Modello 770/2026 e operazioni straordinarie. Come compilare la dichiarazione in caso di fusione o scissione, i codici nota e la scadenza al 2 novembre.
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Quando si compila il modello 770/2026, la gestione delle operazioni straordinarie deve seguire le precise regole previste dall’Agenzia delle Entrate. Per stabilire chi deve presentare la dichiarazione e come compilarla bisogna valutare se il sostituto di imposta originario sia estinto.
La scadenza per l’invio telematico del modello 770/2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) è fissata al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.
Chi presenta il modello 770/2026
I criteri di presentazione del modello si basano sulla verifica dello stato della società dante causa: se esiste ancora o si è estinta.
Operazioni con l’estinzione
Quando il vecchio sostituto d’imposta smette legalmente di esistere, il suo codice fiscale viene cancellato e i suoi rapporti giuridici vengono assorbiti da un nuovo soggetto.
Potrebbe essere il caso di una fusione di due società dove la prima assorbe la seconda che scompare, o nel caso in cui due società si fondano per dare vita a una terza società.
La società estinta non può presentare il 770, a farlo deve essere la società che subentra presentando un unico modello che include i dati di entrambe.
In questo caso a presentare il 770 è il subentrante e nel frontespizio indicherà i propri dati come sostituto d’imposta. Nel riquadro relativo ai dati del dichiarante (se diverso dal sostituto d’imposta) o nelle sezioni specifiche per le operazioni straordinarie si deve indicare il codice fiscale e i dati identificativi del soggetto estinto.
Nel quadro di gestione ST, SV, SX e SY la compilazione varia in base al momento in cui è avvenuta l’operazione.
Se l’operazione è avvenuta nel corso dell’anno d’imposta 2025 il subentrante deve compilare due distinti moduli per ogni quadro per separare le posizioni. Nei moduli riferiti al soggetto estinto va indicato l’apposito codice nota. Quest’ultimo serve all’Agenzia delle Entrate per raccordare i versamenti effettuati dal vecchio codice fiscale con il modello inviato con il nuovo codice fiscale: in questo modo si evita che i sistemi informatici scartino il modello o emettano cartelle esattoriali per omesso versamento. Nei moduli a lui dedicati si devono indicare i versamenti effettuati dal soggetto estinto prima della fusione/scissione.
Se l’operazione è avvenuta nel corso del 2026, prima della presentazione del 770, il subentrante deve comunque farsi carico di presentare la dichiarazione per il 2025 anche per il soggetto estinto. In questo caso, però, tutti i dati per il 2025 del soggetto estinto finiscono nel modello che il subentrante presenta.
Operazioni senza estinzione
Quando l’operazione comporta soltanto il trasferimento di rami d’azienda, dipendenti o attività, ma la società dante causa continua a esistere e a operare con la propria partita IVA, non vi è estinzione. È il caso, ad esempio, della cessione di ramo d’azienda, della scissione parziale o del conferimento d’azienda. La società non scompare e deve presentare il proprio modello 770 per la parte di ritenute e di dipendenti che sono di sua competenza.
Principio di continuità
Nelle operazioni con estinzione, come la fusione, il subentrante assume tutti gli obblighi del soggetto estinto. Il modello 770, quindi, riflette il principio civilistico in questione, in quanto il subentrante presenta un unico modello con più moduli, diventando agli occhi del Fisco l’unico responsabile anche per il passato.
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