro a condizione che i lavoratori assunti a tempo indeterminato sottoscrivano un atto di conciliazione in cui rinunciano a qualsiasi possibile pretesa legata alla qualificazione del passato rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, per parte sua, è tenuto ad impegnarsi a non recedere dal nuovo contratto a tutele crescenti nei 12 mesi successivi all’assunzione (anche se sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);
Cococo e Cocopro Pubblica Amministrazione
Il Decreto non arriva in Parlamento perché la Ragioneria dello Stato ha avanzato dei rilievi relativi alle coperture finanziarie della norma: dal momento che, in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato, sarebbe lo Stato attraverso un apposito fondo e non il datore di lavoro a pagare le spese per la contribuzione dei lavoratore, sarebbero insufficienti le somme stanziate a tal fine (1,8 mld di euro) dalla Legge di Stabilità.
Proprio per questo il Governo sta pensando (al momento è solo un’ipotesi in fase di valutazione) di escludere dall’obbligo di trasformazione dei contratti i precari della Pubblica Amministrazione. In tal modo circa 20000 - 25000 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Pubblica Amministrazione potrebbero rimanere tali almeno fino al 2017, quando l’obbligo di trasformazione in contratto a tutele crescenti sarebbe esteso anche ad essi.