Guida al Quadro SF del Modello 770/2026. Le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, i codici da SF1 a SF8 e le regole per le ritenute sui redditi.
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La scadenza ordinaria del 31 ottobre per il modello 770, nel 2026, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre. La dichiarazione dei sostituti di imposta richiede un’attenzione particolare per la compilazione del Quadro SF, uno dei più delicati per le aziende.
Questo quadro raccoglie i redditi da capitale corrisposti nel corso dell’anno di imposta precedente, i compensi per l’avviamento commerciale, i contributi erogati dagli enti pubblici e privati. La corretta compilazione del quadro, quindi, evita al sostituto d’imposta eventuali sanzioni e contestazioni da parte dell’amministrazione tributaria, soprattutto alla luce delle ultime istruzioni rese note.
Il modello 770 deve essere presentato dai sostituti d’imposta in generale e ricordando che il Quadro SF riguarda solo chi ha pagato redditi di capitale: chi ha solo lavoratori dipendenti o autonomi e non deve compilare il Quadro SF.
Il 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni del modello 770/2026.
In questa guida pratica vedremo chi è obbligato a compilare il Quadro SF, come si gestiscono le ritenute d’acconto, come muoversi tra righi e sezioni per rispettare la scadenza del 2 novembre 2026.
Quadro SF, chi deve compilarlo
Nel modello 770/2026 il quadro SF deve essere compilato soltanto dai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno corrisposto redditi da capitale. Il caso più frequente è quello per la gestione dei finanziamenti dei soci: quando un socio eroga un finanziamento alla società e quest’ultima corrisponde gli interessi passivi, l’azienda assume il ruolo di sostituto d’imposta.
In questo caso l’obbligo di compilazione serve per monitorare:
- gli interessi corrisposti sui finanziamenti poiché la società deve operare una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta;
- le ritenute sui redditi di capitale perché per tali importi devono essere indicati nel Quadro SF per incrociare i dati con la dichiarazione dei redditi personale del socio percepiente;
- i compensi per avviamento: in questo caso vanno inserite anche le somme corrisposte a titolo di perdita di avviamento commerciale;
- i contributi degli enti esteri che devono essere tracciati.
Istruzioni per la compilazione del Quadro SF
Il Quadro SF si articola in sezioni distinte. Vediamo come compilare correttamente il quadro rigo per rigo.
- Rigo SF1: si utilizza per identificare la società o l’ente che ha corrisposto le somme;
- Rigo SF2: va compilato dalle società fiduciarie per specificare se l’amministrazione dei beni o l’incasso dei redditi sia avvenuta con mandato fiduciario (bisogna inserire gli appositi codici):
- Codice A: Si inserisce quando l’adempimento o la dichiarazione viene effettuata dall’intermediario direttamente individuato dalla normativa come sostituto d’imposta principale;
- Codice B: Si inserisce nei casi in cui l’intermediario corrisponda i proventi finanziari o i redditi di capitale a un secondo soggetto, il quale agisce a sua volta per conto del beneficiario effettivo dell’operazione;
- Rigo SF3 va compilato nei casi in cui intervenga un intermediario finanziario estero.
I Righi SF4 e SF8 vanno compilati con i dati del soggetto che ha percepito i redditi da capitale indicando nella:
- Colonna 1 il codice fiscale;
- Colonna 2 cognome, nome e denominazione;
- Colonna 4 il codice carica;
- Colonna 5 la causale o il codice reddito. Questo è uno dei punti più delicati del quadro poiché il codice deve identificare il tipo di reddito erogato e nello specifico:
- Codice A per gli interessi sui finanziamenti e mutui;
- Codice B per i compensi per avviamento;
- Codice C per i contributi degli enti;
- Codice D per i redditi verso non residenti.
- Colonna 6 l’ammontare lordo;
- Colonna 7 le ritenute operate.
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Cosa si rischia se non si trasmette il Quadro SF entro il 2 novembre?
La mancata o l’errata compilazione del Quadro SF comporta l’applicazione di sanzioni che si articolano su tre livelli:
- omissione o ritardo oltre i 90 giorni del modello 770: si applica una sanzione che va dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo fisso di 250 euro. Se le ritenute non sono dovute la sanzione oscilla tra 250 e 2.500 euro;
- per la presentazione tardiva nei termini (entro 90 giorni) la dichiarazione non si considera omessa, ma è soggetta a una sanzione fissa di 250 euro (se si usa il ravvedimento operoso può essere ridotta a 25 euro);
- per Quadro SF incompleto, infedele o errato la sanzione va dal 90% al 180% della maggiori ritenute dovute.
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