Garanzia più lunga se scegli la riparazione: cosa cambia con il nuovo decreto «diritto alla riparazione»

Il D.Lgs. 176/2026, in vigore dal 22 ottobre, allunga di 12 mesi la garanzia legale quando si sceglie di far riparare un bene difettoso: non solo elettrodomestici e smartphone, ma in linea di principio qualsiasi prodotto coperto dalla garanzia di conformità. Ecco come funziona, con un esempio pratico anche per il settore auto.

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di Redazione Legal 0 Commenta

Chi compra un elettrodomestico, uno smartphone o un’auto da un venditore professionale e deve far valere la garanzia ha ora un motivo in più per scegliere la riparazione invece della sostituzione: un decreto in vigore dal 22 ottobre allunga di 12 mesi la garanzia legale, una volta sola, se il consumatore sceglie questa strada. È uno degli effetti pratici della direttiva europea sul diritto alla riparazione, recepita dall’Italia.

Il decreto e la direttiva europea

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176, che attua la direttiva (UE) 2024/1799 del 13 giugno 2024 sulle norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, modificando in più punti il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il 22 ottobre, quindici giorni dopo la pubblicazione. Una norma transitoria, però, fa decorrere l’applicazione delle modifiche principali - compresa la proroga di garanzia - dai contratti conclusi dal 31 luglio 2026, la data fissata dalla direttiva: chi ha firmato un contratto da quel giorno in poi rientra già nelle nuove regole, anche se il decreto è stato pubblicato dopo.

La garanzia si allunga di 12 mesi: come funziona

Il cuore della riforma è il nuovo comma 1-bis dell’articolo 133 del Codice del Consumo: se il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un difetto di conformità, la garanzia legale si allunga di 12 mesi, una volta sola. La regola non riguarda solo le undici categorie di prodotti elencate nel nuovo allegato (se ne parla più avanti): si applica a qualunque bene coperto dalla garanzia legale ordinaria di due anni (articolo 128 del Codice del Consumo).

Il decreto non precisa da quando decorrano i 12 mesi aggiuntivi. Secondo la lettura più plausibile, in attesa di chiarimenti ufficiali, si tratta di un prolungamento del termine finale della garanzia, non di un nuovo conteggio che riparte dalla riparazione. Un esempio: chi compra una lavatrice ha due anni di garanzia dalla consegna; se dopo un anno un difetto viene riparato, la garanzia arriva fino a tre anni dalla consegna originaria, non a un anno dalla riparazione.

Il principio vale per un’auto comprata da un concessionario o da un rivenditore professionale. Sull’usato, venditore e cliente possono accordarsi per una garanzia più breve, ma non sotto i 12 mesi: se, ad esempio, hanno pattuito un anno e il consumatore sceglie la riparazione in caso di difetto, la garanzia sale a due anni complessivi.

Gli obblighi del venditore

Il decreto introduce anche obblighi di trasparenza e di tempistica a carico del venditore:

- deve informare il consumatore, al momento della richiesta di assistenza, del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale proroga di garanzia collegata alla riparazione (nuovo articolo 135-bis, comma 2-bis);
- riparazione e sostituzione devono avvenire gratuitamente ed entro un termine ragionevole dalla segnalazione del difetto, senza notevoli inconvenienti per chi acquista (articolo 135-ter, comma 1);
- nello stesso termine, se disponibile, il consumatore può ottenere un bene sostitutivo temporaneo gratuito, anche rigenerato, mentre il prodotto è in riparazione;
- tra i requisiti di conformità del bene (articolo 129, comma 3, lettera d) compare ora espressamente anche la riparabilità, accanto alla durabilità già prevista dalla riforma del 2021: il venditore risponde quindi anche se il difetto riguarda questi aspetti, non solo malfunzionamenti in senso stretto.

Le 11 categorie con obbligo di riparazione anche fuori garanzia

Accanto alla proroga di garanzia, il decreto introduce una regola diversa, che riguarda la riparazione fuori garanzia: un nuovo allegato (II-decies) elenca undici categorie di beni per cui il produttore ha un obbligo specifico di riparazione a un prezzo ragionevole anche dopo la scadenza della garanzia legale, quando tecnicamente possibile:

1. lavatrici e lavasciuga biancheria per uso domestico;
2. lavastoviglie per uso domestico;
3. apparecchi di refrigerazione;
4. display elettronici;
5. apparecchiature di saldatura;
6. aspirapolvere;
7. server e prodotti di archiviazione dati;
8. telefoni cellulari, cordless e tablet;
9. asciugabiancheria per uso domestico;
10. beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri, come biciclette elettriche e monopattini;
11. apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.

Le automobili non rientrano in questo elenco: per loro vale solo la proroga di garanzia descritta sopra, non l’obbligo di riparazione fuori garanzia, limitato alle categorie elencate sopra. Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato istituito un Osservatorio nazionale sulla riparazione; un futuro decreto ministeriale aggiornerà questo elenco.

Il modulo europeo per le riparazioni a pagamento

Il nuovo articolo 127-quater del Codice del Consumo introduce un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, pensato soprattutto per le riparazioni a pagamento fuori garanzia: il riparatore può fornirlo gratuitamente al consumatore su supporto durevole, con le condizioni e il prezzo del servizio. Se serve una diagnosi a pagamento, deve avvisarne prima il cliente; se poi la riparazione viene eseguita, il costo della diagnosi può essere scomputato dal prezzo finale. Una volta consegnato il modulo, le condizioni indicate - prezzo compreso - restano valide per almeno 30 giorni, salvo un periodo più lungo concordato.

Chi resta escluso e cosa fare in pratica

Le nuove regole, come detto, valgono solo tra consumatore e venditore professionale, per i contratti che rientrano nella decorrenza indicata sopra: restano fuori gli acquisti tra privati e quelli fatti per la propria attività professionale.

Come già previsto in generale dal Codice del Consumo, il difetto va segnalato al venditore - non al produttore - entro due mesi dalla scoperta, pena la perdita del diritto. Se il venditore rifiuta la riparazione o non riconosce la proroga, restano gli strumenti già previsti per le controversie di consumo: una diffida scritta, le associazioni dei consumatori, le procedure di conciliazione (ADR) e, in ultima istanza, il giudice di pace.

Prima di accettare sostituzione o rimborso, conviene chiedere esplicitamente al venditore se la riparazione comporta una proroga di garanzia, farselo confermare per iscritto e conservare la documentazione. Trattandosi di una norma appena entrata in vigore, vale la pena controllare anche cosa prevedono le nuove regole UE sulla riparazione, soprattutto sui punti che il decreto lascia aperti, come la decorrenza esatta dei 12 mesi.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un avvocato o a un professionista legale abilitato. Normative, sentenze e interpretazioni possono cambiare nel tempo: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.
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