Davvero la palpata sotto i 10 secondi è legale?

Ilena D’Errico

11/07/2023

11/07/2023 - 15:42

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La palpata sotto i 10 secondi è legale secondo la recente sentenza del tribunale di Roma, ma è davvero così?

Davvero la palpata sotto i 10 secondi è legale?

Non è una novità che i processi sulle accuse di violenza sessuale aprano accese polemiche. Tanto in Italia quanto all’estero, non sono mancati i dibattiti sulla conduzione del processo da parte dei giudici e degli avvocati di difesa. Naturalmente non necessariamente l’imputato di quest’accusa è colpevole, ma di norma la colpevolezza si basa su due elementi: la sussistenza del fatto (è davvero avvenuto?) il consenso della presunta vittima. Mai prima d’ora, si era parlato di tempistiche.

I riferimenti sono ormai più che noti. Si tratta della sentenza del tribunale di Roma, con cui sostanzialmente si legalizza la palpata fatta da un collaboratore scolastico a una studentessa minorenne, in quanto è durata meno di 10 secondi. Le ragioni delle contestazioni sono evidenti, tanto che sono intervenuti migliaia di utenti sulle pagine social a protestare contro la conclusione dei giudici. È anche vero che le sentenze si basano sulla legge e non sulla morale collettiva, ma sarà davvero legale la palpata sotto i 10 secondi?

Spesso le indignazioni dinanzi alle sentenze, soprattutto riguardo temi caldi per la sensibilità pubblica come la violenza sessuale, sono dovuti a un’insufficiente conoscenza dell’ordinamento. Questa volta, però, potrebbero esserci concrete basi di contestazione.

La palpata sotto i 10 secondi non è reato

Riassumendo brevemente i fatti, la vicenda citata ruota intorno a una studentessa dell’Istituto Cine tv Roberto Rossellini di Roma. La vicenda risale ad aprile 2022 quando l’allieva, all’epoca solo diciassettenne, sarebbe stata palpeggiata nella zona delle natiche da un collaboratore Ata.

L’uso del condizionale nella narrazione è in realtà superfluo, dato che l’accusa è stata confermata da una testimone, creduta dai giudici e ammessa dallo stesso imputato. La versione di quest’ultimo discordava soltanto per alcuni dettagli, in particolare l’uomo ha sostenuto di averle toccato i glutei da sopra i pantaloni e “per scherzo”, parole che aveva già detto alla studentessa al momento del fatto.

La ragazza ha sostenuto invece che la palpata fosse andata oltre, arrivando perfino a spostarle le mutandine. Non è comunque questo ad aver suscitato le perplessità dei giudici, bensì come ormai sanno tutti la durata della palpata. Nel dettaglio, il tribunale di Roma ha concluso che l’azione “dura una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento”. L’atto “maldestro ma privo di concupiscenza” non configura quindi reato, così il bidello è stato assolto.

Ebbene, piovono da giorni le critiche a questo criterio, contestando che in ogni caso mancava il consenso della ragazza a essere toccata, a prescindere dalla durata dell’azione. Anche volendo guardare alle tempistiche, poi, 10 secondi sembrano oltre il limite di non intenzionalità. Video su video dei social fanno vedere empiricamente quanto durano 10 secondi, evidentemente troppi per escludere l’intento.

Per fare un esempio, lo sfioramento casuale e involontario (ad esempio quando i mezzi pubblici sono affollati) difficilmente supera il secondo. Lacuna legislativa? Assolutamente no, le tempistiche sulla fattibilità del reato di violenza sessuale (o tentativo di reato) non sono menzionate da alcuna legge. Non che i giudici lo abbiano inventato di sana pianta, bensì lo hanno utilizzato per determinare l’intenzione del gesto, peraltro avvenuto in modo appurato.

È davvero legale la palpata sotto i 10 secondi?

Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice penale, che comprende diverse fattispecie, dalla violenza fisica, all’abuso di autorità, passando per l’inganno e la minaccia. In particolare, il Codice fa riferimento alla costrizione, secondo i modi elencati, a subire o ricevere atti di natura sessuale.

Sul quali siano gli atti di natura sessuale i tribunali hanno speso fiumi di parole e la giurisprudenza maggioritaria, sia quantitativamente che facendo riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, include anche azioni riferite a zone del corpo non prettamente erogene o genitali e finalità più ampie rispetto al soddisfacimento sessuale, come un bacio o un abbraccio.

In ogni caso, il fulcro del reato è considerato la lesione dell’autodeterminazione sessuale della vittima. Nel caso specifico della liceale, sorge spontaneo domandarsi quale altra finalità potesse aver avuto quella palpata che per giunta – e in modo assodato – ha riguardato i glutei della giovane. Obiettare la concupiscenza con la questione della durata pare quindi un elemento molto debole, mentre ci sarebbe stato più margine di malleabilità nel caso in cui la zona toccata fosse stata meno concludente, ad esempio un braccio.

Di fatto, rischia di formarsi un precedente che legalizza la palpata sotto i 10 secondi, pur se rivolta alle natiche di una studentessa minorenne da parte di un collaboratore scolastico e ci si chiede dove potrebbe portare un simile ragionamento. Sotto i 10 secondi non ci sono percosse – come ha pungentemente fatto notare Alessandro Gassman- , minaccia o furto forse? Per il momento, la sentenza potrebbe ancora essere ribaltata dal giudizio di secondo grado o comunque dalla Cassazione. Quest’ultima, infatti, è piuttosto chiara nel suo orientamento. Si citano alcune sentenze della sezione penale della Corte:

  • 38606/2019, sfiorare le natiche o il seno è tentata violenza sessuale;
  • 964/2014, ai fini del reato non è necessaria la finalità specifica o l’indirizzamento a zone erogene, ma il libero apprezzamento del giudice deve considerare il contesto e l’incidenza sulla libertà sessuale della vittima;
  • 17414/2016, il tentativo di violenza non dipende dal raggiungimento delle parti intime.
  • 4674/2014, può configurare reato anche un’azione superficiale, fugace o di breve durata.

La lista potrebbe continuare, ma non si sa se effettivamente ci sarà un appello alla sentenza. Certo è che ve ne sono i presupposti, propendenti senza dubbio per una conclusione del tutto differente.

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