Home > Altro > Archivio > Tutele crescenti, bonus assunzioni e licenziamento economico: vantaggi (…)

Tutele crescenti, bonus assunzioni e licenziamento economico: vantaggi economici per i datori di lavoro

mercoledì 4 marzo 2015, di Simone Casavecchia

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che disciplina il nuovo contratto a tutele crescenti e la normativa, correlata, sulle varie tipologie di licenziamento.

Per i datori di lavoro, da questa nuova tipologia di contratto a tempo indeterminato è possibile trarre molteplici vantaggi in termini economici, sia attraverso la misura congiunta del bonus previsto dalla Legge di Stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per i casi di licenziamento che, in base alla nuova normativa prevedono un indennizzo di tipo economico in luogo della reintegra.

Casi di Applicazione
Il nuovo contratto a tuteli crescenti può essere applicato nel solo settore privato a: Operai; Quadri e Impiegati. Lo stesso tipo di contratto non può, invece, essere applicato a: lavoratori domestici; sportivi professionisti; lavoratori in prova; lavoratori in età pensionabile e dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Agevolazioni contributive
Per i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1 Gennaio 2015 si applica il bonus assunzioni, lo sgravio che esonera il datore di lavoro dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi 36 mesi di attività lavorativa del neo assunto. Lo sgravio è riservato ai lavoratori che nei precedenti 6 mesi (rispetto alla data di assunzione) non sono stati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro, anche se il bonus viene assegnato anche nel caso in cui un contratto a termine viene trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. Lo sgravio è proporzionale alla durata del rapporto di lavoro nei 36 mesi in cui è prevista l’agevolazione (in caso di risoluzione anticipata) e prevede un massimale annuo di 8.060 euro. Il datore di lavoro è comunque tenuto al pagamento di:

  • contributi assicurativi INAIL;
  • Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, pari allo 0,20%;
  • Fondi di solidarietà pari allo 0,50%;

Quanto risparmia il datore di lavoro?
In questo esempio viene considerato il caso di un’assunzione a tempo indeterminato in una ditta del settore edile. Il lavoratore è assoggettato a un contratto full time di livello medio, rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di categoria e con un alto tasso di Inail.
Si suppone che l’assunzione avvenga il 02/01/2015 e che la retribuzione lorda mensile ammonti a 1.400 euro mentre la retribuzione lorda annuale ammonti a 19.600 euro (previste per 14 mensilità).
In questo caso è prevista una base imponibile contributiva pari a 19.600 euro. Nella vecchia normativa era prevista:

  • un’aliquota contributiva INPS a carico datore di lavoro del 30,88% = 6.052,48 euro/anno
  • un’aliquota assicurativa INAIL a carico del datore di lavoro del 130‰ = 2.548 euro/anno
Sgravi previsti Vecchio contratto a tempo indeterminato (al 50% ex L. 407/90 = datori di lavoro artigiani e zone svantaggiate) Nuovo bonus assunzioni con contratto a tutele crescenti
Sgravio totale annuo 6.052,48 euro/2 (INPS) + 2.548 euro/2 (Inail) = 4.300,24 euro 6.052,48 (INPS)
Sgravio totale triennale 4.300,24 X 3 (anni) = 12.900,72 6.052,48 X 3 (anni) = 18.157,44 euro

Licenziamenti economici
Il Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e riguardante i licenziamenti, prevede che nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero per difficoltà economiche dell’azienda e per licenziamento per motivo soggettivo o per giusta causa, ovvero il licenziamento disciplinare, non è più prevista la reintegra (se non nei casi considerati nulli in sede di contenzioso) ma è previsto un indennizzo di natura economica proporzionato all’anzianità di servizio del lavoratore dipendente. L’indennizzo è previsto per i casi in cui il licenziamento avviene dopo che il rapporto di lavoro è in essere da almeno tre anni. In questi casi l’indennità prevista è pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 mensilità e con un massimo di 24 mensilità, secondo quanto stabilito dal giudice.

Quanto risparmia il datore di lavoro?
Sempre considerando il caso di un’assunzione a tempo indeterminato in una ditta del settore edile, dove il lavoratore è assoggettato a un contratto full time di livello medio, rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di categoria e con un alto tasso di Inail, si suppone che la retribuzione lorda mensile ammonti a 1.400 euro mentre la retribuzione lorda annuale ammonti a 19.600 euro (previste per 14 mensilità). Si suppone anche un caso di licenziamento economico.

Dimensioni Aziendali Indennità con la vecchia disciplina Indennità prevista dal contratto a tutele crescenti
Piccola azienda con meno di 15 dipendenti min 3.500 - max 19.600 min 2.800 - max 8.400
Media o Grande Impresa con più di 15 dipendenti min 16.800 - max 33.600 min 5.600 max 33.600

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.