Terzo Settore 2026: detrazione del 30% o del 35%, deduzione del 10%, tetto per i redditi alti e documenti da conservare, dopo la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS.
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Chi sostiene un’associazione o una fondazione del Terzo Settore può recuperare una parte di quanto ha donato. Le donazioni detraibili agli enti del Terzo Settore (ETS) danno diritto a una detrazione del 30%, che sale al 35% per le organizzazioni di volontariato, oppure a una deduzione fino al 10% del reddito.
Le regole sono quelle dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in vigore dal 2018. Il 2026 ha però cambiato il quadro: dal 1° gennaio si applica il nuovo regime fiscale degli ETS e l’Anagrafe unica delle ONLUS è stata soppressa. Vediamo come funzionano le agevolazioni, chi può usarle e quali documenti conservare.
Donazioni detraibili: detrazione del 30% o deduzione del 10%
Per le persone fisiche ci sono diverse strade, alternative tra loro:
- detrazione IRPEF del 30% delle erogazioni in denaro o in natura, su un importo massimo di 30.000 euro all’anno;
- detrazione del 35% se il beneficiario è un’organizzazione di volontariato (ODV);
- in alternativa, deduzione dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto in euro. La parte non dedotta si può riportare fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Le agevolazioni valgono per gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Spettano solo se l’ente usa le somme per le attività previste dallo statuto.
Per le stesse erogazioni non si possono sommare altre detrazioni o deduzioni (art. 83, comma 4). Anche il social bonus dell’art. 81 del Codice, il credito d’imposta per il recupero di beni confiscati e immobili pubblici, è alternativo all’art. 83.
Erogazioni liberali al Terzo Settore: tetto per i redditi alti e imprese
Dal 2025 l’art. 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), limita gli oneri detraibili per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro. L’importo base è di 14.000 euro fino a 100.000 euro di reddito e di 8.000 euro oltre, moltiplicato per un coefficiente legato ai figli a carico.
Le donazioni agli ETS rientrano nel tetto: le istruzioni del modello 730/2026 inseriscono i codici 71 e 76 nell’elenco degli oneri a cui si applica il riordino. La deduzione del 10% invece non è una detrazione e resta fuori dal limite. Per i redditi alti, a mio avviso, è spesso la scelta più conveniente.
Le imprese e gli enti possono usare solo la deduzione, sempre nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Ricevute, tracciabilità e 730: i documenti da conservare
Per la detrazione il versamento deve passare da banca, posta, carte di debito, di credito e prepagate o assegni. Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, le donazioni in contanti non danno diritto né alla detrazione né alla deduzione.
Vanno conservati:
- la ricevuta del bonifico o del versamento postale, con il beneficiario indicato, oppure l’estratto conto della carta;
- con l’assegno, o se il beneficiario non risulta, la ricevuta dell’ente con il nome del donatore e la modalità di pagamento;
- per i beni in natura, la ricevuta con la descrizione dei beni e la prova del loro valore. Serve una perizia giurata se un singolo bene vale più di 30.000 euro.
Nel 730/2026, relativo ai redditi 2025, le detrazioni vanno nei righi E8-E10 con il codice 71 (30%) o 76 (35% per le ODV); la deduzione nel rigo E36. Gli enti con entrate superiori a 220.000 euro comunicano all’Agenzia le donazioni ricevute entro il 16 marzo, perché compaiano nella precompilata; per gli altri l’invio è facoltativo.
ONLUS e RUNTS: cosa cambia nel 2026
Le ONLUS iscritte all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 dovevano chiedere l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026. Se la domanda è accolta, secondo la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’ente è un ETS dal 1° gennaio 2026, senza interruzioni. Per un’ODV o un’APS cancellata dal registro, invece, le donazioni successive non sono più agevolate.
Prima di donare si può consultare il RUNTS sul portale del Ministero del Lavoro per controllare che l’ente sia iscritto e con quale qualifica.
| Voce | Regola |
|---|---|
| Detrazione | 30% fino a 30.000 euro; 35% per le ODV |
| Deduzione | 10% del reddito complessivo, riporto fino a quattro anni |
| Pagamento | tracciabile; nessuna agevolazione per i contanti |
| Redditi oltre 75.000 euro | detrazione nel tetto dell’art. 16-ter; deduzione esclusa |
| Imprese | solo deduzione del 10% |
| 730/2026 | righi E8-E10, codici 71 e 76; rigo E36 |
| Norma | art. 83 D.Lgs. 117/2017 |
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