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Diritto al lavoro disabili: trasferiti all’Inps nuovi fondi
lunedì 5 febbraio 2018, di
Diritto al lavoro disabili: con una notizia pubblicata il 31 gennaio 2018 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato comunicato che sono stati trasferiti nuovi fondi all’Inps.
La Legge n. 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Con il Decreto del 16 marzo 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti l’11 aprile 2017, Foglio n. 436, si è provveduto all’aggiornamento annuale del Decreto del 24 febbraio 2016, al fine di trasferire all’Inps le risorse dei contributi esonerativi che affluiscono al Fondo.
Vediamo di seguito a quanto ammonta la somma dei nuovi fondi trasferiti all’Inps.
Diritto al lavoro disabili: trasferiti nuovi fondi per le assunzioni relative al 2017
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una notizia pubblicata sul proprio sito il 31 gennaio 2018 comunica che con Decreto Interministeriale del 29 settembre 2017 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), è stata trasferita all’Inps, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, la somma di ulteriori 58 milioni di euro per le assunzioni relative all’anno 2017.
Vediamo di seguito quali sono i datori di lavoro che possono usufruire dell’incentivo all’assunzione.
Chi può godere dell’incentivo all’assunzione?
L’art. 13 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 prevede che l’incentivo all’assunzione sia corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e che sia concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il suddetto articolo prevede inoltre che l’incentivo sia concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:
- per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.